Art. 5. (Istituzione)
A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti universita' degli studi:
a) Universita' degli studi dell'Aquila;
b) Universita' degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti.
Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 la libera Universita' degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 , la libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio", istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 , e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 , sono soppressi.
A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti universita' degli studi:
a) Universita' degli studi dell'Aquila;
b) Universita' degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti.
Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 la libera Universita' degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 , la libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio", istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 , e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 , sono soppressi.