Art. 26.
Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di carni fresche come pure l'importazione di carni dai Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 , cosi' come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009 , sono abrogate.
E' abrogata altresi' la disposizione che vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate di cui all'articolo 53, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 .
Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di carni fresche come pure l'importazione di carni dai Paesi terzi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701 , cosi' come modificato con decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1967, n. 1009 , sono abrogate.
E' abrogata altresi' la disposizione che vieta l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate di cui all'articolo 53, ultimo comma, del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 .