Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
Non è causa di nullità il mancato intervento dell'autorità giudiziaria alle operazioni di rimozione e successiva riapposizione di sigilli apposti ai reperti dalla polizia giudiziaria (Nel caso di specie i reperti erano stati sigillati da un organo di P.G. al solo fine della trasmissione ai laboratori di polizia scientifica).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 39308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39308 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2309
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 2003/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL LE N. IL 08/07/1977;
avverso l'ordinanza n. 246/2010 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 09/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Monetti Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 marzo 2010, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame, proposta da LL CH avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Vibo Valentia del 18 febbraio 2010, con il quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato, in concorso con suo fratello LL NI, dei reati di omicidio aggravato in danno di UL IU, da lui attinto con due colpi di fucile calibro 12 all'addome ed alla testa, cagionandone l'immediato decesso (artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., n. 3) e di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile calibro 12 non meglio identificato, da ritenere quale arma comune da sparo (art.61 c.p., n. 2 e art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7).
2. L'omicidio si è verificato fra le ore 15,30 e le ore 17,30 del 1 novembre 2008 in località "Cinque Pepi-Pioppo" del Comune di Soriano Calabro, dove il cadavere di UL IU è stato rinvenuto a bordo di un trattore, riverso sul lato destro, chiaramente attinto alla fronte da un colpo d'arma da fuoco;
i preliminari rilievi metrici e fotografici avevano accertato che il UL era stato attinto da due colpi di arma da fuoco calibro 12 che lo avevano colpito all'addome ed alla testa;
nel corso di un sopralluogo, erano stati rinvenuti due bossoli di cartuccia calibro 12 marca Rottweil, utilizzati per commettere l'omicidio.
3. Gli indizi emersi a carico di LL CH, ritenuti dal G.I.P. di Vibo Valentia idonei ad emettere nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere, quale responsabile, in concorso col fratello NI, dell'omicidio di cui sopra e confermati dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza impugnata nella presente sede sono stati:
-i risultati dell'esame stub effettuato su un campione prelevato all'odierno indagato sulle superfici lato destro e narici-capelli, essendo stata riscontrata la presenza sia di particelle peculiari (G.S.R.) di esplosioni di colpi d'arma da fuoco, sia di particelle indicative dello sparo le quali, sebbene non esclusivamente riconducibili all'esplosione di colpi d'arma da fuoco, avevano acquistato particolare rilievo investigativo perché riscontrate unitamente alla particelle peculiari;
tali accertamenti erano stati ritenuti decisivi in quanto il LL non deteneva armi;
aveva escluso nel corso del suo interrogatorio di essere entrato in contatto con sostanze esplodenti ovvero con armi da sparo, munizioni e simili;
aveva affermato di non aver mai usato armi nell'ultimo anno;
-la circostanza che i prelievi eseguiti sui bossoli avevano evidenziato la presenza di particelle che erano risultate compatibili per singolarità di composizione con le particelle riscontrate sulle superfici cutanee e nelle cavità nasali di LL CH;
-la localizzazione dell'indagato, in coincidenza col tempus commissi delicti, nelle vicinanze dei luoghi del fatto, atteso che l'indagato, in orario prossimo al delitto, consumato fra le ore 15:30 e le ore 17:30 del 1 novembre 2008, aveva fatto pascolare il suo gregge in terreni vicini a quelli in cui la vittima, nello stesso frangente, era intento a seminare;
-la circostanza che sia l'indagato, sia suo fratello NI, altro indagato, erano stati assieme da soli il giorno del delitto per mungere le pecore in orario compreso fra le ore 16:30 e le 17: 30 in un capannone distante poche decine di metri dall'abitazione paterna presso la quale si erano recati dopo il ricovero degli animali, raggiungendo le rispettive abitazioni solo dopo le ore 18:30; - la circostanza che l'indagato, come da lui stesso riferito nel corso dell'interrogatorio, era perfettamente a conoscenza che la vittima, per allontanarsi dal terreno dove stava lavorando, non aveva altra strada che attraversare il fiume adiacente al terreno stesso;
-la sussistenza di un concreto e plausibile movente per la commissione dell'omicidio, tenuto conto degli annosi attriti e rancori esistenti fra la famiglia LL ed il UL, alimentati anche da denunce sporte da quest'ultimo nei confronti dell'indagato, connessi alla circostanza che gli animali da pascolo detenuti dai componenti della famiglia LL usavano spesso invadere i terreni coltivati dalla vittima.
4. Il Tribunale ha poi ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia cautelare inframuraria adottata nei confronti del LL, in considerazione della gravità del fatto, delle connotazioni oggettive del delitto perpetrato, tali da denotare una sua significativa propensione al crimine, della sussistenza dei concreto pericolo che l'indagato, una volta rimesso in libertà, potesse commettere altri gravi delitti della stessa specie.
A carico dell'indagato, indiziato per il delitto di cui all'art. 575 c.p., sussisteva poi la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, che imponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere,
non essendo stati acquisiti fino a quel momento elementi dai quali potesse emergere che non sussistevano esigenze cautelari.
5. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame LL CH ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto due motivi di ricorso.
Col primo motivo lamenta motivazione carente e contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico;
in particolare ha fatto presente che il movente ipotizzato dal Tribunale non aveva alcuna rilevanza, avendo l'indagato della vittima raggiunto in passato un accordo per il ristoro dei danni cagionati da alcuni capi di bestiame sfuggiti al controllo suo e di suo fratello;
d'altra parte il reato era stato consumato in un luogo prossimo ad una strada provinciale, che non era pertanto in uso esclusivo ad esso ricorrente. Anche gli accertamenti svolti dal RIS di Messina sulle tracce di polvere da sparo rinvenute sulla sua persona (cd. stub) non potevano ritenersi decisivi in quanto il prelievo dei campioni sulla sua persona era avvenuto oltre cinque ore dopo consumazione del reato si che il fenomeno di dispersione era tale da non consentire valutazioni scientifiche affidabili;
inoltre la spettrometria con microscopio elettronico eseguita dal proprio consulente di parte sulle particelle repertate aveva consentito di accertare che le particelle di medesima composizione (piombo, bario, calcio, silicio) repertate sui bossoli e su di esso ricorrente avevano diversa provenienza in quanto le percentuali di minerale che le componevano non erano tra loro omogenee;
pertanto non poteva essere affermato che le particelle rinvenute su di esso indagato fossero da ricondurre a quelle repertate sul luogo del delitto, in ragione della diversa composizione percentuale dei minerali riscontrati;
inoltre la motivazione dedicata all'indicazione delle ragioni giustificative dell'applicazione della misura cautelare più rigorosa era inadeguata ed insufficiente.
Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 261 c.p.p., in quanto le operazioni di apertura e chiusura dei plichi, contenenti campioni prelevati su di esso indagato, effettuate in relazione agli accertamenti tecnici demandati al RIS, erano avvenute in assenza della P.M. o di un suo ausiliario;
il che era in violazione dell'art.261 c.p.p. e comportava la nullità dell'accertamento tecnico ai sensi dell'art. 181 c.p.p., comma 2; inoltre il consulente tecnico era una figura processuale che non poteva essere confusa con l'ausiliario il giudice, il quale doveva appartenere al personale di cancelleria o di segreteria e non poteva identificarsi con il perito, da ritenere persona estranea all'amministrazione della giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso proposto da LL CH avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 9 marzo 2010 va respinto siccome infondato.
7. È infondato il primo motivo di ricorso concernente l'inesistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza, tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti. Si osserva invero che il provvedimento impugnato nella presente sede ha proceduto ad un adeguato apprezzamento degli indizi, fino a quel momento emersi a suo carico, ritenendoli, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome immune da vizi logici e da contraddizioni, adeguati a fondare le imputazioni formulate a suo carico (omicidio aggravato in danno di UL IU;
illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile calibro 12). Questa Corte di legittimità non è invero tenuta a riesaminare gli elementi di fatto posti a sostegno dell'atto impugnato, ovvero a proporne altri differenti, essendo il relativo apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito ed essendo compito di questa Corte solo verificare se gli elementi di fatto valorizzati da tale ultimo giudice abbiano la necessaria valenza indiziaria essere la motivazione addotta al riguardo sia congrua rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie;
ed esaminata in quest'ottica, la pronuncia impugnata si sottrae alle censure mosse (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4, 8.6.07 n. 22500).
8. Gli indizi emersi a carico del ricorrente e ritenuti sufficienti dal Tribunale di Catanzaro per adottare la misura cautelare anzidetta sono consistiti: -nei risultati dell'esame stub effettuato su un campione prelevato all'odierno indagato sulle superfici lato destro e narici-capelli, dal quale è emersa la presenza sia di particelle peculiari (G.S.R.) di esplosioni di colpi d'arma da fuoco, sia di particelle indicative dello sparo, le quali, sebbene non esclusivamente riconducibili all'esplosione di colpi d'arma da fuoco, avevano un particolare rilievo investigativo perché riscontrate unitamente alla particelle peculiari;
e tali accertamenti erano stati ritenuti decisivi in quanto il LL non deteneva armi;
aveva escluso nel corso del suo interrogatorio di essere entrato in contatto con sostanze esplodenti ovvero con armi da sparo, munizioni e simili ed aveva affermato di non aver mai usato armi nell'ultimo anno;
- nella circostanza che i prelievi eseguiti sui bossoli avevano evidenziato la presenza di particelle risultate compatibili per singolarità di composizione con le particelle riscontrate sulle superfici cutanee e nelle cavità nasali del ricorrente;
- nella localizzazione dell'indagato nelle vicinanze dei luoghi del delitto, atteso che egli, in orario prossimo all'omicidio, consumato fra le ore 15:30 e le ore 17:30 del 1 novembre 2008, aveva fatto pascolare il suo gregge su terreni vicini a quelli in cui la vittima era intento a seminare;
-nella circostanza che sia l'indagato, sia suo fratello NI, altro indagato, erano stati assieme da soli il giorno del delitto per mungere le pecore in orario compreso fra le ore 16:30 e le 17: 30 in un capannone distante poche decine di metri dall'abitazione paterna presso la quale si erano recati dopo il ricovero degli animali, raggiungendo le rispettive abitazioni solo dopo le ore 18:30;
-nella circostanza che l'indagato, come da lui stesso riferito nel corso dell'interrogatorio, era perfettamente a conoscenza che la vittima, per allontanarsi dal terreno dove stava lavorando, non aveva altra strada che attraversare il fiume adiacente al terreno stesso;
-nella sussistenza di un plausibile movente per la commissione dell'omicidio, tenuto conto degli annosi attriti e rancori esistenti fra la famiglia LL ed il UL, alimentati anche dalle denunce presentate da quest'ultimo nei confronti dell'indagato, connesse alla circostanza che gli animali da pascolo detenuti dai componenti della famiglia LL usavano spesso invadere i terreni gestiti dalla vittima.
Gli indizi sopra elencati sono dunque idonei a giustificare l'adozione della misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti dell'odierno ricorrente.
9. Va inoltre rilevato che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente confutato le argomentazioni svolte dal ricorrente anche nella presente sede di riesame circa l'inadeguatezza dell'esame "stub", relativo alla presenza sulla sua persona di polvere da sparo, riconducibile all'esplosione dei colpi di fucile contro la vittima, sia con riferimento al tempo in cui il prelievo delle particelle era avvenuto, sia con riferimento alla non coincidenza delle percentuali delle particelle rinvenute sull'odierno ricorrente e sui prelievi eseguiti sui bossoli;
avendo al contrario rilevato il provvedimento impugnato l'assoluta attendibilità degli accertamenti eseguiti dal R.I.S. di Messina;
e va rilevato che nella presente sede cautelare non è dato svolgere accertamenti complessi, costituendo essi adempimenti più propriamente riservati alla fase dibattimentale. 10. Il Tribunale del riesame ha poi adeguatamente motivato la sussistenza di elevate esigenze cautelari, tali da giustificare la misura cautelare inframuraria adottata, avendo fatto ampio riferimento alla gravità dei fatti contestati, certamente idonei a suscitare allarme sociale ed alle modalità con cui i fatti si sono svolti, oltre che al concreto ed attuale pericolo che il ricorrente potesse reiterare la condotta antigiuridica (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4, 8.6.07 n. 22500). È poi noto che l'art. 275 c.p.p., dettato in tema di criteri di scelta delle misure cautelari da applicare, è stato modificato, al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, comma 3 convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38; e secondo tale ultima normativa, anche per il reato contestato all'odierno ricorrente sussiste la presunzione di adeguatezza della misura cautelare inframuraria, presunzione superabile solo se il ricorrente provi la completa insussistenza di esigenze cautelari nei suoi confronti;
e, nella specie, detta prova non è stata fornita dal ricorrente. Il criterio fissato dal legislatore è dunque riferito alla completa inesistenza di esigenze cautelari, in tal modo non consentendo all'interprete di graduare diversamente la misura cautelare da irrogare, qualora pure ritenesse le esigenze cautelari in qualche modo ridotte o diminuite.
11. È infondato il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente.
Con esso è stata lamentata una pretesa violazione dell'art. 261 c.p.p., in quanto le operazioni di apertura e di chiusura dei plichi,
contenenti i campioni prelevati sull'indagato ed affidati al R.I.S. dei carabinieri di Messina, si erano svolte in assenza del P.M. o di un suo ausiliario.
È noto che in tema di inosservanza della disposizione relativa alla rimozione dei sigilli, di cui all'art. 261 c.p.p., la giurisprudenza meno recente di questa Corte aveva ravvisato un'ipotesi di nullità relativa (cfr. Cass. 4, 16.1.1992 n. 2660, rv. 189638);
successivamente è prevalso il contrario principio secondo il quale l'inosservanza in parola non comporta alcuna nullità; ed è tale ultimo principio che il Collegio ritiene di dover riaffermare, atteso che manca alcuna specifica comminatoria di nullità della disposizione in esame e non appare possibile ricondurre l'inosservanza in esame nell'ambito delle categorie paradigmatiche di cui all'art. 178 c.p.p.. È infatti evidente che trattasi di irregolarità non sussumibile sotto nessuna delle nullità generali previste da tale ultima norma di legge, in quanto essa non attiene alle condizioni di capacità giudice ed al numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
non attiene all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ed alla sua partecipazione al procedimento;
non attiene all'intervento, all'assistenza ed alla rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché alla citazione in giudizio della persona offesa dal reato è del querelante.
D'altra parte la censura formulata dal ricorrente relativa all'inosservanza dell'art. 261 c.p.p. neppure è pertinente al caso in esame. Si osserva invero che la disciplina dell'attività materiale di rimozione dei sigilli contenuta nell'art. 261 c.p.p. è da ritenere collegata al precedente art. 260, alla stregua del quale le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che l'assiste, ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia;
pertanto l'assicurazione del corpo di reato mediante l'apposizione del sigillo a norma dell'articolo in esame è atto esclusivo dell'autorità giudiziaria e non già della polizia giudiziaria. Le successive formalità per la rimozione dei sigilli sono da ritenere simmetriche e congruenti rispetto a quelle del contrario processo di apposizione sopra descritto, nel senso che è sempre la stessa autorità la quale ha in precedenza assicurato la conservazione del reperto a dover verificare l'identità e l'integrità del sigillo dell'ufficio giudiziario sempre con l'assistenza del ausiliario;
e la disciplina che scandisce le sequenze dell'apposizione-rimozione-nuova apposizione del sigillo dell'ufficio giudiziario ha lo scopo di assicurare la catena di continuità a garanzia del mantenimento dell'integrità dei reperti, quando il pubblico ministero o il giudice debbano procedere ad atti di indagine che richiedano la materiale disponibilità delle cose sequestrate. Nella specie in esame invece i reperti sono stati sigillati dalla p.g. e cioè dai carabinieri di Vibo Valentia al solo fine di essere trasmessi ad altro organo di p.g. e cioè al reparto investigazioni scientifiche (R.I.S.) dei carabinieri di Messina;
pertanto trattavasi di attività per la quale non era richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria con l'assistenza del ausiliario, atteso che era lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria procedente tenuto a verificare l'integrità del sigillo, dandone atto a verbale.
Va pertanto ritenuto che, fuori del caso in cui sia il pubblico ministero ovvero il giudice a dover compiere uno specifico atto del procedimento che comporti la rimozione dei sigilli, la legge non prescrive in modo assoluto e inderogabile l'intervento dell'autorità giudiziaria nella rimozione dei sigilli;
ed infatti l'art. 82 disp. att. c.p.p., comma 2 conferisce la relativa attribuzione alla cancelleria o alla segreteria solo nei casi in cui i sigilli appaiono rotti o alterati (in termini: Cass. 1, 23.6.10 n. 27579, rv. 247676). 12. Il ricorso proposta da LL CH va pertanto respinto, con sua condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
13. Si provveda all'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010