Decreto cautelare 2 dicembre 2025
Decreto presidenziale 4 dicembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 18/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00571/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Fantuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di decadenza ex art. 2 Legge 7 agosto n. 241 del 1990 con il quale “dichiara la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro per decorrenza del termine di validità di cui all’art. 31 co. 4 D.P.R. 394/1999”, in relazione alla domanda prot. n. -OMISSIS-, identificativo n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa PA OZ nessuno presente per le parti;
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di decadenza, ex art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, del nulla osta al lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro, per decorrenza del termine di validità di cui all’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, in relazione al Sig. -OMISSIS-. Vengono articolate le doglianze in punto di mancato invio del preavviso di rigetto, ingiustizia manifesta, vizio di motivazione, violazione dei precetti costituzionali e comunitari, non imputabilità al datore di lavoro dei ritardi procedimentali della Prefettura e del MAECI, nonché di violazione dell’art. 21 – octies e dell’art. 21 – nonies della Legge n. 241/1990.
La difesa attorea ha depositato in giudizio il 3 dicembre 2025 atto con cui ha invocato ex art. 37 C.p.a. la rimessione in termini per errore scusabile, dichiarando che “ in data 12 novembre 2025 veniva tentata l’iscrizione al ruolo del suddetto procedimento; - il deposito, nonostante la ricezione della pec di accettazione e di avvenuta consegna, non andava a buon fine con comunicazione: “Respinto in quanto: E888-Il modulo di deposito e' stato RESPINTO in quanto compilato con un software non previsto dalle regole tecniche. Si prega di compilare il modulo con Adobe Acrobat Reader DC”, come da documentazione allegata; - la scrivente tentava, invano, si scaricare Adobe Acrobat Reader; - contatta la segreteria di competenza per ottenere chiarimenti, anche il successivo tentativo di deposito tardivo tramite il portale dell’avvocato non sortiva esito alcuno per: “errore nella procedura di autenticazione”; - pertanto, il termine è scaduto il giorno 12 novembre 2025 senza che fosse possibile rispettarlo a causa del suddetto evento di caso fortuito ossia per malfunzionamento tecnico; - successivamente ad intervento di tecnico informatico, in data 1 dicembre 2025 veniva effettuata nuova iscrizione al ruolo ”.
L’U.T.G. – Prefettura di Reggio Emilia si è costituito in giudizio il 12 dicembre 2025 ed ha depositato in pari data una relazione sui fatti di causa unitamente a documentazione.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, nessuno presente per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 C.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”; né, del resto, vi osta la mancata comparizione del ricorrente e dell’Amministrazione resistente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453 e Sez. VII, 14 aprile 2025 n. 3206).
Il Collegio osserva che:
- il ricorso è stato notificato in data 13 ottobre 2025;
- non risulta alcuna prova in atti dell’invocato malfunzionamento del sistema informatico della Giustizia Amministrativa né alcuna allegazione attorea in ordine al motivo per il quale non è stato possibile rispettare le regole tecniche compilando il modulo con Adobe Acrobat Reader DC il giorno del tentato deposito del ricorso (12 novembre 2025), sicché detto adempimento, agevolmente effettuabile nell’immediatezza del messaggio e quindi in tempo utile per il rispetto del termine decadenziale di deposito del ricorso (12 novembre 2025), risulta inosservato per ragioni chiaramente imputabili alla parte ricorrente, quale errore inescusabile, tale da esitare nella necessaria declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso, avvenuto il giorno 1 dicembre 2025, ossia diciannove giorni in ritardo rispetto al termine ultimo;
- tale tardivo deposito risulta, altresì, ingiustificato non avendo parte attrice circostanziato con alcuna documentazione a comprova la ragione, quale causa di forza maggiore o caso fortuito, per cui siano stati necessari diciannove giorni per riuscire finalmente a depositare il ricorso, deponendo ciò per la mancanza dei presupposti per riconoscere un errore scusabile in capo all’esponente;
- la mancata comparizione di parte ricorrente alla camera di consiglio non risulta ostativa alla immediata declaratoria di irricevibilità del ricorso, considerato che è la medesima difesa attorea ad aver posto la questione con il citato atto di richiesta di rimessione in termini per errore scusabile.
Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito del ricorso.
Si ritiene che, in assenza di eccezione processuale da parte dell’Avvocatura dello Stato, le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
PA OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA OZ | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.