TAR Milano, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1333
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    La procura deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto. La procura in questione non soddisfa tali requisiti. L'eccezione di inammissibilità è stata sollevata dal Collegio.

  • Inammissibile
    Mancanza di procura speciale valida nel processo amministrativo telematico

    La normativa e la giurisprudenza richiedono una procura speciale che identifichi chiaramente la controversia. L'allegazione di una copia informatica di una procura cartacea non equivale a una procura apposta in calce, necessaria per integrare tale requisito in assenza di specificità.

  • Inammissibile
    Irrilevanza della sanatoria ex art. 182 c.p.c. e dell'errore scusabile

    La giurisprudenza, in particolare la pronuncia del Consiglio di Stato Ad. plen. n. 11/2025, ha stabilito che la carenza di procura speciale è un vizio di ammissibilità non sanabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025. L'errore scusabile non è applicabile in presenza di orientamenti giurisprudenziali chiari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 1333
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1333
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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