Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 15019
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Sentenza 15 dicembre 2005

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È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost, del reato di collusione, di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, in quanto il particolare "status" del militare della Guardia di finanza, non è comparabile con quello di altri militari o pubblici ufficiali e l'incriminazione non contrasta con i principi di tassatività ed offensività. Infatti il delitto "de quo" si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, ma l'accordo deve consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, sicché l'interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta che all'elusione di un accertamento attivato "ex post".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2005, n. 15019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15019
    Data del deposito : 15 dicembre 2005

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