Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia. Tuttavia, quando la richiesta è stata formulata, senza esito, dal Ministro della giustizia prima della decisione sull'estradabilità, la corte di appello non può applicare la misura coercitiva ex art. 704, comma terzo cod. proc. pen., ma è tenuta a verificare le esigenze cautelari, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annulllato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte di appello aveva applicato alla persona richiesta in consegna, dopo averne dichiarata la estradabilità, la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza valutare il pericolo di fuga).
Commentario • 1
- 1. Estradizione e custodia cautelare (Cass. 27802/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 16190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16190 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/01/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 254
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 39220/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV LA, n. a Chrudim (Rep. Ceca) il 1.7.1976;
avverso la ordinanza in data 31 ottobre 2007 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CIANI Gianfranco che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
Uditi per la ricorrente gli avvocati FERRAIOLI Marzia e Blanka Kucerova De Bernardi di Valserra, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 1 ottobre 2 007 la Corte di appello di Torino si pronunciava in senso favorevole alla estradizione verso la Repubblica Ceca della cittadina ceca LA OV, in relazione alla condanna alla pena di mesi dieci di reclusione inflittale con sentenza in data 23 giugno 2 000 del Tribunale di Chrudim, confermata con sentenza in data 20 dicembre 2000 del Tribunale Regionale di Hradec Kralove, e posta in esecuzione con ordine in data 16 marzo 2 006, per i reati di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, di cui agli artt. 202 e 224 cod. pen. ceco). In data 29 ottobre 2007 la KU veniva tratta in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di verbania sulla base della segnalazione nel SIS che indicava la predetta come ricercata a fini estradizionali.
Con la ordinanza in epigrafe la medesima Corte di appello, premesso che nell'ambito della procedura di estradizione alla KU non era stata applicata alcuna misura cautelare, e rilevato peraltro che a seguito della sentenza favorevole alla estradizione era possibile adottare una misura cautelare a norma dell'art. 704 c.p.p., comma 3 e che il Ministro della giustizia aveva chiesto già in data 13 marzo 2007 l'emissione di una misura coercitiva a carico della predetta, applicava alla estradanda la misura degli arresti domiciliari, giudicata idonea a prevenire la possibilità di fuga per sottrarsi alla consegna.
Ricorrono i difensori dell'estradanda, avvocati Marzia Ferraioli e Blanka Kucerova De Bernardi di Valserra, che, con un primo motivo, denunciano l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sia perché conseguente a un arresto d'iniziativa della p.g. che non era stato convalidato e che comunque era possibile solo prima della trasmissione della domanda di estradizione a norma dell'art. 716 c.p.p., sia perché non sorretto dal presupposto del pericolo di fuga, che anzi doveva ritenersi escluso stando alle considerazioni rese in proposito nella precedente sentenza del 1 ottobre 2007 con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione.
Con un secondo motivo, riprendendosi tale ultima considerazione, si evidenzia che non vi era alcuna ragione per ritenere che la KU potesse sottrarsi alla consegna alle autorità della Repubblica Ceca, dato che, come puntualizzato dalla stessa Corte di appello nella sentenza favorevole alla estradizione, la medesima era da tempo radicata in Italia e il fatto contestatole era risalente nel tempo;
ne' si comprendeva perché fosse stata ritenuta idonea a tal fine la misura domiciliare, una volta che la estradanda era stata autorizzata a recarsi nel luogo di detenzione domiciliare senza scorta e con mezzi propri.
Infine, con un terzo motivo, si denuncia la inosservanza dell'art. 74 c.p. (recte, 174), della L. n. 241 del 2006, art. 1, art. 10 della
Convenzione europea di estradizione, art. 5 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Si osserva nel ricorso che era nella specie applicabile l'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 e che tale beneficio, risolvendosi in una causa di estinzione della pena, impediva l'estradizione, in forza della norma della Convenzione europea di estradizione sopra citata, e conseguentemente impediva anche l'applicazione della misura cautelare.
Al riguardo si rileva che non può essere condiviso l'orientamento contrario espresso nella sentenza della Cassazione, sez. 6, n. 40693, del 13 novembre 2006, ric. Cocian, secondo cui la prescrizione della pena cui si riferisce detta norma, non comprende il condono della stessa, che è effetto dell'indulto, dato che la terminologia usata in una norma convenzionale va adattata a quella proprio degli ordinamenti interni, sicché per "prescrizione" della pena deve intendersi, nell'ordinamento italiano, "estinzione" della pena. In secondo luogo, non varrebbe nemmeno l'argomento per cui l'atto di clemenza in questione non riguarderebbe sentenze straniere, dato che la L. n. 241 del 2006 non opera al riguardo alcuna distinzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, sicché perdono di rilievo gli ulteriori motivi in punto di misura cautelare, mentre quelli relativi alla mancanza dei presupposti per una decisione favorevole alla estradizione risultano incongrui rispetto al provvedimento impugnato e comunque superati a seguito della decisione emessa da questo stesso Collegio, nella Camera di consiglio odierna, sul ricorso iscritto al R.g. 39074 del 2007, avverso la sentenza della Corte di appello in data 1 ottobre 2007, favorevole alla estradizione, che è stato rigettato.
L'ordinanza impugnata, formalmente adottata in base all'art. 704 c.p.p., comma 3, è del tutto carente circa la indicazione degli indici relativi al ritenuto pericolo di fuga.
Al riguardo va chiarito che questa Corte aderisce al principio di diritto costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la Corte di appello si è espressa in senso favorevole alla estradizione, la misura della custodia cautelare in carcere deve essere applicata sulla base del solo presupposto di una richiesta in tal senso del Ministro della giustizia, a norma dell'art. 704 c.p.p., comma 3, non assumendo più rilievo le esigenze cautelari (v. per tutte Sez. 6, 13 novembre 2007, Cocimirca;
Id., 14 dicembre 2004, Nadir Abdulmaguid;
Id., 24 maggio 2001, Aboud Maisi).
Ma nella specie, a quanto si desume dall'ordinanza impugnata, la richiesta del Ministro, in data 13 marzo 2007, era precedente l'emissione della sentenza favorevole alla estradizione, pronunciata in data 1 ottobre 2007, e a tale richiesta la Corte di appello, come precisato nella stessa ordinanza, non diede alcun riscontro, sicché essa non poteva essere nuovamente evocata dopo la sentenza favorevole alla estradizione, che non costituiva il presupposto della richiesta proprio perché successiva a questa.
D'altro canto, la richiesta di cui all'art. 704 c.p.p., comma 3 impone inderogabilmente l'applicazione della misura carceraria, mentre la Corte di appello, richiamando, sia pure senza alcuna concreta specificazione, il pericolo di fuga, ha ritenuto di applicare alla KU la più mite misura degli arresti domiciliari, con ciò manifestando implicitamente di considerare, al di là della norma formalmente richiamata, che la richiesta del Ministro era stata formulata non ai sensi dell'art. 704 c.p.p., comma 3 ma ai sensi dell'art. 714 c.p.p., che impone la verifica della sussistenza del pericolo di fuga.
Consegue che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, per mancanza dei presupposti che legittimano la sua adozione, a norma dell'art. 714 c.p.p., dal che deriva l'immediata scarcerazione della KU, se non detenuta per altra causa.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Dispone l'immediata liberazione della KU LA se non detenuta per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2008