CASS
Sentenza 4 agosto 2023
Sentenza 4 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/08/2023, n. 34518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34518 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da DO MI, nato a [...] il [...] PA PE, nato a [...] il [...] CÍ VA, nato a [...] il [...] SE LE, nato a [...] il [...] RU NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte d'Appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità; uditi i difensori, avv. Generoso Pagliarulo per DO MI, avv. Gennaro Santorelli per PA PE, SE LE e RU Vinc:enzo, avv. Raffaele Bizzarro per PA VA, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di DO MI, PA PE, Paci a VA, SE LE e RU NC hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato quella Penale Sent. Sez. 6 Num. 34518 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 05/07/2023 emessa il 22 dicembre 2021 dal Tribunale di Noia e, escluse tutte le aggravanti contestate, ad eccezione di quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come estorisone, ai sensi degli artt. 110-393 cod. pen. e rideterminato le pene, concedendo agli imputati, ad eccezione di PA PE, il beneficio della sospensione condizionale, revocate le pene accessorie inflitte. Ne chiedono l'annullamento per motivi sostanzialmente sovrapponibili, di seguito sinteticamente illustrati. 1.1 Nell'interesse di PA PE, SE LE e RU NC il difensore ha proposto separati ricorsi, ma motivi identici con i quali denuncia: in primo luogo, l'inosservanza dell'art. 124 cod. pen. e vizi della motivazione, risultando evidente l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di cui all'art. 393 cod. pen. benché aggravato dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. Dalla stessa sentenza risulta che la persona offesa, VA AN, aveva sporto denuncia querela il 23 ottobre 2017, quindi, oltre i tre mesi previsti dalla legge rispetto al fatto, verificatosi il 18 luglio 2017 né la contestazione dell'aggravante, sia nel 2017 sia al momento della decisione, incide sulla procedibilità del reato;
in secondo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e l'illogicità della motivazione per essersi l'SE limitato ad accompagnare la persona offesa insieme al VA al luogo dell'appuntamento ed il RU a mettere a disposizione l'abitazione per favorire l'incontro tra i PA e la persona offesa, entrambi senza prendere parte alla discussione e senza porre in essere alcuna condotta minacciosa o violenta per avallare o rafforzare il comportamento del PA PE: è pertanto, illogico ritenere che avessero fornito un contributo causalmente efficiente;
in terzo luogo l'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per insussistenza dei caratteri propri della intimidazione derivante da un'organizzazione mafiosa nel comportamento dei ricorrenti, in quanto, secondo la stessa sentenza, PA PE poneva in essere la condotta perché convinto di esercitare un proprio diritto, avente base legale. In ogni caso, l'aggravante è incompatibile con l'incontro con il AN, fondato su una questione familiare quale la gestione di un terreno coltivato da decenni dal padre del PA, nel corso del quale nacque un'accesa discussione, caratterizzata da offese reciproche, ma priva dei caratteri intimidatori tipici di un'organizzazione criminale, in quanto non veniva fatto alcun riferimento neppure larvato al precedente del PA o al clan Cava, che la stessa sentenza esclude avesse un qualche interesse nella vicenda. 2. Il difensore di PA VA con il primo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 124 cod. pen. per tardività della querela. 2 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, il travisamento della prova e vizi della motivazione in quanto la riqualificazione del reato e il riconoscimento del diritto dei PA imponeva la rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che ha mentito sul contratto e sul rapporto in atto alla data del 18 luglio 2017. Il ricorrente, peraltro, sopraggiunse sul luogo dell'appuntamento e si limitò a contestare al AN che non avrebbe potuto affittare il terreno alla nipote: condotta che non integra una minaccia, ma una constatazione dell'ingiustizia commessa dal AN. Non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto non fu evocata alcuna organizzazione criminale e anche le minacce sono da considerare reazioni iraconde, provocate dalla menzogna della persona offesa, ma non riferibili al ricorrente, addirittura frappostosi tra il fratello PE e la persona offesa. 3. Anche il difensore del DO deduce con il primo motivo la improcedibilità per difetto di querela, tardivamente sporta. Con il secondo motivo contesta la sussistenza del concorso del ricorrente e la mancanza di motivazione in ordine al consapevole contributo causale offerto dal ricorrente, limitatosi a chiedere alla persona offesa il pagamento del credito che gli e altri creditori vantavano nei confronti del AN senza alcuna azione aggressiva o lesiva nei confronti del debitore. Con il terzo motivo contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non essendo stata posta in essere dal ricorrente alcuna condotta riconducibile all'aggravante in oggetto, stante la mera presenza fisica all'incontro e l'assenza di coartazione della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e la sentenza va annullata senza rinvio per la ragione assorbente indicata nel primo motivo di tutti i ricorsi. A seguito della riqualificazione del reato, originariamente contestato come estorsione, ai sensi dell'art. 393 cod. peri, risulta oggettiva ed evidente la tardività della querela, sporta il 23 ottobre 2017 rispetto all'episodio del 18 luglio 2017, e la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta nel caso di specie, non incide sul regime di procedibilità, modificato solo dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 60 del 24 maggio 2023, entrato in vigore il 16 giugno 2023, ma non applicabile retroattivamente. Il regime di procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dall'art. 416 bís.1 cod. pen., introdotto dalla legge appena citata, non può produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore. il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e 3 processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, essendo inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). L'intervento normativo che ha introdotto un regime di maggiore afflittività per chi commette reati aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. opera con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, sicché la modifica in peius del regime di procedibilità non può produrre effetti su preesistenti situazioni, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardività della querela. Così deciso, 5 luglio 2023
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per improcedibilità; uditi i difensori, avv. Generoso Pagliarulo per DO MI, avv. Gennaro Santorelli per PA PE, SE LE e RU Vinc:enzo, avv. Raffaele Bizzarro per PA VA, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di DO MI, PA PE, Paci a VA, SE LE e RU NC hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato quella Penale Sent. Sez. 6 Num. 34518 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 05/07/2023 emessa il 22 dicembre 2021 dal Tribunale di Noia e, escluse tutte le aggravanti contestate, ad eccezione di quella di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come estorisone, ai sensi degli artt. 110-393 cod. pen. e rideterminato le pene, concedendo agli imputati, ad eccezione di PA PE, il beneficio della sospensione condizionale, revocate le pene accessorie inflitte. Ne chiedono l'annullamento per motivi sostanzialmente sovrapponibili, di seguito sinteticamente illustrati. 1.1 Nell'interesse di PA PE, SE LE e RU NC il difensore ha proposto separati ricorsi, ma motivi identici con i quali denuncia: in primo luogo, l'inosservanza dell'art. 124 cod. pen. e vizi della motivazione, risultando evidente l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di cui all'art. 393 cod. pen. benché aggravato dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. Dalla stessa sentenza risulta che la persona offesa, VA AN, aveva sporto denuncia querela il 23 ottobre 2017, quindi, oltre i tre mesi previsti dalla legge rispetto al fatto, verificatosi il 18 luglio 2017 né la contestazione dell'aggravante, sia nel 2017 sia al momento della decisione, incide sulla procedibilità del reato;
in secondo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e l'illogicità della motivazione per essersi l'SE limitato ad accompagnare la persona offesa insieme al VA al luogo dell'appuntamento ed il RU a mettere a disposizione l'abitazione per favorire l'incontro tra i PA e la persona offesa, entrambi senza prendere parte alla discussione e senza porre in essere alcuna condotta minacciosa o violenta per avallare o rafforzare il comportamento del PA PE: è pertanto, illogico ritenere che avessero fornito un contributo causalmente efficiente;
in terzo luogo l'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per insussistenza dei caratteri propri della intimidazione derivante da un'organizzazione mafiosa nel comportamento dei ricorrenti, in quanto, secondo la stessa sentenza, PA PE poneva in essere la condotta perché convinto di esercitare un proprio diritto, avente base legale. In ogni caso, l'aggravante è incompatibile con l'incontro con il AN, fondato su una questione familiare quale la gestione di un terreno coltivato da decenni dal padre del PA, nel corso del quale nacque un'accesa discussione, caratterizzata da offese reciproche, ma priva dei caratteri intimidatori tipici di un'organizzazione criminale, in quanto non veniva fatto alcun riferimento neppure larvato al precedente del PA o al clan Cava, che la stessa sentenza esclude avesse un qualche interesse nella vicenda. 2. Il difensore di PA VA con il primo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 124 cod. pen. per tardività della querela. 2 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, il travisamento della prova e vizi della motivazione in quanto la riqualificazione del reato e il riconoscimento del diritto dei PA imponeva la rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che ha mentito sul contratto e sul rapporto in atto alla data del 18 luglio 2017. Il ricorrente, peraltro, sopraggiunse sul luogo dell'appuntamento e si limitò a contestare al AN che non avrebbe potuto affittare il terreno alla nipote: condotta che non integra una minaccia, ma una constatazione dell'ingiustizia commessa dal AN. Non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto non fu evocata alcuna organizzazione criminale e anche le minacce sono da considerare reazioni iraconde, provocate dalla menzogna della persona offesa, ma non riferibili al ricorrente, addirittura frappostosi tra il fratello PE e la persona offesa. 3. Anche il difensore del DO deduce con il primo motivo la improcedibilità per difetto di querela, tardivamente sporta. Con il secondo motivo contesta la sussistenza del concorso del ricorrente e la mancanza di motivazione in ordine al consapevole contributo causale offerto dal ricorrente, limitatosi a chiedere alla persona offesa il pagamento del credito che gli e altri creditori vantavano nei confronti del AN senza alcuna azione aggressiva o lesiva nei confronti del debitore. Con il terzo motivo contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso non essendo stata posta in essere dal ricorrente alcuna condotta riconducibile all'aggravante in oggetto, stante la mera presenza fisica all'incontro e l'assenza di coartazione della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e la sentenza va annullata senza rinvio per la ragione assorbente indicata nel primo motivo di tutti i ricorsi. A seguito della riqualificazione del reato, originariamente contestato come estorsione, ai sensi dell'art. 393 cod. peri, risulta oggettiva ed evidente la tardività della querela, sporta il 23 ottobre 2017 rispetto all'episodio del 18 luglio 2017, e la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta nel caso di specie, non incide sul regime di procedibilità, modificato solo dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 60 del 24 maggio 2023, entrato in vigore il 16 giugno 2023, ma non applicabile retroattivamente. Il regime di procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dall'art. 416 bís.1 cod. pen., introdotto dalla legge appena citata, non può produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore. il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e 3 processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, essendo inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Rv. 209188). L'intervento normativo che ha introdotto un regime di maggiore afflittività per chi commette reati aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. opera con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, sicché la modifica in peius del regime di procedibilità non può produrre effetti su preesistenti situazioni, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardività della querela. Così deciso, 5 luglio 2023