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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230019069648000 CONTROLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230020187668000 CONTROLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 Ricorrente_1 ricorreva avverso le due cartelle di pagamento n. 29820230019069648000 , notificata 26.9 2023,per modello Unico 2015, e 29820230020187668000 , notificata il 23.10.2023, per modello Unico 2017.
Deduceva il ricorrente: decadenza ex art. 25 DPR 602/73 ;
Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Si costituivano in giudizio l' Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto di tutte le censure sollevate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto .
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La prima cartella di pagamento impugnata si riferisce a somme dovute dal ricorrente , il quale aveva iniziato, come ampiamente documentato dall' Ufficio, a pagare ratealmente.
L' ultimo pagamento rateale risale al 24.6.2021 e, poi, ometteva di pagare le ulteriori rate.
L' Ufficio, pertanto, iscriveva a ruolo l' imposta residua e con la prima cartella sopra indicata, chiedeva anche sanzioni ed interessi.
A mente dell' art. 36 bis DPR 600/1973, la cartella deve essere notificata “entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di scadenza … dell' ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31/12 dell' anno in cui la dichiarazione è presentata”.
E' evidente, pertanto, che la notifica , intervenuta in data 26.9.2023, è assolutamente tempestiva.
Anche la notifica della seconda cartella, intervenuta in data 23.10.2023, è tempestiva.
L' Ufficio, infatti, ha dimostrato che la cartella è stata emessa , per l' anno 2017, in relazione alla dichiarazione Integrativa , presentata dal ricorrente in data 26.1.2022( vedi doc. 2 ).
Il versamento veniva effettuato in data 28.1.2022 e l' Ufficio, riscontrata la tardività dello stesso, iscriveva – del tutto tempestivamente, poiché la decadenza sarebbe maturata entro il 31.12.2025-a ruolo le relative sanzioni ed interessi. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs 546/92, come modificato dalla legge
208/2015, ed in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55 del 10.03.2014 per le tariffe degli avvocati, il ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, della somma di euro 200,00 a titolo di onorario, oltre spese e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte costituita, che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
Siracusa, 19.12.2025 Il Presidente rel.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSOMANDI LUCA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 898/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230019069648000 CONTROLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230020187668000 CONTROLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 Ricorrente_1 ricorreva avverso le due cartelle di pagamento n. 29820230019069648000 , notificata 26.9 2023,per modello Unico 2015, e 29820230020187668000 , notificata il 23.10.2023, per modello Unico 2017.
Deduceva il ricorrente: decadenza ex art. 25 DPR 602/73 ;
Chiedeva dunque l'annullamento dell'impugnata cartella.
Si costituivano in giudizio l' Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto di tutte le censure sollevate dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto .
All'odierna udienza il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La prima cartella di pagamento impugnata si riferisce a somme dovute dal ricorrente , il quale aveva iniziato, come ampiamente documentato dall' Ufficio, a pagare ratealmente.
L' ultimo pagamento rateale risale al 24.6.2021 e, poi, ometteva di pagare le ulteriori rate.
L' Ufficio, pertanto, iscriveva a ruolo l' imposta residua e con la prima cartella sopra indicata, chiedeva anche sanzioni ed interessi.
A mente dell' art. 36 bis DPR 600/1973, la cartella deve essere notificata “entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di scadenza … dell' ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31/12 dell' anno in cui la dichiarazione è presentata”.
E' evidente, pertanto, che la notifica , intervenuta in data 26.9.2023, è assolutamente tempestiva.
Anche la notifica della seconda cartella, intervenuta in data 23.10.2023, è tempestiva.
L' Ufficio, infatti, ha dimostrato che la cartella è stata emessa , per l' anno 2017, in relazione alla dichiarazione Integrativa , presentata dal ricorrente in data 26.1.2022( vedi doc. 2 ).
Il versamento veniva effettuato in data 28.1.2022 e l' Ufficio, riscontrata la tardività dello stesso, iscriveva – del tutto tempestivamente, poiché la decadenza sarebbe maturata entro il 31.12.2025-a ruolo le relative sanzioni ed interessi. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 15 del Dlgs 546/92, come modificato dalla legge
208/2015, ed in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55 del 10.03.2014 per le tariffe degli avvocati, il ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, della somma di euro 200,00 a titolo di onorario, oltre spese e accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte costituita, che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
Siracusa, 19.12.2025 Il Presidente rel.