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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1128 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Errico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
BONACINI, elettivamente domiciliato in Strada della Repubblica 58, Parma, presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Sig. con il
[...] P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'Avv. SILVIA DODI, elettivamente domiciliato in P.le Boito 5, Parma, presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
In punto a: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
Conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente, come da note scritte d'udienza depositate in data 20.10.2025:
“Nel merito: In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 23.02.2023 per le ragioni esposte in narrativa
In ogni caso: - spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA rifuse”.
Per il convenuto opposto, come da note d'udienza depositate in data 20.10.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo per le ragioni sovra esposte, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta,
In via principale respingere le domande tutte formulate da parte dell'opponente in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate o secondo le migliori statuizioni del caso;
condannare parte
1 opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, da liquidarsi secondo equità; In ogni caso, condannare parte opponente alla rifusione di tutte le spese ed i compensi professionali per il presente giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 03.03.2023, promuoveva opposizione Parte_1 al precetto notificatogli in data 23.02.2023 con cui in qualità di Presidente CP_2
Nazionale e legale rappresentante dell'
[...] dei cittadini-consumatori, Controparte_3 intimava il pagamento della somma di €. 100.531,88 in forza della sentenza n. 1697/2022 emessa all'esito del procedimento penale n. R.G. Dib. 938/2020, con cui il Tribunale di Parma aveva ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi di imputazione, con condanna Parte_1 al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile Controparte_1 determinata nella misura di € 100.000,00.
Quali motivi di opposizione e di contestuale istanza di inibitoria cautelare, l'attore deduceva:
-l'estinzione dell'associazione dal 2018 per inattività e disgregazione sociale, con conseguente perdita della propria capacità giuridica e processuale;
-la carenza di legitimatio ad processum e di potere di rappresentanza in capo a CP_2
-l'intervenuta impugnazione della sentenza n. 1697/2022 del Tribunale di Parma, con richiesta di sospensione dell'esecuzione della provvisionale.
Previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente, con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 17.05.2023 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Nelle more si costituiva in giudizio l'
[...]
(d'ora in avanti, più Controparte_4 semplicemente, in persona di in qualità di Controparte_1 CP_2
Presidente Nazionale e legale rappresentante, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto, con condanna alle spese di lite nonché per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Verificato l'esito negativo sia delle trattative in corso tra le parti sia della proposta conciliativa formulata dal giudice, la causa veniva istruita con prova orale, espletata dal GOP Dott.
[...]
subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa. Tes_1
All'esito del congedo, veniva fissata l'udienza del 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svolta con modalità cartolare.
Le parti precisavano le conclusioni sopra riportate come da note scritte d'udienza.
2 2. Fatte queste premesse, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione in esame, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione (preventiva) ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
3. Con il primo motivo di opposizione parte attrice assume l'illegittimità del precetto opposto in ragione ed a causa della asserita intervenuta estinzione dell'associazione precettante, per la cessazione di ogni attività a partire dal 2018.
A sostegno della propria tesi, l'attore riporta uno stralcio dell'arringa della difesa della parte civile el corso del processo penale a carico di Controparte_1 CP_5
e deduce che l'associazione sarebbe priva di una sede sociale, di un'utenza telefonica, di un indirizzo di posta elettronica semplice o certificata e non risulterebbe iscritta nei registri delle associazioni dell'IA-AG.
Di contro, parte convenuta ha innanzitutto prospettato una diversa possibile interpretazione delle dichiarazioni rese in sede penale: allega infatti che l'associazione era stata gestita unicamente da fino all'agosto 2018, quando si era avveduto degli Parte_1 CP_2 ammanchi sul conto corrente dell'ente e dell'assenza della documentazione contabile, procedendo a sporgere per tali fatti denuncia querela nei confronti di La frase indicata Pt_1 da parte attrice starebbe dunque a evidenziare la crisi subita nel 2018 dall'associazione con conseguente cambio necessario e radicale nella gestione della stessa, che aveva così deciso di intraprendere la collaborazione con un'altra associazione ( , trasferendosi presso Per_1 la sede di quest'ultima, per poter garantire supporto agli associati.
Dall'esame dei documenti in atti e sotto riportati, può ritenersi condivisibile la ricostruzione offerta dalla convenuta e provata la persistente operatività della associazione:
-verbale dell'assemblea dei soci in data 28.09.2018 ed il protocollo di intesa tra
[...]
e SU IA AG (doc. 6 - 7 parte convenuta); Controparte_1
-comunicazioni e-mail, tutte intercorse dal 2018 al 2023, con cui il Controparte_1
a fornito supporto ai propri associati (doc. 8 parte convenuta);
[...]
-verbali dell'assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale in data 12.10.2018, 25.01.2019,
24.01.2020, 24.01.2021, 20.01.2022, 20.06.2022, 04.05.2017, 20.01.2023 (doc. 10 parte convenuta);
-opuscoli relativi ad iniziative ed attività svolte (doc. 10 parte convenuta);
-fatture intestate all'associazione (doc. 11 parte convenuta). Inoltre, alla udienza del 06.11.2024 veniva escusso il testimone Avv. che Testimone_2 confermava il capitolo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta (cfr. “vero che
l' ed i suoi soci svolgono attività di informazione e divulgazione Controparte_3 su temi di interesse per i consumatori presso la sede di in Parma, borgo Tommasini n. 20, dal 15 Per_1 ottobre 2018 ad oggi”) ed aggiungeva “Lo so perché sono presidente di SU Italia Sezione IA
AG che ha sede in Borgo Giacomo Tommasini, dove ha sede anche l' Controparte_3 proprio nello stesso ufficio di per un accordo a suo tempo stipulato con . Per_1 Controparte_1
Inoltre, dopo aver confermato anche il capitolo 3 della medesima memoria (cfr. “Vero che dal 25 gennaio 2019 all'attualità, si svolgono presso la sede di in Parma, borgo Tommasini n. 20, le Per_1 riunioni del Consiglio Direttivo del resieduto da ), ribadiva Controparte_1 CP_2 che “Come ho già detto sono a conoscenza del fatto perché in Borgo Giacomo Tommasini ha sede il mio ufficio
e ha sede anche l' e quindi vedo tutto ciò che accade”. Controparte_3
Non ha dunque trovato riscontro la tesi dell'opponente sulla intervenuta estinzione della associazione per cessione dell'attività, atteso che dalla istruttoria in atti (doc. da 6 a 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta ed escussione testimoniale) è emerso che il continua a svolgere la propria attività, in Controparte_1 collaborazione con l'associazione SU IA AG, con la quale condivide i locali.
Per contro, l'unico documento offerto dall'attore è scarsamente leggibile e non consente di comprendere né il sito internet da cui è stato estrapolato né il tipo di ricerca che sia stata effettuata con l'inserimento del codice fiscale dell'associazione (doc. 5 parte attrice).
Nè persuade la lettura offerta dall'attore delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale sia da sia dalla difesa della parte civile– rispetto alle quali parte CP_2 convenuta ha comunque offerto una verosimile ricostruzione alternativa, confermata anche dalle produzioni documentali – in quanto avulsa rispetto al più ampio contesto in cui le stesse sono state pronunciate.
4. Anche l'eccezione di carenza di legittimazione di in mancanza di formale CP_2 conferimento da parte dell'organo assembleare dell'associazione, è infondata.
Sul punto, come da condivisa giurisprudenza di legittimità, va ricordato che “in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della 'legitimatio ad processum' del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo
4 limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo' (cfr. Cass. SU 24179/2009; Cass. 8826/2015). E' dunque necessaria la delibera autorizzativa o di ratifica dell'organo al quale sono statutariamente attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e detta delibera è necessaria affinché il legale rappresentante dell'ente, a cui compete la legitimatio ad processum, possa agire o resistere in giudizio.
Tanto premesso e condiviso come impostazione di carattere generale, vanno richiamate le disposizioni statutarie dell'associazione odierna convenuta.
Infatti, l'art. 75, comma IV, c.p.c. prevede che le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e ss. c.c., mentre l'art. 36, comma II, c.c. prevede che le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione.
Al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che “lo statuto e l'atto costitutivo costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati. Ne consegue che l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale” (Cass. Civ., Sez. I, 21.06.2000, n. 8435).
Ebbene, nella vicenda che ci occupa, è stato nominato Presidente Nazionale CP_2 pro tempore dell'associazione in data 04.05.2017 – con decorrenza dal 12.06.2017 – (verbale direttivo nazionale in data 04.05.2017 - doc. 3 parte convenuta) e la sua carica è stata confermata dal Direttivo Nazionale del in occasione Controparte_1 dell'assemblea del 20.06.2022 (verbale direttivo nazionale in data 20.06.2022 - doc. 2 parte convenuta).
Ciò posto, l'art. 17 lett. B) dello Statuto dell'associazione elenca in modo analitico le funzioni del Presidente e prevede espressamente che costui ha la “rappresentanza legale del nei CP_1 confronti di terzi ed in giudizio”, nonché “il potere di nominare avvocati nelle liti riguardanti il CP_1 davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in ogni fase, grado e giudizio” (cfr. doc. 9 parte convenuta).
Dunque deve ritenersi che quale Presidente Nazionale, ha il potere di CP_2 rappresentanza e di agire in giudizio in nome e per conto dell'associazione; per contro, lo
5 Statuto non prevede la necessità di alcuna delibera assembleare che autorizzi il Presidente a stare in giudizio per conto dell'associazione.
Inoltre non possono trovare accoglimento le deduzioni con cui l'attore lamenta l'invalidità della nomina del nuovo Consiglio Direttivo nazionale per violazione dell'art. 15 parte A.3 e 20 dello Statuto, nonchè la riconferma di a Presidente del 20.06.2022 per violazione CP_2 dell'art. 20 dello Statuto.
Sul punto occorre evidenziare che l'art. 23 cod. civ. in materia di associazioni riconosciute, applicabile in via analogica anche alle delibere delle associazioni non riconosciute, prevede e disciplina l'impugnativa delle delibere nella ipotesi in cui si assume la violazione di norme di legge o disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto.
Nel caso in esame, l'attore opponente ha sollevato delle censure alle delibere sopra indicate solo con il deposito della prima memoria integrativa e senza neppure avanzare formale domanda di impugnazione delle stesse.
Pertanto, non è questa la sede deputata per l'esame delle contestazioni inerenti la validità delle delibere dell'associazione così come sollevate dal che peraltro, essendo stato Pt_1 espulso dalla associazione, non risulta neppure legittimato a proporre tale impugnativa ai sensi del citato art. 23 c.c.
Infine, agli atti non risulta né che siano state esperite impugnazioni avverso tali delibere né
l'annullamento delle stesse, che dunque allo stato risultano valide ed efficaci.
5. Da ultimo, come già osservato nel provvedimento di rigetto della istanza di sospensione, si evidenzia che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa -come nella specie- in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fati valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass., 18.02.2015, n. 3277). Ne consegue che la contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di appello e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul contenuto della decisione adottato nell'una e nell'altra sede.
Anche il terzo motivo di opposizione, dunque, con cui parte attrice deduce la mera pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1697/2022 del Tribunale di Parma (il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto) a sostegno delle proprie domande, è infondato.
6 6. In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
7. Infine, va esclusa la temerarietà della opposizione e quindi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'opponente, per insussistenza degli elementi costitutivi.
8. Valutata la complessiva soccombenza, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo,
a carico di parte attrice applicando i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Silvia Dodi, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto opposto;
- condanna l'attore opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Parma, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Errico
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“[MNC - ndr] Ha pagato quel che ha potuto, con il niente che era rimasto e ha chiuso i battenti […]. Da questa vicenda il non ha mai più operato, non ha mai più aiutato i consumatori, non ha mai più fatto una pratica” (cfr. verbale di CP_1 udienza del 27.04.2022, proc. pen. N. 938/2020 R.G., 5859/18 R.G.N.R. – doc. 4 parte attrice).
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Errico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
BONACINI, elettivamente domiciliato in Strada della Repubblica 58, Parma, presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Sig. con il
[...] P.IVA_1 CP_2 patrocinio dell'Avv. SILVIA DODI, elettivamente domiciliato in P.le Boito 5, Parma, presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
In punto a: opposizione a precetto (art. 615, comma I, c.p.c.)
Conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente, come da note scritte d'udienza depositate in data 20.10.2025:
“Nel merito: In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 23.02.2023 per le ragioni esposte in narrativa
In ogni caso: - spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA rifuse”.
Per il convenuto opposto, come da note d'udienza depositate in data 20.10.2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo per le ragioni sovra esposte, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta,
In via principale respingere le domande tutte formulate da parte dell'opponente in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque infondate o secondo le migliori statuizioni del caso;
condannare parte
1 opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, da liquidarsi secondo equità; In ogni caso, condannare parte opponente alla rifusione di tutte le spese ed i compensi professionali per il presente giudizio, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato in data 03.03.2023, promuoveva opposizione Parte_1 al precetto notificatogli in data 23.02.2023 con cui in qualità di Presidente CP_2
Nazionale e legale rappresentante dell'
[...] dei cittadini-consumatori, Controparte_3 intimava il pagamento della somma di €. 100.531,88 in forza della sentenza n. 1697/2022 emessa all'esito del procedimento penale n. R.G. Dib. 938/2020, con cui il Tribunale di Parma aveva ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi di imputazione, con condanna Parte_1 al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile Controparte_1 determinata nella misura di € 100.000,00.
Quali motivi di opposizione e di contestuale istanza di inibitoria cautelare, l'attore deduceva:
-l'estinzione dell'associazione dal 2018 per inattività e disgregazione sociale, con conseguente perdita della propria capacità giuridica e processuale;
-la carenza di legitimatio ad processum e di potere di rappresentanza in capo a CP_2
-l'intervenuta impugnazione della sentenza n. 1697/2022 del Tribunale di Parma, con richiesta di sospensione dell'esecuzione della provvisionale.
Previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente, con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 17.05.2023 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Nelle more si costituiva in giudizio l'
[...]
(d'ora in avanti, più Controparte_4 semplicemente, in persona di in qualità di Controparte_1 CP_2
Presidente Nazionale e legale rappresentante, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto, con condanna alle spese di lite nonché per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.
Verificato l'esito negativo sia delle trattative in corso tra le parti sia della proposta conciliativa formulata dal giudice, la causa veniva istruita con prova orale, espletata dal GOP Dott.
[...]
subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa. Tes_1
All'esito del congedo, veniva fissata l'udienza del 22.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svolta con modalità cartolare.
Le parti precisavano le conclusioni sopra riportate come da note scritte d'udienza.
2 2. Fatte queste premesse, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'opposizione in esame, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione (preventiva) ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
3. Con il primo motivo di opposizione parte attrice assume l'illegittimità del precetto opposto in ragione ed a causa della asserita intervenuta estinzione dell'associazione precettante, per la cessazione di ogni attività a partire dal 2018.
A sostegno della propria tesi, l'attore riporta uno stralcio dell'arringa della difesa della parte civile el corso del processo penale a carico di Controparte_1 CP_5
e deduce che l'associazione sarebbe priva di una sede sociale, di un'utenza telefonica, di un indirizzo di posta elettronica semplice o certificata e non risulterebbe iscritta nei registri delle associazioni dell'IA-AG.
Di contro, parte convenuta ha innanzitutto prospettato una diversa possibile interpretazione delle dichiarazioni rese in sede penale: allega infatti che l'associazione era stata gestita unicamente da fino all'agosto 2018, quando si era avveduto degli Parte_1 CP_2 ammanchi sul conto corrente dell'ente e dell'assenza della documentazione contabile, procedendo a sporgere per tali fatti denuncia querela nei confronti di La frase indicata Pt_1 da parte attrice starebbe dunque a evidenziare la crisi subita nel 2018 dall'associazione con conseguente cambio necessario e radicale nella gestione della stessa, che aveva così deciso di intraprendere la collaborazione con un'altra associazione ( , trasferendosi presso Per_1 la sede di quest'ultima, per poter garantire supporto agli associati.
Dall'esame dei documenti in atti e sotto riportati, può ritenersi condivisibile la ricostruzione offerta dalla convenuta e provata la persistente operatività della associazione:
-verbale dell'assemblea dei soci in data 28.09.2018 ed il protocollo di intesa tra
[...]
e SU IA AG (doc. 6 - 7 parte convenuta); Controparte_1
-comunicazioni e-mail, tutte intercorse dal 2018 al 2023, con cui il Controparte_1
a fornito supporto ai propri associati (doc. 8 parte convenuta);
[...]
-verbali dell'assemblea del Consiglio Direttivo Nazionale in data 12.10.2018, 25.01.2019,
24.01.2020, 24.01.2021, 20.01.2022, 20.06.2022, 04.05.2017, 20.01.2023 (doc. 10 parte convenuta);
-opuscoli relativi ad iniziative ed attività svolte (doc. 10 parte convenuta);
-fatture intestate all'associazione (doc. 11 parte convenuta). Inoltre, alla udienza del 06.11.2024 veniva escusso il testimone Avv. che Testimone_2 confermava il capitolo 2 della memoria istruttoria di parte convenuta (cfr. “vero che
l' ed i suoi soci svolgono attività di informazione e divulgazione Controparte_3 su temi di interesse per i consumatori presso la sede di in Parma, borgo Tommasini n. 20, dal 15 Per_1 ottobre 2018 ad oggi”) ed aggiungeva “Lo so perché sono presidente di SU Italia Sezione IA
AG che ha sede in Borgo Giacomo Tommasini, dove ha sede anche l' Controparte_3 proprio nello stesso ufficio di per un accordo a suo tempo stipulato con . Per_1 Controparte_1
Inoltre, dopo aver confermato anche il capitolo 3 della medesima memoria (cfr. “Vero che dal 25 gennaio 2019 all'attualità, si svolgono presso la sede di in Parma, borgo Tommasini n. 20, le Per_1 riunioni del Consiglio Direttivo del resieduto da ), ribadiva Controparte_1 CP_2 che “Come ho già detto sono a conoscenza del fatto perché in Borgo Giacomo Tommasini ha sede il mio ufficio
e ha sede anche l' e quindi vedo tutto ciò che accade”. Controparte_3
Non ha dunque trovato riscontro la tesi dell'opponente sulla intervenuta estinzione della associazione per cessione dell'attività, atteso che dalla istruttoria in atti (doc. da 6 a 11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta ed escussione testimoniale) è emerso che il continua a svolgere la propria attività, in Controparte_1 collaborazione con l'associazione SU IA AG, con la quale condivide i locali.
Per contro, l'unico documento offerto dall'attore è scarsamente leggibile e non consente di comprendere né il sito internet da cui è stato estrapolato né il tipo di ricerca che sia stata effettuata con l'inserimento del codice fiscale dell'associazione (doc. 5 parte attrice).
Nè persuade la lettura offerta dall'attore delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale sia da sia dalla difesa della parte civile– rispetto alle quali parte CP_2 convenuta ha comunque offerto una verosimile ricostruzione alternativa, confermata anche dalle produzioni documentali – in quanto avulsa rispetto al più ampio contesto in cui le stesse sono state pronunciate.
4. Anche l'eccezione di carenza di legittimazione di in mancanza di formale CP_2 conferimento da parte dell'organo assembleare dell'associazione, è infondata.
Sul punto, come da condivisa giurisprudenza di legittimità, va ricordato che “in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della 'legitimatio ad processum' del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo
4 limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo' (cfr. Cass. SU 24179/2009; Cass. 8826/2015). E' dunque necessaria la delibera autorizzativa o di ratifica dell'organo al quale sono statutariamente attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e detta delibera è necessaria affinché il legale rappresentante dell'ente, a cui compete la legitimatio ad processum, possa agire o resistere in giudizio.
Tanto premesso e condiviso come impostazione di carattere generale, vanno richiamate le disposizioni statutarie dell'associazione odierna convenuta.
Infatti, l'art. 75, comma IV, c.p.c. prevede che le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e ss. c.c., mentre l'art. 36, comma II, c.c. prevede che le associazioni non riconosciute possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione.
Al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che “lo statuto e l'atto costitutivo costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati. Ne consegue che l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale” (Cass. Civ., Sez. I, 21.06.2000, n. 8435).
Ebbene, nella vicenda che ci occupa, è stato nominato Presidente Nazionale CP_2 pro tempore dell'associazione in data 04.05.2017 – con decorrenza dal 12.06.2017 – (verbale direttivo nazionale in data 04.05.2017 - doc. 3 parte convenuta) e la sua carica è stata confermata dal Direttivo Nazionale del in occasione Controparte_1 dell'assemblea del 20.06.2022 (verbale direttivo nazionale in data 20.06.2022 - doc. 2 parte convenuta).
Ciò posto, l'art. 17 lett. B) dello Statuto dell'associazione elenca in modo analitico le funzioni del Presidente e prevede espressamente che costui ha la “rappresentanza legale del nei CP_1 confronti di terzi ed in giudizio”, nonché “il potere di nominare avvocati nelle liti riguardanti il CP_1 davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in ogni fase, grado e giudizio” (cfr. doc. 9 parte convenuta).
Dunque deve ritenersi che quale Presidente Nazionale, ha il potere di CP_2 rappresentanza e di agire in giudizio in nome e per conto dell'associazione; per contro, lo
5 Statuto non prevede la necessità di alcuna delibera assembleare che autorizzi il Presidente a stare in giudizio per conto dell'associazione.
Inoltre non possono trovare accoglimento le deduzioni con cui l'attore lamenta l'invalidità della nomina del nuovo Consiglio Direttivo nazionale per violazione dell'art. 15 parte A.3 e 20 dello Statuto, nonchè la riconferma di a Presidente del 20.06.2022 per violazione CP_2 dell'art. 20 dello Statuto.
Sul punto occorre evidenziare che l'art. 23 cod. civ. in materia di associazioni riconosciute, applicabile in via analogica anche alle delibere delle associazioni non riconosciute, prevede e disciplina l'impugnativa delle delibere nella ipotesi in cui si assume la violazione di norme di legge o disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto.
Nel caso in esame, l'attore opponente ha sollevato delle censure alle delibere sopra indicate solo con il deposito della prima memoria integrativa e senza neppure avanzare formale domanda di impugnazione delle stesse.
Pertanto, non è questa la sede deputata per l'esame delle contestazioni inerenti la validità delle delibere dell'associazione così come sollevate dal che peraltro, essendo stato Pt_1 espulso dalla associazione, non risulta neppure legittimato a proporre tale impugnativa ai sensi del citato art. 23 c.c.
Infine, agli atti non risulta né che siano state esperite impugnazioni avverso tali delibere né
l'annullamento delle stesse, che dunque allo stato risultano valide ed efficaci.
5. Da ultimo, come già osservato nel provvedimento di rigetto della istanza di sospensione, si evidenzia che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa -come nella specie- in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fati valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass., 18.02.2015, n. 3277). Ne consegue che la contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di appello e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul contenuto della decisione adottato nell'una e nell'altra sede.
Anche il terzo motivo di opposizione, dunque, con cui parte attrice deduce la mera pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1697/2022 del Tribunale di Parma (il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto) a sostegno delle proprie domande, è infondato.
6 6. In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
7. Infine, va esclusa la temerarietà della opposizione e quindi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo all'opponente, per insussistenza degli elementi costitutivi.
8. Valutata la complessiva soccombenza, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo,
a carico di parte attrice applicando i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Silvia Dodi, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto opposto;
- condanna l'attore opponente a rimborsare al convenuto opposto le spese di lite, che si liquidano in €. 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Parma, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Filomena Errico
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“[MNC - ndr] Ha pagato quel che ha potuto, con il niente che era rimasto e ha chiuso i battenti […]. Da questa vicenda il non ha mai più operato, non ha mai più aiutato i consumatori, non ha mai più fatto una pratica” (cfr. verbale di CP_1 udienza del 27.04.2022, proc. pen. N. 938/2020 R.G., 5859/18 R.G.N.R. – doc. 4 parte attrice).
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