Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
È illegittima la notifica di un atto presso il difensore d'ufficio, dell'imputato contumace che ha già nominato il difensore di fiducia, ancorché quest'ultimo abbia successivamente rinunciato al mandato, atteso che in tal caso deve procedersi alla nomina di un nuovo difensore di ufficio, avendo quello precedente esaurito il suo mandato in ragione dell'intervento di quello di fiducia. (Fattispecie relativa alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24091 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/05/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1748
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006151/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP RE, N. IL 24/05/1965;
avverso ORDINANZA del 19/01/2009 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Galasso chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma rigettava l'istanza avanzata da SP RE volta ad ottenere la dichiarazione di non esecutività o la restituzione in termini per impugnare la sentenza contumaciale pronunciata da detto tribunale in data 22/11/2007, osservando, da un lato, che la notifica era stata regolarmente eseguita presso il difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, mentre la nomina del nuovo difensore di fiducia era avvenuta successivamente alla notifica e il precedente difensore di fiducia aveva già rinunciato al mandato, dall'altro, che l'istanza di rimessione in termini era tardiva in quanto il condannato aveva avuto notizia del passaggio in giudicato della sentenza in data 14/4/2008 e aveva presentato l'istanza il 4/11/2008.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo carenza e illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta regolare notifica dell'estratto contumaciale;
osservava che all'udienza del 19/12/2005 essendo venuto meno il suo difensore di fiducia per rinuncia al mandato, gli veniva nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1 un difensore d'ufficio; successivamente nominava altro difensore di fiducia, il quale però non partecipava mai all'attività di udienza, tanto che veniva sempre sostituito da difensori di ufficio nominati ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Nel prosieguo del dibattimento il difensore di fiducia rinunciava al mandato, senza perfezionare la notifica di tale rinuncia. La notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta presso il difensore nominato originariamente ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, in modo irregolare visto che successivamente la sua funzione era decaduta per l'intervenuta nomina di un difensore di fiducia, la cui rinuncia non aveva prodotto effetti stante la omessa ricezione da parte dell'imputato La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto la notifica dell'estratto contumaciale è stata eseguita presso un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, quando era già intervenuta la nomina di un difensore di fiducia.
La rinuncia al mandato di quest'ultimo non aveva ancora prodotto effetti in quanto non era stata notificata all'imputato, e, comunque, qualora emergesse dagli atti che la notifica della rinuncia era stata regolarmente eseguita, il tribunale dovrà comunque nominare un nuovo difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1 e notificare presso di lui l'estratto contumaciale;
è pacifico infatti che il primo difensore d'ufficio nominato aveva perso il suo diritto alla permanenza nella difesa, a seguito della nomina di un difensore di fiducia, e, quindi al caso non si applica il principio della immutabilità del difensore che opera nel caso di sostituzione di cui all'art. 97 c.p.p., comma 4 (S.U. 11 novembre 1994 n. 22, rv. 199399).
La ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma affinché provveda a verificare se la rinuncia al mandato del difensore di fiducia nominato durante il dibattimento si sia perfezionata con la notifica all'imputato; nel caso che notifica non vi sia stata, dovrà effettuare una nuova notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 27428 emessa dal Tribunale di Roma il 22/11/2007, a quel difensore, nel caso che vi sia stata, dovrà procedere alla nomina del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1 e notificare a lui l'estratto contumaciale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009