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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 749/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8181/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024012SC0000005870001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4441/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nel chiedere la soccombenza virtuale. L'Ufficio si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 17.10.2024 AI PP proponeva ricorso , contro l'Agenzia delle Entrate di Catania , avverso l'avviso di liquidazione delle imposte ed irrogazione delle sanzioni indicato in epigrafe, notificato in data 20.6.2024 , relativo ad imposta di registro pretesa dall'Amministrazione in relazione alla sentenza del TAR di Catania n. 587/2024 e avente l'importo di euro
5.266,00 .
Deduceva la non debenza dell'imposta posto che la sentenza sopra indicata conteneva solo la condanna dell'Amministrazione comunale all'eventuale acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 dell'immobile di proprietà di esso ricorrente ed illegittimamente occupato e come tale non poteva essere oggetto di imposta di registro.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e ciò sul presupposto che era intervenuto , in data 12.9.2024, il pagamento dell'imposta da parte del coobligato solidale Comune di Messina.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in seno alle quali aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio, ma con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025, ove erano presenti entrambe le parti che insistevano nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti.
Poiché l'imposta di registro era stata richiesta con riferimento ad una sentenza che non conteneva alcuna voce risarcitoria in favore del ricorrente , ma solo l'ordine al Comune (alternativo alla restituzione dell'immobile) di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 Bis DPR sopra citato, e in quanto tale è stata illegittimamente pretesa secondo la prevalente- e condivisa da questa Corte - giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 36190/2023), alla luce del principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle
Entrate va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della decisione e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara estinto il giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali per euro 500,00 oltre alla refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ROSARIA MARIA, Presidente
MOTTA DOMENICA, Relatore
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8181/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024012SC0000005870001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4441/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nel chiedere la soccombenza virtuale. L'Ufficio si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato per via telematica in data 17.10.2024 AI PP proponeva ricorso , contro l'Agenzia delle Entrate di Catania , avverso l'avviso di liquidazione delle imposte ed irrogazione delle sanzioni indicato in epigrafe, notificato in data 20.6.2024 , relativo ad imposta di registro pretesa dall'Amministrazione in relazione alla sentenza del TAR di Catania n. 587/2024 e avente l'importo di euro
5.266,00 .
Deduceva la non debenza dell'imposta posto che la sentenza sopra indicata conteneva solo la condanna dell'Amministrazione comunale all'eventuale acquisizione ex art. 42 bis DPR 327/2001 dell'immobile di proprietà di esso ricorrente ed illegittimamente occupato e come tale non poteva essere oggetto di imposta di registro.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e ciò sul presupposto che era intervenuto , in data 12.9.2024, il pagamento dell'imposta da parte del coobligato solidale Comune di Messina.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in seno alle quali aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio, ma con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 15.12.2025, ove erano presenti entrambe le parti che insistevano nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti.
Poiché l'imposta di registro era stata richiesta con riferimento ad una sentenza che non conteneva alcuna voce risarcitoria in favore del ricorrente , ma solo l'ordine al Comune (alternativo alla restituzione dell'immobile) di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 Bis DPR sopra citato, e in quanto tale è stata illegittimamente pretesa secondo la prevalente- e condivisa da questa Corte - giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 36190/2023), alla luce del principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle
Entrate va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della decisione e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara estinto il giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali per euro 500,00 oltre alla refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.