TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2962 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Carroccio e Dario Romano presso il cui studio a
Palermo, via Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ( , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Dario Famoso presso il cui studio a Palermo, via Marchese di Villabianca n.
209, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte del 03/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1284/2025 emessa il 21-24/03/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed è stato omologato omologato l'accordo sottoscritto dalle parti il 26/02/2025 e depositato il 18/03/2025, in cui hanno concordato:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
2. La casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra , fino a che sarà in uso anche Controparte_1 ai figli ed Per_1 Per_2
1
3. II sig. si impegna formalmente a trasferire, entro il termine di sei mesi Parte_1 dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante specifico atto notarile, alla sig.ra Parte_2
, nata a [...], il [...], C.F.: e residente in
[...] C.F._2
Palermo (PA), alla via Patti n. 97, il diritto di usufrutto a vita sull'immobile adibito originariamente a residenza familiare, sito in Palermo alla via Patti n. n. 97/B-99, Scala C,
Piano quarto, interno 9, censito al NCEU del Comune di Palermo al Foglio 18, Part. 1568, Sub.
10, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 4,5 vani, superfice catastale 94 mq, superfice catastale totale escluse aree scoperte 84 mq., rendita catastale € 290,51, di proprietà di entrambi i coniugi. Le spese relative all'atto notarile saranno divise tra le parti nella misura del
50%.
4. In merito alle rispettive consistenze economiche, i ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti e autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi pretesa economica
o di mantenimento e simili, l'uno nei confronti dell'altro.
5. Le spese per il trasferimento della proprietà del veicolo Lancia Y, targato DN835VE, dal sig.
alla sig.ra , saranno a carico di quest'ultima”. Pt_1 CP_1
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della sentenza di separazione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (29/05/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1284/2025 emessa da questo Tribunale il
21-24/03/2025, passata in giudicato (cf. attestazione del 05/11/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle altre domande, le parti hanno chiesto congiuntamente la conferma dell'accordo del
26/02/2025-18/03/2025, già omologato con la sentenza di separazione, le cui condizioni non sono contrarie né alla legge, né all'ordine pubblico.
2 Dall'unione coniugale sono nati quattro figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, come dedotto dalle parti.
La natura e l'esito della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
30/07/1982 da nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni dell'accordo del 26/02/2025-18/03/2025, come C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 1982).
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN RA LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. RA MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2962 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Teresa Carroccio e Dario Romano presso il cui studio a
Palermo, via Agrigento n. 51, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ( , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Dario Famoso presso il cui studio a Palermo, via Marchese di Villabianca n.
209, è elettivamente domiciliata resistente
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte del 03/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1284/2025 emessa il 21-24/03/2025 è stata pronunciata la separazione dei coniugi ed è stato omologato omologato l'accordo sottoscritto dalle parti il 26/02/2025 e depositato il 18/03/2025, in cui hanno concordato:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria dimora, residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
2. La casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra , fino a che sarà in uso anche Controparte_1 ai figli ed Per_1 Per_2
1
3. II sig. si impegna formalmente a trasferire, entro il termine di sei mesi Parte_1 dalla sottoscrizione del presente accordo, mediante specifico atto notarile, alla sig.ra Parte_2
, nata a [...], il [...], C.F.: e residente in
[...] C.F._2
Palermo (PA), alla via Patti n. 97, il diritto di usufrutto a vita sull'immobile adibito originariamente a residenza familiare, sito in Palermo alla via Patti n. n. 97/B-99, Scala C,
Piano quarto, interno 9, censito al NCEU del Comune di Palermo al Foglio 18, Part. 1568, Sub.
10, Zona Cens. 4, Cat. A/2, Classe 7, consistenza 4,5 vani, superfice catastale 94 mq, superfice catastale totale escluse aree scoperte 84 mq., rendita catastale € 290,51, di proprietà di entrambi i coniugi. Le spese relative all'atto notarile saranno divise tra le parti nella misura del
50%.
4. In merito alle rispettive consistenze economiche, i ricorrenti dichiarano di essere entrambi indipendenti e autosufficienti e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi pretesa economica
o di mantenimento e simili, l'uno nei confronti dell'altro.
5. Le spese per il trasferimento della proprietà del veicolo Lancia Y, targato DN835VE, dal sig.
alla sig.ra , saranno a carico di quest'ultima”. Pt_1 CP_1
Dopodichè, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno chiesto pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della sentenza di separazione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (29/05/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1284/2025 emessa da questo Tribunale il
21-24/03/2025, passata in giudicato (cf. attestazione del 05/11/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle altre domande, le parti hanno chiesto congiuntamente la conferma dell'accordo del
26/02/2025-18/03/2025, già omologato con la sentenza di separazione, le cui condizioni non sono contrarie né alla legge, né all'ordine pubblico.
2 Dall'unione coniugale sono nati quattro figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, come dedotto dalle parti.
La natura e l'esito della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
30/07/1982 da nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( , alle condizioni dell'accordo del 26/02/2025-18/03/2025, come C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 81, parte II, serie A, dell'anno 1982).
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN RA LA
3