Articolo 139 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 138Articolo 140
Versione
6 maggio 1952
Art. 139.
(Canone)


Il concessionario e' tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione.
Il canone puo' essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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