Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost, del reato di collusione, di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, in quanto il particolare "status" del militare della Guardia di finanza, non è comparabile con quello di altri militari o pubblici ufficiali e l'incriminazione non contrasta con i principi di tassatività ed offensività. Infatti il delitto "de quo" si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, ma l'accordo deve consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, sicché l'interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta che all'elusione di un accertamento attivato "ex post".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 15019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15019 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/12/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1303
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 030653/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO PE N. IL 12/11/1952;
avverso SENTENZA del 19/04/2005 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio);
udito il difensore, avv. Meyer Aldo.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte Militare di AppeLL - per quanto qui interessa - ha confermato la condanna a due anni di reclusione militare inflitta il 23/04/2004 dal Tribunale Militare della Spezia a MO Giuseppe, Tenente ColonneLL della Guardia di Finanza, per collusione con estranei a fine di frode tributaria (L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3), con attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del grado rivestito. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, era comprovato un "suggerimento", prontamente accolto, alla dirigenza di società operanti nel campo deLL spettacolo, sulle possibili modalità di elusione di un accertamento in corso per falsa o infedele fatturazione (realizzazione di videocassette che simulassero spettacoli televisivi in realtà mai svoltisi). In particolare, il teste "assistito" ON TA, già giudicato per reato connesso, aveva riferito di avere appreso da NA TO, amministratrice della "M.T. Bluè s", che vi era stato un accordo in tal senso;
elementi di riscontro erano dati dalla assodata falsità di almeno una cassetta, predisposta con attori vestiti secondo la moda di due anni prima;
dall'acquisto da parte di MI TO, frateLL di NA, di un telefono cellulare al prezzo di L. 2.800.000, ceduto al MO che sosteneva di averlo pagato in contanti, per l'importo comunque inferiore di L. 2.000.000;
da atteggiamenti dell'ufficiale, notati dai militari procedenti, che denotavano confidenza con i contribuenti e avevano intralciato l'accertamento o ne avevano minimizzato l'esito. Le obiezioni sollevate con l'appeLL dell'imputato non sono ritenute tali da incidere sulla valutazione del quadro probatorio. La credibilità del TA non era esclusa dal fatto che questi, messo a confronto con NA TO, aveva dichiarato di non riconoscerla, trattandosi di circostanza inerente alla sua attuale memoria fisionomica e visiva e non al contenuto delle conversazioni avvenute diverso tempo prima, nel corso delle quali avrebbe appreso - e poi riferito con coerenti e verificati particolari - dei rapporti fra l'ufficiale della Finanza e la donna. La segnalazione della possibile falsità delle fatture, pervenuta da altro comando, non era stata avocata dal MO, che aveva incaricato dell'accertamento personale subordinato e aveva poi prontamente trasmesso all'autorità giudiziaria la notizia di reato;
tali condotte, ad avviso della Corte Militare, sono peraltro di neutro significato, rispondendo a doveri d'ufficio o prassi usuali da cui non era possibile discostarsi senza suscitare sospetti, onde non valevano ad escludere un accordo con il soggetto favorito, che non richiede alcuna esplicita e diretta manifestazione di volontà e può consistere anche in un suggerimento in forma allusiva accolto dal privato. In tal senso deponeva la stessa riduttiva versione della TO, secondo la quale l'imputato le avrebbe detto che, se aveva "il materiale a fronte delle fatture", non aveva ragione di preoccuparsi;
d'altra parte, con il dipendente M.LL D'UR il MO aveva espressamente affermato, dopo altro incontro con MI TO, "hanno delle videocassette, ve le porteranno". Nè, a fronte di tali risultanze, poteva ritenersi attendibile la deposizione dell'altro teste Rota, secondo il quale la decisione di realizzare falsi filmati era anteriore;
materialmente, del resto, una delle false videocassette era immediatamente successiva all'incontro da ultimo menzionato.
Hanno proposto distinti ma identici ricorsi per cassazione il difensore e l'imputato. Con i gravami si evidenzia che l'accertamento a carico del gruppo societario facente capo ai fratelli TO era meramente facoltativo, che il MO aveva assegnato ad altri il fascicolo, che i biglietti d'invito ai contribuenti non recavano, contrariamente a quanto prescritto con circolare, la specificazione del motivo della convocazione, onde l'ufficiale, alla anticipata e spontanea presentazione di MI TO, aveva ritenuto doveroso informarlo, che l'attività di accertamento era stata svolta autonomamente e celermente dal personale subordinato, che erano risultate sicuramente false soltanto una fattura ed una videocassetta, che la notizia di reato era stata inoltrata prontamente, prima ancora della redazione del verbale di constatazione, che le ulteriori indagini richieste dal P.M. erano state prontamente attivate. Tanto premesso, vengono denunciate erronea applicazione della L. n. 1383 del 1941, art. 3, omissione e contraddittorietà di motivazione. Anzitutto, la norma incriminatrice non includeva intese di carattere generico, incerto, legato ad evenienze future, ne' comunque si esauriva nell'accordo, occorrendo atti intrinsecamente idonei ad evidenziare la violazione di specifici doveri istituzionali del militare della Guardia di Finanza. Inoltre, la collusione per frodare la finanza presuppone un patto rivolto alla commissione di illeciti tributari, e non già alla "copertura" di condotte già autonomamente realizzate dal contribuente. La norma, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali di offensività e tassatività della previsione penale e verrebbe a sanzionare ugualmente condotte non omogenee, così violando gli artt. 3 e 25 della Legge fondamentale. Con altro motivo vengono censurate la struttura razionale della motivazione e la disapplicazione delle regole stabilite dall'art. 192 c.p.p. nella valutazione della prova, essenzialmente costituita da una dichiarazione "de relato" ritenuta, con argomentazioni iLLgiche, attendibile, specifica e riscontrata. Infine, viene denunciata la carenza di giurisdizione del giudice militare, sotto duplice profilo:
anzitutto, il concorso con soggetti non militari e la connessione con reati comuni, separatamente giudicati nella sede propria;
sotto altro profilo, "la contestazione del reato di falso nella comunicazione di reato" che "pare concretare l'ipotesi di cui all'art. 476 c.p., comma 2, più grave del reato di collusione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Logicamente preliminare è la questione di giurisdizione. Va in proposito chiarito che, per opinione largamente prevalente confortata dai lavori preparatori, l'art. 13 c.p.p. del 1988, comma 2, nel regolare "ex novo" l'intera materia della giurisdizione in caso di connessione fra reati comuni e reati militari, ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 264 c.p.m.p.. Secondo la previsione dell'art. 13 citato, quando esiste connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare la giurisdizione spetta per tutti al giudice ordinario soltanto se, trattandosi di reati diversi, il reato comune è più grave di queLL militare, mentre se esso è di pari o minor gravità rimangono separate le rispettive sfere di competenza giurisdizionale. Tale principio è stato recentemente applicato all'udienza del 25/10/2005 dalle Sezioni Unite di questa Corte in proc. Maldera, nella particolare ipotesi di connessione di procedimenti determinata dal concorso fra militari e civili in unico reato militare: in tal caso la giurisdizione va separatamente attribuita al giudice speciale nei confronti dei militari e al giudice ordinario (in forza della tassativa previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 103 Cost., comma 3) nei confronti dei civili.
Tanto premesso, non risulta l'esistenza di procedimenti per reati comuni più gravi connessi con queLL qui giudicato, ne' il ricorrente fornisce al proposito specifiche indicazioni, ma soltanto un problematico e incontrollabile riferimento alla "contestazione" (non è specificato se ne sia scaturito un processo) "del reato di falso" (materiale?) "nella comunicazione di reato da parte del pubblico ufficiale" che "pare concretare l'ipotesi di cui all'art. 476 c.p., comma 2, più grave del reato di collusione". L'eccezione di carenza di giurisdizione non può pertanto trovare accoglimento. Pure preliminare è la sollecitata verifica della esatta portata della norma incriminatrice e della sua compatibilità con la Costituzione. La L. n. 1383 del 1941, art. 3 punisce "il militare della Guardia di Finanza che... collude con estranei per frodare la finanza". Il reato, pertanto, si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, senza che sia necessario il conseguimento del risultato sperato;
infatti, il verbo colludere (dal generico significato etimologico di "intendersela con altri") è, secondo l'uso attuale e costante del termine, indicativo del comportamento di chi si accorda segretamente per compiere un un'azione illecita, e non implica il conseguimento deLL scopo (Cass., Sez. 6^, 3/06-29/10/1992, Gabriele ed altro). Ciò è del resto pienamente conforme alla "ratio" della norma, che anticipa la soglia di punibilità della condotta al momento dell'accordo, poiché già con questo si verifica - oltre alla messa in pericolo dell'interesse tributario deLL Stato - la concreta ed attuale lesione di uno specifico e funzionale obbligo di fedeltà inerente aLL "status" di chi appartiene al corpo preposto alla salvaguardia della finanza pubblica (ricostruzione coerente con la natura di reato militare dell'illecito). Ne segue che nessun ulteriore elemento di danno è richiesto, e non occorre neppure alcuna forma di "esternazione" mediante atti rivelatori dell'accordo, che verranno in rilievo soltanto sotto il profilo della prova di una condotta illecita per definizione occulta. Quanto all'oggetto dell'accordo, esso è costituito dalla "frode alla finanza", e può quindi consistere nella indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria;
interesse indubbiamente messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasione d'imposta, sia all'elusione di un accertamento attivato "ex post" (cfr. Cass., Sez. 6^, 24/05-29/09/1988, Di Censo). Ciò premesso, è da escludere che l'incriminazione si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, perché essa discende dal particolare "status" del militare della Finanza, non comparabile con queLL di altri militari o pubblici ufficiali, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 25/03-8/04/1976 n. 70). Nè il contrasto è ravvisabile sotto il diverso profilo dell'applicazione della stessa sanzione indipendentemente dall'esito e dalla effettiva rilevanza della condotta incriminata, poiché - indipendentemente dalla varietà dei casi concreti - la previsione normativa implica in ogni caso la lesione del dovere funzionale del soggetto incorporato nella Guardia di Finanza e la pericolosità della condotta per l'interesse tributario deLL Stato;
rilievo che vale altresì ad escludere il denunciato contrasto con il principio di tassatività della norma penale e di offensività della condotta (art. 25 della Costituzione). L'eccezione di incostituzionalità è perciò manifestamente infondata.
Quanto alle doglianze concernenti la valutazione della prova, esse sono fortemente condizionate da una frammentaria rappresentazione e disamina degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata. In particolare, non vengono discussi, e talora neppure menzionati, i rilevanti dati indiziari utilizzati dalla sentenza e costituiti: 1) dall'artificiosa realizzazione di un filmato, prodotto a conferma della inesistente prestazione risultante da una fattura;
2) dal preannuncio di tale produzione al personale impegnato nell'accertamento da parte dell'imputato, dopo un coLLquio con il contribuente;
3) dal fatto che il filmato - quale che sia il momento in cui ne venne decisa la produzione - fu materialmente realizzato dopo il detto coLLquio (cfr. pag. 14, in fine, della sentenza impugnata); 4) dal non trascurabile dono (o sconto di prezzo) relativo a un cellulare - bene all'epoca ancora costoso e non alla portata di chiunque - che proprio in quel periodo il MO ricevette dal TO. Trattasi di un quadro indiziario grave e concordante, che ha una propria autosufficiente valenza dimostrativa, prima e al di là della conferma che fornisce alle dichiarazioni del "teste assistito" TA. D'altra parte, l'attendibilità a questi riconosciuta in base alla spontaneità e coerenza della narrazione della vicenda non è intaccata dai rilievi della difesa: si afferma che le dichiarazioni dibattimentali ripetono quelle rese in occasione del procedimento per reato connesso cui fu in precedenza sottoposto (in stato di arresto domiciliare), conclusosi con il patteggiamento, ma ciò rende originale il contributo conoscitivo, con la menzione in tempi non sospetti del rapporto fra i TO e un ufficiale della Guardia di Finanza, che il dichiarante - come osservato dalla sentenza impugnata - poteva conoscere solo per averlo appreso dagli stessi TO. Nè l'accentuata riluttanza a comparire di nuovo - sia pure in veste testimoniale - dinanzi all'autorità giudiziaria può costituire elemento di esclusione della credibilità. Quanto infine al mancato riconoscimento - in sede di confronto - di TO NA, va ricordato che i fatti risalgono al giugno 1996 e il TA fu sentito dal Tribunale Militare nel 2004, sicché non è inverosimile, alla luce della comune esperienza, un affievolimento della memoria visiva (tenuto anche conto del normale mutamento di aspetto del soggetto da riconoscere con il passare degli anni);
neppure contrasta con la logica comune la ritenuta spontaneità della dichiarazione resa sul punto. Restano gli elementi che si assumono positivamente dimostrativi dell'insussistenza del fatto addebitato. Le dichiarazioni del Rota, secondo il quale "la decisione" di produrre il falso filmato risale ad epoca anteriore al coLLquio fra l'imputato e MI TO nei locali della Finanza - al di là del difetto di credibilità non irragionevolmente affermato dalla sentenza impugnata - non è comunque risolutiva: a distanza di tempo dall'emissione della falsa fattura, la realizzazione della videocassetta non aveva senso se non in vista di un accertamento tributario;
la notizia di questo, e la conseguente escogitazione del mezzo di elusione, ben potevano risalire a contatti preventivi e meno formali con il MO, il quale pacificamente da tempo ben conosceva i contribuenti.
Quanto infine alla apparente correttezza e sollecitudine negli adempimenti relativi all'accertamento, come osservato dalla sentenza impugnata la regolarità formale e l'osservanza degli obblighi d'ufficio non valgono ad escludere la collusione, fatto necessariamente e per definizione occulto. Nè un argomento di esclusione può trarsi dalla decisione dell'imputato di procedere alla verifica, pur essendo questa facoltativa;
come specificato neLL stesso atto d'impugnazione, la segnalazione di verosimili fatture per operazioni inesistenti proveniva da altro comando della Finanza ed era diretta "all'Ufficio delle Imposte di Bologna" oltre che al reparto diretto dal MO, sicché la mera inattività di questo non avrebbe giovato al contribuente favorito.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006