Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 16190
CASS
Sentenza 24 gennaio 2008

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In tema di estradizione per l'estero, la corte di appello, qualora pervenga ad una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia. Tuttavia, quando la richiesta è stata formulata, senza esito, dal Ministro della giustizia prima della decisione sull'estradabilità, la corte di appello non può applicare la misura coercitiva ex art. 704, comma terzo cod. proc. pen., ma è tenuta a verificare le esigenze cautelari, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annulllato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte di appello aveva applicato alla persona richiesta in consegna, dopo averne dichiarata la estradabilità, la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza valutare il pericolo di fuga).

Commentario1

  • 1Estradizione e custodia cautelare (Cass. 27802/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2008, n. 16190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16190
Data del deposito : 24 gennaio 2008

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