Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di applicazione della misura cautelare interdittiva, quando il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applica la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non è tenuto a procedere al previo interrogatorio dell'indagato, in quanto ove costui intenda difendersi può comparire all'udienza per la trattazione del gravame, chiedendo di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo necessario che tale facoltà sia indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2008, n. 16712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16712 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/12/2008
Dott. MANNINO Saverio FE - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1652
Dott. CARCANO OM - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15886/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NT AT, nato il [...] a [...];
2. SI SA, nato il [...] a [...];
3. LO RO IO NO, nato il [...] a [...];
4. GL PI, nato il [...] a [...];
5. VI NO, nato il [...] a [...];
6. RI AU VE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania 26 luglio 2006 n. 43;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. Vito MONETTI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del AM e l'inammissibilità degli altri ricorsi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 22 settembre 2003 n. 16 la Corte di assise di Catania dichiarava:
1. AT EN colpevole dell'omicidio aggravato di EC VI (capo V) e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di ventitre anni di reclusione con le pene accessorie dell'interdizione dai pp.uu. e interdizione legale e, a pena espiata, con la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni;
2. SA SI colpevole dell'omicidio aggravato di EC VI (capo V) e lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di ventitre anni di reclusione con le pene accessorie dell'interdizione dai pp.uu. e interdizione legale con le pene accessorie dell'interdizione dai pp.uu. e interdizione legale;
3. IO NO Lo AS colpevole dell'omicidio di LA NO (capo A), NC RI (capo C), ER NO (capo E), AN IS (capo I), AN UF FE (capo T) e NC CO (capo G) nonché dei reati accessori e lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni con le pene accessorie dell'interdizione dai pp.uu. e interdizione legale;
4. AU VE AM colpevole dell'omicidio aggravato di TO LL (capo A1), del tentato omicidio aggravato di NO LL e SA UG (capo C1) e dell'omicidio aggravato di OM ST (capo H1) lo condannava, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e con applicazione della L. n. 152 del 1991, art. 8, alla pena di dodici anni di reclusione con le pene accessorie dell'interdizione dai pp.uu. e interdizione legale. Con sentenza 15 luglio 2004 la medesima Corte dichiarava:
5. PI SI colpevole dell'omicidio aggravato di ST OM (capo H1) lo condannava alla pena dell'ergastolo con le pene accessorie dell'interdizione dai pp.uu. e interdizione legale;
6. NO LV colpevole del sequestro e dell'omicidio aggravato di AN HI e di distruzione di cadavere (capi I, L ed M decr. 23 marzo 2002) e lo condannava alla pena dell'ergastolo con le pene accessorie dell'interdizione dai pp.uu. e interdizione legale.
Gli imputati proponevano appello, chiedendo l'assoluzione. In subordine chiedevano l'applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti contestate, il riconoscimento della continuazione e la riduzione della pena.
Proponeva altresì appello il Procuratore della Repubblica di Catania in ordine alla concessione delle attenuanti generiche al EN e al SI e al proscioglimento di entrambi dai concorrenti reati sulle armi perché estinti per intervenuta prescrizione. Riuniti i processi, con sentenza del 26 luglio 2006 n. 43 la Corte di assise di appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione del LV e del AM, assolveva il primo dal delitto contestato al capo M) dell'imputazione, relativo alla distruzione del cadavere di AN HI, per non aver commesso il fatto;
e, quanto al secondo, dichiarava le attenuanti generiche, già concesse, prevalenti sulle aggravanti contestate e, ritenuta la continuazione con i reati per i quali aveva riportato condanna con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania 22 luglio 1999, determinava l'aumento della pena in due anni e sei mesi di reclusione. Rigettava l'appello degli altri imputati. Avverso la sentenza gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- il EN e il SI:
1. violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la valutazione delle deposizioni dei collaboratori di giustizia;
2. omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 1 (motivi abietti), perché la semplice riconducibilità al rapporto associativo non la rende applicabile e l'omicidio attribuito al ricorrente rappresenta uno dei momenti tipici della vita associati va, del tutto proporzionato all'ambiente in cui fu posto in essere e non denota particolare turpitudine o perversità; dell'aggravante dell'art. 577 c.p., n. 3, perché la premeditazione non va confusa con la predisposizione dei mezzi di attuazione del delitto, che riguardano la fase esecutiva;
dell'aggravante dell'art. 112 c.p., n. 2, perché dalla ricostruzione del fatto operata dalla Corte d'appello non emerge che il EN ha ideato l'impresa delittuosa, ma che si è limitato a una presenza marginale;
3. omessa motivazione in ordine alla richiesta concessione dell'attenuante dell'art. 114 c.p., in relazione al contributo secondario fornito dall'imputato, e alla concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle contestate aggravanti, non sussistendo ipotesi criminose aprioristicamente incompatibili con le suddette attenuanti;
- il Lo AS:
1. violazione degli artt. 493 e 191 c.p.p. in relazione alla mancata dichiarazione d'inutilizzabilità delle risposte dei collaboratori di giustizia alle domande suggestive;
2. violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla carenza dei relativi riscontri;
alle doglianze difensive, già proposte in appello, in ordine alla ritenuta veridicità delle dichiarazioni degli stessi e ai criteri adottati nella valutazione delle prove;
3. violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per omessa motivazione e manifesta illogicità della stessa con riferimento alle doglianze difensive relative alla ritenuta veridicità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, risultanti dalle emergenze processuali e già sollevate nei motivi di appello;
4. omessa motivazione (art. 606 c.p.p.) in ordine ai criteri adottati per la valutazione delle prove;
5. contraddittorietà, insufficienza e mancanza di motivazione e illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità del Lo AS per gli omicidi contestati;
6. erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà, insufficienza e mancanza della motivazione e illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta esistenza dell'aggravante della premeditazione, erroneamente ascritta al Lo AS che secondo l'accusa non ha partecipato all'ideazione dell'omicidio, ma ne sarebbe stato solo l'esecutore materiale;
7. errata applicazione della legge penale e contraddittorietà, insufficienza e mancanza della motivazione e illogicità della stessa in ordine alla ritenuta esistenza dell'aggravante dei motivi abietti e futili;
8. violazione dell'art. 62 bis c.p. (art. 606 c.p.p., lett. e) per non aver concesso le attenuanti generiche all'imputato;
9. violazione delle norme sulla prescrizione (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione ai reati-satellite;
- il UG:
1. violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e) (art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto di motivazione in ordine al ritenuto concorso del UG nei reati ascrittigli e manifesta illogicità della sentenza e travisamento della prova;
2. violazione dell'art. 157 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) per omessa declaratoria di estinzione del reato contestato al capo I1);
- il LV NO:
1. violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p. e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dei riscontri alle stesse (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
2. violazione dell'art. 577 c.p., n. 3 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in ordine all'erronea applicazione dell'aggravante della premeditazione, in quanto dalle dichiarazioni dei collaboranti non emerge la partecipazione del LV alle fasi prodromiche dell'ideazione e dell'organizzazione del fatto delittuoso;
- il AM:
1. nullità della citazione per il giudizio d'appello per violazione degli artt. 601 e 178 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c), per omessa notificazione nel domicilio eletto presso l'originario difensore, avv. Colangeli del Foro di Roma.
Le impugnazioni sono inammissibili.
1. Riguardo al primo motivo del ricorso di EN AT e di SA SI si osserva che la verifica dell'attendibilità estrinseca e dell'attendibilità intrinseca e il raffronto con elementi esterni di riscontro costituiscono altrettante operazioni logiche in cui si scompone la valutazione critica di una deposizione determinata.
Si tratta di operazioni logiche che concorrono nell'analisi della consistenza e del valore dimostrativo di una fonte di prova, analisi condotta con metodo razionale al fine di giudicare il grado di certezza che gli elementi di fatto acquisiti alla causa si danno reciprocamente e nel complesso, integrandosi nel contesto unitario della vicenda il cui accadimento è oggetto del procedimento probatorio ricostruttivo. Come operazioni logiche non hanno rilevanza autonoma, ma solo in quanto inserite dinamicamente nel procedimento conoscitivo finalizzato al raggiungimento della prova, di volta in volta seguito nella concretezza delle situazioni oggetto di accertamento.
Ne consegue che è rispetto al risultato probatorio complessivo che devono essere logicamente valutati sia l'allegato difetto di analisi, sia la dedotta incidenza di ogni elemento eventualmente discordante nel contesto di quelli acquisiti, al fine di accertare se la discordanza è tale da fare venire meno la prova dell'effettiva verificazione dell'evento in cui si inserisce o da dimostrare che l'evento stesso si sia verificato con modalità differenti da quelle ritenute in sentenza.
Nel caso in esame la sentenza ha accertato il concorso di due causali dell'omicidio, l'una, principale o ufficiale, rappresentata dal ruolo di confidente delle Forze dell'Ordine svolto da VI EC;
e l'altra secondaria, propria di SA GU, per il fatto che questi era debitore della vittima del prezzo di un'autovettura Lancia Y10, cedutagli dall'acquirente IU Leopardi. La prima, attestata in pratica da tutti i collaboratori di giustizia, è sicuramente la più attendibile e bastava da sola a giustificare, nella logica dell'associazione criminale, la soppressione del confidente. La seconda era anch'essa sicuramente presente, com'è dimostrato dal dibattito insorto fra gli affiliati in seguito al sospetto che fosse stata quella la causa effettiva dell'omicidio, che sarebbe stato perciò inopinatamente commesso per una questione personale e per la somma di L. 800.000, al di fuori da un interesse reale del sodalizio. Il fatto è riferito sia da SE NO, sia dal GU, il quale riporta la lagnanza sul punto di Salvuccio LV, il quale aveva dato il proprio assenso al delitto.
Il GU afferma che l'automobile era una YIO bianca. E nel riferire questo dato la sentenza impugnata cita come riscontro il fatto che il EC nel dicembre 1988, pochi mesi prima della morte, aveva acquistato ben due autovetture Lancia YIO, targate rispettivamente CT 845412 e CT 845811, intestate a suo nome. Dopo aver così ricostruito la concertazione del delitto sotto il profilo della causale, il Giudice d'appello ha altresì analizzato puntualmente la condotta secondo le dichiarazioni dei collaboratori e le altre prove raccolte, a partire dall'incontro della vittima con NO EN. La motivazione appare adeguata ai fatti e logicamente coerente nel metodo e nei risultati. Le obiezioni opposte dal ricorrente riguardano punti del tutto marginali della ricostruzione della vicenda dell'omicidio, insuscettibili di incidere sulla veridicità del suo accadimento. Nella motivazione della sentenza impugnata si è data risposta a ciascuna di esse, già dedotta nei motivi di appello, riguardo sia alla presunta inattendibilità del collaboratore NO EN in ordine alla differenza di mezz'ora oltre l'orario dell'incontro da lui dichiarato (tra le ore venti e le ventuno); sia al garage sito presso l'abitazione del SI in via dell'Oasi n. 40 con riferimento alla condizione dell'immobile all'epoca del delitto;
sia alla circostanza che il EN, allontanatosi dopo pochi minuti dall'incontro così come ha confermato il GU, non si era ricordato della presenza del Di NI Randazzo;
sia all'attendibilità della conferma data da Domenica La Vecchia.
Si tratta di obiezioni già dedotte e ampiamente confutate nella sentenza d'appello e comunque riguardanti discordanze inidonee a incidere sulla prova dell'accadimento, che il ricorrente indica come vizi della motivazione senza tuttavia considerare il quadro probatorio in cui sono inseriti. Pertanto il primo motivo del ricorso del SE e del SI appare generico e manifestamente privo di consistenza.
2. Lo stesso deve dirsi del secondo motivo.
Confermando sul punto la decisione del Giudice di primo grado, la sentenza d'appello ha ritenuto che deve riconoscersi l'aggravante dei motivi abietti (art. 61 c.p., n. 1) nell'omicidio commesso nell'ambito di un'associazione di tipo mafioso al fine di eliminare un affiliato ritenuto confidente delle Forze dell'ordine onde mantenere la condizione di omertà all'interno della formazione criminale anche nei confronti di gruppi mafiosi rivali, costituendo conferma dell'abiezione il fatto che l'omicidio rappresenti uno dei momenti tipici della vita associativa, proporzionato all'ambiente in cui è posto in essere, che trova in questa connotazione ed in questa proporzione ragione di particolare perversità.
La statuizione appare conforme ai principi e il motivo di ricorso appare al riguardo manifestamente infondato.
Analogamente, nel delitto di mafia sono di regola ravvisabili gli elementi costitutivi della premeditazione, perché la preventiva concertazione e le trattative tra i consociati, da cui è preceduto al fine di ottenere i necessari consensi e le autorizzazioni prescritte dagli statuti dell'associazione mafiosa in ordine all'ideazione e alla programmazione del delitto stesso, richiedono un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire a tutti gli affiliati una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e da rafforzare in tutti la risoluzione criminosa, perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo degli agenti fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) (Cass., Sez. U, 18 dicembre 2008 n. 337, ric. Antonucci e altri;
Sez. 1, 6 febbraio 2007 n. 7970, ric. P.G. in proc. Francavilla). Pure per questo aspetto il secondo motivo di ricorso è viziato da manifesta infondatezza. La Corte ha altresì rigettato motivatamente la tesi di una presenza marginale del EN AT e del SI nell'impresa delittuosa, deducendone invece la contrapposta aggravante dell'art. 112 c.p., n. 2, in quanto i due ricorrenti hanno svolto il compito, tutt'altro che secondario, di contattare il EC e di consegnarlo al suo assassino, il GU, insieme col quale lo avevano costretto a salire in macchina e lo avevano condotto in località Castelluccio, nel villino in cui quello - secondo la sua confessione - dopo una breve colluttazione gli aveva sparato. Anche per quest'ultimo aspetto il secondo motivo di ricorso appare palesemente privo di fondamento. E così il terzo, col quale si insiste sulla presunta sproporzione della pena in rapporto al preteso contributo secondario - come sopra smentito - che sarebbe stato fornito dal EN e all'applicazione delle attenuanti generiche con efficacia di prevalenza e non solo di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
3. Quanto al ricorso del Lo AS, si osserva, riguardo al primo motivo, che il divieto, nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone, di porgli domande che suggeriscono le risposte, costituisce una modalità di assunzione della prova, la cui osservanza è rimessa dall'art. 499 c.p.p., comma 3, ai poteri del presidente, il quale interviene anche d'ufficio per assicurare la genuinità delle risposte.
Le eccezioni relative alla violazione del divieto di porre al testimone domande suggestive devono essere immediatamente proposte al presidente, che provvede con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.586 c.p.p. unitamente alla sentenza (Sez. 3, 23 ottobre 2008 n.
47084, ric. Perricone e altri;
Sez. 1, 31 maggio 2005 n. 22204, ric. Bega ed altro).
L'eccezione proposta direttamente al giudice dell'impugnazione è per conseguenza inammissibile.
4. Col secondo, terzo e quarto motivo il Lo AS svolge una serie di argomentazioni di carattere generale in materia di verifica di attendibilità della chiamata in correità, con solo qualche riferimento concreto, eseguito a scopo esemplificativo, come quello relativo alla possibilità che i collaboratori hanno avuto di incontrarsi nel corso del procedimento.
Il risultato è la genericità dei motivi stessi, in contrasto con la disposizione, a pena d'inammissibilità, dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Lo stesso deve dirsi per il quinto motivo, nel quale si indirizzano singoli rilievi alle indagini svolte e alle conclusioni valutative espresse nella motivazione della sentenza in relazione ai singoli delitti di omicidio, senza tuttavia alcuna precisazione in ordine all'incidenza delle singole critiche e osservazioni sul complesso degli elementi posti a base della decisione, sicché le censu-re di carenza e di illogicità appaiono apodittiche e, a loro volta, lacunose, e quindi generiche, ed illogiche.
Valgono per i motivi di ricorso qui presi in esame le considerazioni svolte in ordine al primo motivo del ricorso di NO AT e SA SI.
5. Col sesto motivo del suo ricorso il Lo AS ripropone l'eccezione relativa all'aggravante della premeditazione, in ordine alla quale si osserva che la Corte ha correttamente individuato il tempo decorso fra l'ideazione e l'esecuzione degli omicidi, deducendone la persistenza della risoluzione criminosa nel tempo occupato dalle ricerche delle vittime designate.
In proposito, richiamando quanto già si è detto nel pgf. 2, si osserva che l'analisi dei delitti commessi da affiliati ad associazioni criminali di tipo mafioso pone in evidenza problemi reali di adeguamento delle definizioni degli istituti e, in particolare, delle circostanze, nel riferimento a tali delitti. In realtà, sia l'ideazione che l'esecuzione degli omicidi di mafia assumono nell'azione associativa aspetti di concertazione fra gli associati che svolgono i rispettivi ruoli, sicché, una volta perfezionato il primo aspetto, anche l'attività esecutiva - consistente nella predisposizione dei mezzi di ricerca e segnalazione degli spostamenti della vittima;
nella realizzazione dell'intervento sul posto degli esecutori materiali del delitto;
nella predisposizione dei mezzi di fuga dal luogo del delitto al fine di sottrarre gli esecutori materiali ad eventuali ritorsioni e alle ricerche delle Forze dell'ordine - implica una complessa fase organizzativa, soggetta anch'essa a concertazione e ad allestimento necessariamente da parte di numerosi autori, tutti a conoscenza e tutti determinati all'esecuzione del delitto, che non può non ritenersi da tutti i correi premeditato.
Pertanto appare incongruo rispetto alla fattispecie del reato associativo di tipo mafioso l'argomento per cui la premeditazione sarebbe compatibile con la fase dell'ideazione e non con quella dell'esecuzione del delitto, in quanto anche quest'ultima per le finalità che le sono proprie richiede la concertazione e l'organizzazione da parte di più affiliati e possiede quindi i requisiti della premeditazione, consistenti, per concorde orientamento giurisprudenziale (Cass., Sez. U, 18 dicembre 2008 n. 337, ric. Antonucci e altri;
Sez. 1, 6 febbraio 2007 n. 7970, ric. P.G. in proc. Francavilla), nell'elemento cronologico, del decorso di un apprezzabile lasso di tempo fra la risoluzione criminosa e l'azione, e di quello psicologico, della permanenza costante nell'animo degli autori della predetta risoluzione, ferma e irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza.
6. Allo stesso modo col settimo motivo di ricorso il Lo AS contesta la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti. In proposito si osserva che in materia di associazione di tipo mafioso non corrisponde alla fattispecie del reato associativo l'individuazione dell'esecutore materiale di omicidi di mafia come individuo a disposizione di una cosca mafiosa, il cui atteggiamento soggettivo sarebbe solo di salvaguardare la propria persona dalle ritorsioni in caso di inesatta esecuzione dell'ordine ricevuto, mentre il fine si salvaguardare la supremazia del proprio clan su quelli rivali sarebbe proprio esclusivamente del capo, con la conclusione della non configurabilità dell'aggravante dei motivi abietti nei confronti del predetto esecutore materiale, non potendosi riscontrare nella preservazione della propria vita, con l'esecuzione di insindacabili mandati a uccidere, alcuna turpitudine o ignobiltà. In realtà, la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso comporta l'acquisizione del ruolo di associato, rispetto al quale le cui funzioni essenziali sono individuate e distribuite secondo le attitudini e le specializzazioni di ognuno, convergendo nell'unicità e nella comunanza degli scopi associativi. Ne deriva che l'esecutore materiale degli omicidi ordinati nell'interesse dell'associazione non può qualificarsi come un mero subordinato, costretto ad uccidere per salvare la propria vita dalle ritorsioni, bensì come un omicida specializzato, capace di tradurre, in piena autonomia organizzativa e con garanzia di professionalità ed efficacia, le direttive di coloro che per capacità attitudinale svolgono funzioni deliberanti nel contesto della struttura sociale.
Fatta questa premessa, che qualifica l'esecutore degli omicidi di mafia come un omicida professionale, è puramente consequenziale il rilievo della rispondenza della condotta dell'esecutore materiale dell'omicidio alla definizione data in giurisprudenza del motivo abietto, come quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado di perversità tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano (Cass., Sez. 1, 6 maggio 2008 n. 32851, ric. Sapone e altri;
Sez. 1, 23 novembre 2005 n. 5448, ric. Calì ed altri, citata dal ricorrente).
Sempre richiamando quanto si è detto al riguardo nel pgf. 2, non si può non tener conto, anche con riferimento ai fatti in esame, che gli omicidi di mafia, in quanto commessi per la realizzazione dei programmi di associazioni criminali, per le causali che li promuovono e gli interessi delinquenziali che li determinano, per la simbologia cui si ispirano e per l'efferatezza della programmazione e dell'esecuzione (ad es., mediante il c.d. incaprettamento) nel contesto della società civile, palesano l'abiezione dei motivi, nella loro essenza di delitti turpi e ignobili, che rivelano negli agenti un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, qualificandoli come spregevoli e vili al pari delle azioni delittuose da loro compiute, che provocano repulsione per l'impossibilità di giustificazione e l'abnormità di fronte al sentimento umano. L'aggravante nei casi in esame è stata di conseguenza correttamente contestata e ritenuta. Le aggravanti contestate e la personalità degli autori hanno coerentemente portato al diniego delle attenuanti generi che, per cui anche la censura mossa in proposito con l'ottavo motivo di ricorso appare manifestamente priva di fondamento.
7. Infine, l'eccezione di prescrizione dei c.d. reati-satellite, proposta con il nono motivo di ricorso, appare generica e palesemente infondata.
Generica perché formulata senza alcun riferimento alla decorrenza in concreto dei termini di prescrizione, prescidendo dal calcolo degli stessi. Palesemente infondata perché l'inammissibilità del ricorso, originaria, implica il passaggio in giudicato della sentenza sin dalla scadenza del termine dell'impugnazione (Cass., Sez. U, 22 marzo 2005 n. 23428, ric. Bracale;
e, da ult., Sez. 1, 4 giugno 2008 n. 24688, ric. Rayyan).
8. In ordine al ricorso del SI si osserva che con il primo motivo il ricorrente ripropone in merito all'omicidio di ST OM, avvenuto l'8 agosto 1992, le medesime censure dedotte in appello e analiticamente confutate dal secondo Giudice, prospettando una ricostruzione del delitto diversa e alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza impugnata. Sotto l'aspetto del vizio di motivazione il ricorrente muove in realtà censure in fatto, che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservato alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez.U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric.Paone; Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Il motivo predetto è pertanto inammissibile.
L'eccezione di prescrizione del reato di porto e detenzione abusivi di arma comune da sparo contestato al capo 2), proposta con il secondo motivo di ricorso, appare generica e palesemente infondata. Generica perché semplicemente enunciata, senza alcun riferimento alla decorrenza in concreto dei termini di prescrizione e prescidendo dal calcolo degli stessi. Palesemente infondata perché l'inammissibilità del ricorso, originaria, implica il passaggio in giudicato della sentenza sin dalla scadenza del termine dell'impugnazione (Cass., Sez. U, 22 marzo 2005 n. 23428, ric. Bracale;
e, da ult., Sez. 1, 4 giugno 2008 n. 24688, ric. Rayyan).
9. Quanto al ricorso del LV, sia il primo che il secondo motivo sono inammissibili.
Con il primo motivo il ricorrente ripropone le medesime censure fatte valere in appello e disattese in questo secondo grado in base a un esame critico delle fonti di prova (i collaboratori SO AR, IU AR, OR IN e TO OM), debitamente riscontrate e logicamente integrate e verificate negli apporti probatori.
Valgono, riguardo al predetto motivo, le considerazioni svolte e la motivazione data rispetto al primo motivo del ricorso di EN AT e di SA SI, con specifico riguardo alla natura e all'incidenza delle presunte discrasie fra le dichiarazioni dei collaboratori, contestate solo genericamente e nel numero dei collaboratori accusatori, senza alcuno specifico riferimento all'avvenimento nel suo complesso, ai controlli eseguiti e ai riscontri ottenuti nonché alle singole argomentazioni svolte in esito all'esame critico delle fonti.
Il motivo considerato è perciò inammissibile.
Lo stesso deve dirsi del secondo, concernente l'aggravante della premeditazione. Infatti, fermo restando il riferimento a quanto si è già detto sul punto nei pgf. 2 e 5, appare imprescindibile il rilievo che il secondo motivo è formulato in stretta dipendenza dal primo, nel senso che l'aggravante è contestata nel suo accadimento storico, come conseguenza della negazione del concorso del LV nell'omicidio di AN IS, e segue il primo anche sotto il profilo della relativa confutazione. 10. L'eccezione proposta da AU VE AM con l'unico motivo del suo ricorso risulta manifestamente infondata. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 9 dicembre 2004, è stato regolarmente notificato al AM mediante consegna a mani proprie, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Matricola della Direzione della Casa di reclusione di Rebibbia. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009