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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240024069161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1801/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10620240024069161000 in epigrafe indicata, notificata il 5.3.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2020 per un importo conplessivo di Euro 1.238,50.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per :
1-Omessa notifica dell'atto presupposto.
2-Intervenuta prescrizione del credito.
Si sono costituite in giudizio la REGIONE PUGLIA e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Siccome si evince dalla documentazione in atti la cartella di pagamento qui impugnata è stata preceduta dalla notifica in data 15.7.2022 (perfezionatasi con il ritiro dell'atto presso l'Ufficio Postale) dell'avviso di accertamento : la mancata impugnazione del detto accertamento ha determinato comunque la definitività del credito.
Dalla data di notifica del prefato accertamento (o, più precisamente, di intervenuta definitività dello stesso per omessa impugnazione) a quella di notifica della cartella qui impugnata non è maturata alcuna prescrizione ((il cui ultimo termine utile va individuato nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di intervenuta definitività dell'accertamento).
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero AD e Regione Puglia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero AD e Regione Puglia.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240024069161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1801/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10620240024069161000 in epigrafe indicata, notificata il 5.3.2025, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2020 per un importo conplessivo di Euro 1.238,50.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per :
1-Omessa notifica dell'atto presupposto.
2-Intervenuta prescrizione del credito.
Si sono costituite in giudizio la REGIONE PUGLIA e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Siccome si evince dalla documentazione in atti la cartella di pagamento qui impugnata è stata preceduta dalla notifica in data 15.7.2022 (perfezionatasi con il ritiro dell'atto presso l'Ufficio Postale) dell'avviso di accertamento : la mancata impugnazione del detto accertamento ha determinato comunque la definitività del credito.
Dalla data di notifica del prefato accertamento (o, più precisamente, di intervenuta definitività dello stesso per omessa impugnazione) a quella di notifica della cartella qui impugnata non è maturata alcuna prescrizione ((il cui ultimo termine utile va individuato nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di intervenuta definitività dell'accertamento).
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero AD e Regione Puglia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso. -Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero AD e Regione Puglia.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)