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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 13570 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13570 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PARISI PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DEL BENE SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024 e premesso: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 10/05/2003;
- che dalla loro unione sono nati i figli (24.07.2005) e (17.09.2003) maggiorenni Per_1 Per_2
ma non economicamente autosufficienti rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) Il IG si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti conviventi con la madre la somma mensile di € 500,00 (euro 250,00 ciascuno), nonché la somma di
€ 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, per complessivi € 650,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
b) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli cederanno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e tali spese straordinarie (extra assegno di mantenimento) così come le spese comprese nell'assegno di mantenimento saranno individuate secondo quanto previsto dal protocollo del CNF del 2017 che è allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.
c) Quanto all'assegno unico ed universale per la figlia lo stesso sarà incassato al 50% dai genitori.
d) Le parti si autorizzano espressamente al rilascio del passaporto per sé e/o al documento valido per l'espatrio.
e) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, che ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla da pretendere l'un dall'altra. Le parti, inoltre, si obbligano espressamente a rispettare gli accordi intercorsi dal momento della comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale.
f) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.12, parte II, S. A SEZ. M, reg. Atti Matrimonio anno 2003); Parte_2
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino