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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°43546\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Magnaneschi in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Zannini Quirini
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”Insufficienza renale cronica in emodialisi trisettimanale. Anemia secondaria ad insufficienza renale, in terapia con eritropoietina. Ipertensione arteriosa in terapia.
Distro/atrofia maculare (OS>OD). Esiti di intervento di protesi anca sinistra e di colecistectomia” concludendo che “la ricorrente non si trova nelle condizioni di necessità di assistenza continua, poiché ancora autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Non si sono infatti evidenziati deficit motori e/o cognitivi tali da determinare l'impossibilità allo svolgimento autonomo delle attività di base e strumentali della vita quotidiana, dato confermato anche dalla valutazione geriatrica in atti, che, sebbene depositata in maniera incompleta, indica un valore di ADL pari a 4/5 e di IADL pari a 2/8, ovvero la sussistenza di un discreto grado di autosufficienza, che non può giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Infine non può attribuirsi rilevanza, ai fini della valutazione dell'asserito aggravamento, alle certificazioni del 18.9.2024 e del
7.10.2024 atteso che non provengono da sanitario della struttura pubblica e che, inoltre, in esse sono riportate le medesime patologie già accertate dall'ausiliario.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 24.3.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°43546\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to M. Magnaneschi in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
S. Zannini Quirini
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata.
Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha accertato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”Insufficienza renale cronica in emodialisi trisettimanale. Anemia secondaria ad insufficienza renale, in terapia con eritropoietina. Ipertensione arteriosa in terapia.
Distro/atrofia maculare (OS>OD). Esiti di intervento di protesi anca sinistra e di colecistectomia” concludendo che “la ricorrente non si trova nelle condizioni di necessità di assistenza continua, poiché ancora autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Non si sono infatti evidenziati deficit motori e/o cognitivi tali da determinare l'impossibilità allo svolgimento autonomo delle attività di base e strumentali della vita quotidiana, dato confermato anche dalla valutazione geriatrica in atti, che, sebbene depositata in maniera incompleta, indica un valore di ADL pari a 4/5 e di IADL pari a 2/8, ovvero la sussistenza di un discreto grado di autosufficienza, che non può giustificare la concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Infine non può attribuirsi rilevanza, ai fini della valutazione dell'asserito aggravamento, alle certificazioni del 18.9.2024 e del
7.10.2024 atteso che non provengono da sanitario della struttura pubblica e che, inoltre, in esse sono riportate le medesime patologie già accertate dall'ausiliario.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo della periziata.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 24.3.2025 Il Giudice