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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 279/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso presentata in data
24 novembre 2022, avente ad oggetto la restituzione della maggiore IRES versata per il periodo d'imposta
2019, asseritamente derivante dalla parziale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.
La società deduceva, in via principale, l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella formulazione vigente per l'anno 2019, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che ne avrebbe imposto la piena deducibilità ai fini IRES;
in via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione per violazione degli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9696/24/2024, depositata il 18 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e conforme a diritto l'operato dell'Ufficio.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società contribuente, insistendo per la riforma della sentenza impugnata e reiterando le doglianze già svolte in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Con i motivi di gravame l'Appellante censura la sentenza di primo grado sotto un duplice profilo: da un lato, deduce l'erroneità della decisione per non avere il giudice di prime cure fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, tale da consentire la piena deducibilità dell'IMU ai fini IRES per l'anno 2019; dall'altro, lamenta l'erroneità del rigetto della questione di legittimità costituzionale della norma medesima, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 Cost.
Le censure non meritano accoglimento.
Va preliminarmente osservato che il quadro normativo applicabile ratione temporis al periodo d'imposta 2019 prevedeva espressamente la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento. Tale disciplina si inserisce in un percorso legislativo graduale e progressivo che, a partire dall'originaria totale indeducibilità, ha condotto, attraverso percentuali crescenti, alla piena deducibilità solo a decorrere dal periodo d'imposta 2022. Sul punto risulta dirimente la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 262 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 limitatamente alla formulazione vigente per l'anno d'imposta
2012, caratterizzata dalla totale indeducibilità dell'IMU ai fini IRES. La stessa Corte ha, tuttavia, espressamente escluso l'estensione degli effetti della pronuncia alle disposizioni successive che hanno introdotto regimi di deducibilità parziale, ritenendole espressive di una logica normativa diversa e frutto di un bilanciamento discrezionale del legislatore. Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, la quale ha chiarito che le discipline succedutesi dal 2013 al
2021, prevedendo una deducibilità parziale e progressiva dell'IMU, non sono sovrapponibili alla fattispecie scrutinata nel 2020 e non presentano una sostanziale identità di contenuto tale da giustificare una declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale. Alla luce di tali arresti, deve ritenersi corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nel senso auspicato dall'appellante, posto che una simile lettura si porrebbe in insanabile contrasto con il dato testuale della norma e con la chiara volontà del legislatore, come interpretata in modo vincolante dalla Corte costituzionale.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale.
La giurisprudenza costituzionale sopra richiamata esclude, infatti, che la deducibilità parziale prevista per l'anno 2019 violi i principi di capacità contributiva, uguaglianza e libertà di iniziativa economica, essendo il regime in questione il risultato di un ragionevole bilanciamento tra tali principi e le esigenze di finanza pubblica, nel rispetto dell'art. 81 Cost.
Ne consegue che l'operato dell'Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto non spettante il rimborso richiesto, risulta conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente, e che correttamente la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso introduttivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata risulta corretta in fatto e in diritto e deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l.; conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, che liquida in euro 2.000. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore Il Presidente dott. Vincenzo Laudiero dott. Paola
Cappelli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 279/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9696/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24
e pubblicata il 18/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 600/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso presentata in data
24 novembre 2022, avente ad oggetto la restituzione della maggiore IRES versata per il periodo d'imposta
2019, asseritamente derivante dalla parziale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.
La società deduceva, in via principale, l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella formulazione vigente per l'anno 2019, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che ne avrebbe imposto la piena deducibilità ai fini IRES;
in via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione per violazione degli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 9696/24/2024, depositata il 18 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e conforme a diritto l'operato dell'Ufficio.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società contribuente, insistendo per la riforma della sentenza impugnata e reiterando le doglianze già svolte in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Con i motivi di gravame l'Appellante censura la sentenza di primo grado sotto un duplice profilo: da un lato, deduce l'erroneità della decisione per non avere il giudice di prime cure fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, tale da consentire la piena deducibilità dell'IMU ai fini IRES per l'anno 2019; dall'altro, lamenta l'erroneità del rigetto della questione di legittimità costituzionale della norma medesima, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 41 e 53 Cost.
Le censure non meritano accoglimento.
Va preliminarmente osservato che il quadro normativo applicabile ratione temporis al periodo d'imposta 2019 prevedeva espressamente la deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini delle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento. Tale disciplina si inserisce in un percorso legislativo graduale e progressivo che, a partire dall'originaria totale indeducibilità, ha condotto, attraverso percentuali crescenti, alla piena deducibilità solo a decorrere dal periodo d'imposta 2022. Sul punto risulta dirimente la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 262 del 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 limitatamente alla formulazione vigente per l'anno d'imposta
2012, caratterizzata dalla totale indeducibilità dell'IMU ai fini IRES. La stessa Corte ha, tuttavia, espressamente escluso l'estensione degli effetti della pronuncia alle disposizioni successive che hanno introdotto regimi di deducibilità parziale, ritenendole espressive di una logica normativa diversa e frutto di un bilanciamento discrezionale del legislatore. Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, la quale ha chiarito che le discipline succedutesi dal 2013 al
2021, prevedendo una deducibilità parziale e progressiva dell'IMU, non sono sovrapponibili alla fattispecie scrutinata nel 2020 e non presentano una sostanziale identità di contenuto tale da giustificare una declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale. Alla luce di tali arresti, deve ritenersi corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nel senso auspicato dall'appellante, posto che una simile lettura si porrebbe in insanabile contrasto con il dato testuale della norma e con la chiara volontà del legislatore, come interpretata in modo vincolante dalla Corte costituzionale.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale.
La giurisprudenza costituzionale sopra richiamata esclude, infatti, che la deducibilità parziale prevista per l'anno 2019 violi i principi di capacità contributiva, uguaglianza e libertà di iniziativa economica, essendo il regime in questione il risultato di un ragionevole bilanciamento tra tali principi e le esigenze di finanza pubblica, nel rispetto dell'art. 81 Cost.
Ne consegue che l'operato dell'Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto non spettante il rimborso richiesto, risulta conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente, e che correttamente la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso introduttivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata risulta corretta in fatto e in diritto e deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l.; conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Roma, che liquida in euro 2.000. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore Il Presidente dott. Vincenzo Laudiero dott. Paola
Cappelli