Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1609/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile
così composto : dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1609/2019 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ( ) in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] Persona_1
il 16.12.2012 ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Di Majo e domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Caserta, via Politano n. 4;
- attrice -
E
nato a [...] il [...] c.f. , residente a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Notaresco (TE), alla via Montanara n. 4, elettivamente domiciliato in Notaresco (TE), alla Via
Giardino n.21, presso lo Studio dell'Avv. Daniele Di Furia che lo rappresenta e difende;
- convenuto -
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta del 14.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
deducendo: a) che, nel marzo del 2012, dalla relazione tra l'istante ed il convenuto,
[...]
l'odierna attrice scopriva di essere in stato di gravidanza;
b) che il troncava la CP_1
relazione pochi mesi più avanti, abbandonando la dimora nella quale coabitava con la compagna;
c) che nel dicembre del 2012 nasceva il figlio delle parti, ; d) che, pur non Persona_1
riconoscendo formalmente il figlio, nei primi mesi di vita del bambino, parte convenuta provvedeva al suo sostentamento, versando alla Sanità la somma di euro 500,00 mensili e recandosi, in alcune occasioni, nell'abitazione in cui la stessa viveva con il minore, ossia nella casa dei propri genitori;
e) che, in data 4.3.2019, il veniva invitato ad effettuare il riconoscimento della paternità CP_1
presso i competenti uffici, manifestando dapprima uno spirito di volenterosa apertura per poi eludere gli accordi assunti.
Parte attrice ha, pertanto, in primo luogo domandato l'accertamento della paternità del convenuto, ai fini del conseguimento dello status di figlio, ha poi chiesto di determinare il contributo al mantenimento del figlio in euro 500,00 e di condannare il convenuto al regresso delle spese integralmente sostenute dalla stessa Sanità nel corso degli anni, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si è costituito in giudizio il il quale ha eccepito come gli elementi addotti in giudizio CP_1
dalla Sanità non fossero univocamente orientati ad accertare la paternità del convenuto, dichiarando di non prestare il proprio consenso alla sottoposizione al test del DNA.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testimoni, nonché mediante il conferimento di incarico peritale volto ad accertare l'esistenza del rapporto di filiazione che, tuttavia, non ha avuto alcun esito a fronte del mancato riscontro del convenuto, che non ha, per l'effetto, prestato assenso al relativo prelievo.
*
La prova della paternità può essere data con ogni mezzo ( art. 269 comma 2 c.c.) ma non è sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il presunto padre all'epoca del concepimento (ultimo comma). Ciò vuol dire che per la dimostrazione del fatto procreativo, da un lato, non si impone, in ogni caso, di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, potendo essere data la prova con ogni mezzo, e dall'altro, che la legge pone una deroga alla regola generale del libero convincimento del Giudice, fissando un limite al suo potere di valutare discrezionalmente le risultanze probatorie e relegando la dichiarazione della madre e/o la prova dei rapporti sessuali con il presunto padre ad elementi concorrenti per la dimostrazione del fatto procreativo (Cass., 22.11.1991
n. 12574; Cass., 5.8.1997 n. 7193; Cass., 15.1,1999 n. 386).
La consulenza tecnica offre, perciò, un indiscutibile supporto alla prova del concepimento richiesto dall'art. 269 c.c. per la dichiarazione giudiziale di paternità, come avvenuto nel caso di specie, ove è stato accertato il rapporto di paternità tra l'attrice e il defunto padre.
Ormai noto, è, altresì, il principio per cui “a proposito della dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi a indagini genetico-ematologiche costituisce comportamento valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. - e anche in assenza di prova certa, difficilmente acquisibile, di rapporti sessuali fra le parti, consente al giudice di desumere la prova della paternità da tale rifiuto, traendone la dimostrazione anche unicamente da detta condotta processuale del preteso padre, globalmente considerata e posta in correlazione con le dichiarazioni della madre” (Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 2009 n. 8733) e ciò dal momento che, come già sottolineato, la prova della genitorialità non ha matrice legale e può essere data con ogni mezzo e perciò, anche mediante presunzioni o attraverso il congiunto operare delle dichiarazioni della madre e del rifiuto del genitore di sottoporsi al prelievo.
Ebbene, nel caso di specie, parte convenuta ha omesso di riscontrare la richiesta del CTU, ed ha – di fatto – posto quindi un rifiuto di sottoporsi al prelievo.
Tale circostanza, unita alle univoche affermazioni dei testi che hanno reso dichiarazioni in giudizio
(i quali hanno confermato esservi stata una relazione, cronologicamente instaurata nel periodo antecedente alla gravidanza) portano a ritenere dimostrato il rapporto di filiazione.
Con riferimento alla domanda di regresso delle spese sostenute dalla Sanità in via esclusiva, occorre sottolineare che, nel caso in cui al mantenimento della prole abbia provveduto integralmente uno solo dei genitori, prima della dichiarazione giudiziale di paternità, a costui spetta il diritto di agire in regresso nei confronti dell'altro genitore per il recupero della quota di spettanza del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali.
Ovviamente tale diritto di ripetizione può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316-bis c.c., nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro ma, trattandosi di rimborso di spese già sostenute, il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di provare gli esborsi effettivamente sostenuti.
Nel caso di specie parte attrice non ha allegato specificamente le spese sostenute per il mantenimento della prole;
purtuttavia è possibile ritenere, a fronte delle precise allegazioni circa il sostentamento in autonomia del figlio e a fronte della condotta della controparte, rilevante, come anzidetto, ex art. 116
c.c., quanto processualmente emerso e provata, pertanto, la debenza delle somme per il mantenimento, dovendosi accogliere la domanda articolata in regresso, potendosi ritenere provato, mediante presunzioni, l'esborso delle spese ordinarie e straordinarie funzionali alla crescita della prole.
La Suprema Corte ha riconosciuto il fondamento del diritto del genitore al rimborso della quota delle spese affrontate in via esclusiva per il mantenimento del figlio che sarebbe spettata all'altro genitore e da questi non corrisposta dalla nascita, il quale non esige una previa richiesta di contribuzione al genitore inadempiente e neppure il previo riconoscimento o accertamento giudiziale della paternità. Si è chiarito, infatti, che i doveri genitoriali non sorgono per effetto del riconoscimento o dell'accertamento del rapporto di filiazione ma direttamente e immediatamente con la nascita del figlio. I doveri genitoriali sussistono indipendentemente da qualsivoglia accertamento ed il loro mancato adempimento comporta conseguenze giuridicamente rilevanti, di natura restitutoria ma anche risarcitoria, una volta che sia accertata la filiazione. Se il figlio nato da genitori non coniugati, al momento della nascita, è riconosciuto da uno solo dei genitori, oppure convive esclusivamente con il medesimo, non per questo viene meno l'obbligo dell'altro genitore, sia di contribuire al mantenimento del figlio per il periodo successivo al riconoscimento, sia di rimborsare al genitore affidatario, per la quota di sua spettanza, le spese da questi affrontate per far fronte da solo al mantenimento del figlio fin dalla nascita (Cass.,
4.11.2010 n. 22506; Cass. 15100/05; Cass. 15063/00; Cass. 8042/98).
In assenza di deduzioni sul quantum, anche a fronte dell'oggettiva difficoltà di dimostrare con precisione l'ammontare delle incombenze economiche funzionali al sostentamento del minore, si ritiene opportuno liquidare, in via equitativa, la somma di euro 200 mensili, con decorrenza dal 2014, anno in cui, secondo le deduzioni dell'attrice, il avrebbe abbandonato il figlio Persona_2
smettendo di provvedere al suo sostentamento (dal momento che, come dalla stessa argomentato, nel corso del primo anno di vita il padre provvedeva regolarmente al mantenimento del bambino) sino alla pronuncia della sentenza posta a definizione del giudizio, ivi comprendendo anche una quota
(sempre stimata in via equitativa) a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria, dal momento che
è possibile, per il giudicante, inglobare in un'unica somma tanto l'importo capitale che gli accessori, come rivalutazione e interessi (cfr. Cass. 8721\2017, in fattispecie caratterizzata dalla liquidazione equitativa del danno alla data della pronuncia e omnicomprensiva di capitale e accessori), per un totale pari ad euro 15.000,00.
Sulla scorta delle deduzioni sino ad ora esposte ed in assenza di ulteriori argomentazioni in ordine allo stato economico- patrimoniale in cui versa il convenuto, si ritiene opportuno stabilire – per il
[...]
un obbligo per il mantenimento del figlio pari ad euro 200,00 mensili da corrispondere Parte_2
per il futuro, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, da ponderare sulla scorta di quanto previsto dall'apposito Protocollo adottato dal Tribunale di Teramo.
Deve invece essere rigettata la domanda risarcitoria inerente al danno endofamiliare subito dal figlio a fronte dell'abbandono del padre.
Ai fini del risarcimento del danno endofamiliare, è indispensabile, oltre al raggiungimento della prova della responsabilità in capo al genitore che ha omesso il riconoscimento del figlio, l'indicazione delle conseguenze prodottesi nella sfera giuridica di quest'ultimo. Più esattamente, accertata la sussistenza di un danno non patrimoniale, è indispensabile una individuazione precisa delle esatte conseguenze sofferte dal figlio (sul piano del danno morale, sulla sfera dinamico-relazionale ecc.), anche tenendo conto del fatto che siffatta individuazione ha delle ripercussioni nella determinazione del quantum risarcitorio. In tal senso, la necessità di garantire uniformità e certezza trova conforto nelle riformate tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto familiare. Nella quantificazione del danno non patrimoniale occorre, tuttavia, utilizzare il sistema tabellare tenendo conto delle circostanze del caso ed evitando di sfociare in pericolosi automatismi nella riduzione del risarcimento (Cass. 28551/2023).
Ebbene, nel caso di specie le allegazioni in ordine alla sussistenza del danno ed alla sua riconducibilità alla condotta del genitore sono parse eccessivamente generiche, non essendo stato fornito alcun elemento (nemmeno mediante i capitoli di prova costituenda).
Da quanto detto discende l'accoglimento della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), stante la blanda complessità della controversia.
PQM
Il Tribunale di Teramo in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1609/2019, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato a [...] il Persona_1
16.12.2012 (c.f. ), è figlio di , nato a [...] il C.F._2 Controparte_1
26.1.1971 (c.f. ); CodiceFiscale_3
2. dispone che venga sostituito il cognome paterno a quello materno e che il minore assuma il nominativo: AD NO Di RI;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di;
Persona_1
4. condanna il convenuto al pagamento, a titolo di regresso, delle spese di mantenimento, pari ad euro 15.000,00;
5. dispone che il convenuto sia tenuto alla corresponsione di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario in favore del figlio, da versare entro il 5 di ogni mese, a partire dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione dell'odierna sentenza;
6. dispone che le spese straordinarie siano poste al 50% in capo a ciascuno dei genitori prendendo in considerazione il Protocollo intercorso tra l'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Teramo;
7. condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice che liquida in €
3.809,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfettario Cnap ed Iva come per legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Teramo, 18.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Daniela d'Adamo) (dott.ssa Silvia Fanesi)