Sentenza 20 marzo 2012
Massime • 1
Il decreto di sequestro può essere emesso, nei casi di particolare urgenza, dal presidente del Tribunale dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale ma prima della sua cessazione, ma deve essere convalidato dal tribunale e il termine per la convalida è quello di trenta giorni, previsto per le ipotesi in cui il provvedimento di cautela sia adottato prima dell'inizio del procedimento di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2012, n. 36311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36311 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2012 |
Testo completo
多 M 36 3 1 1 / 12 REPUBBLICA ITALIAÑA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/03/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: decine no.20.3. - Consigliere - N. 816/2012 - Dott. SEVERO CHIEFFI - Presidente - SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO N. 33879/2011- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPO221 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NA RG N. IL 29/09/1957 avverso il decreto n. 118/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 10/06/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Carmine Stetile CAIAZZO;
che ha chiesto il tto del ricorso. rifetto Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO NA RG è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni tre con decreto del Tribunale di Crotone in data 30.9.2005, divenuto definitivo in data 23.10.2007, misura iniziata e sospesa per la sopravvenienza di un titolo cautelare. Con decreto in data 5.5.2008 il Presidente del Tribunale di Crotone emetteva, in via d'urgenza, decreto di sequestro di un appartamento, sito in Crotone in Via Giovanni Paolo II n.19, intestato al predetto NN RG. L'udienza per la convalida del sequestro veniva fissata all'udienza del 23.5.2008 e in detta udienza il Tribunale di Crotone convalidava il sequestro dell'immobile, rinviando all'udienza del 23.10.2008 per il conferimento dell'incarico a un perito al fine di valutare l'immobile in sequestro. In data 5.6.2008 il difensore del NN sollevava incidente di esecuzione chiedendo la revoca del sequestro, ma il Tribunale si riservava la decisione all'udienza già fissata. All'udienza del 23.5.2008 il Tribunale dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione, rilevando che nello stesso la difesa aveva meramente riproposto i motivi già esposti nell'udienza (del 23.5.2008) di convalida del sequestro. Con provvedimento in data 26.9.2009 il Tribunale di Crotone disponeva la confisca dell'immobile sopra indicato. Avverso il provvedimento di confisca proponeva appello NN RG, deducendo, in via preliminare, la nullità del decreto per violazione degli artt.
2- bis e 2-ter della legge 575/1965, poiché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia del sequestro dell'immobile, in quanto la convalida del decreto di sequestro emesso dal Presidente del Tribunale era intervenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art.
2-ter, a pena di perdita di efficacia del decreto. Nel merito, eccepiva l'insussistenza del requisito della sproporzione tra il valore dell'immobile e il reddito del NN, in quanto detto immobile, in realtà, gli era stato trasferito a titolo gratuito dalla madre naturale GR AR. Con decreto in data 10.6.2011 la Corte d'appello di Catanzaro confermava il decreto del Tribunale di Crotone in data 26.9.2009 con il quale era stata disposta la confisca dell'appartamento sopra indicato. La Corte d'appello riconosceva che il decreto di sequestro del Presidente del Tribunale in data 5.5.2008 doveva essere emesso ai sensi dell'art.
2-ter (che prevede la perdita di efficacia dello stesso, se non è convalidato dal Tribunale nei dieci giorni successivi) e non ai sensi dell'art.
2-bis (che prevede la perdita 1 ма di efficacia se non convalidato dal Tribunale entro trenta giorni dalla proposta), in quanto alla data di emissione del suddetto decreto era stata già applicata la misura di prevenzione personale e la stessa non era ancora cessata. Riteneva però che non fossero stati in alcun modo pregiudicati i diritti della difesa dell'interessato, in quanto questi aveva avuto la possibilità di esercitare le prerogative difensive sia in sede di convalida di sequestro sia nella fase successiva del procedimento preordinato alla confisca. Nel merito riteneva adeguatamente dimostrata la sproporzione tra i redditi del NN e il valore del bene sequestrato, il quale era all'evidenza un reimpiego dei proventi della pluriennale attività criminale dello stesso NN. Il fatto che la parte venditrice fosse la madre naturale del NN non dimostrava, secondo la Corte di merito, il carattere gratuito del trasferimento della proprietà dell'immobile, che dall'atto di compravendita del 1988 risultava ceduto per il prezzo di lire 46.500.000. In ogni caso, secondo la Corte d'appello, non risultavano giustificati i successivi investimenti finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile, grazie ai quali l'odierno valore di mercato dell'immobile era di circa euro 206.500,00. Avverso il decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione personalmente NN RG, chiedendone l'annullamento per violazione di legge ovvero dichiarare ammissibile e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
2-bis e 2-ter legge 575/1965 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la possibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida del sequestro da parte del Tribunale. La Corte d'appello aveva confermato la confisca dell'immobile in questione, nonostante fosse invalida la convalida del sequestro disposto il 5.5.2008 in via d'urgenza dal Presidente del Tribunale;
e la convalida doveva essere ritenuta invalida, poiché non era intervenuta nel dieci giorni successivi al sequestro. Il difensore aveva proposto incidente di esecuzione avverso la convalida del sequestro, ma detto incidente era stato ritenuto inammissibile, senza neppure fissare l'incidente di esecuzione. La ritenuta assenza di violazioni dei diritti della difesa non faceva venire meno la denunciata violazione di legge, vale a dire l'intervenuta perdita di efficacia del decreto di sequestro, non essendo intervenuta nei dieci giorni la convalida da parte del Tribunale. Appariva fondata anche la già sollevata questione di legittimità costituzionale, poiché solo nel procedimento relativo alle misure di prevenzione patrimoniali non era ammesso immediato ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida del sequestro. 2 е Nel merito, la motivazione del Tribunale appariva del tutto illogica, poiché affermava che la natura simulata del negozio giuridico poteva essere provata solo da una dichiarazione della venditrice, dichiarazione che la stessa non avrebbe potuto rilasciare in quanto era deceduta. Con memoria in data 13.2.2012 il difensore ha prodotto le dichiarazioni di AI TA e AI LE, figli di GR AR, attestanti che la vendita dell'appartamento di cui trattasi a NN RG era avvenuta a titolo gratuito. Il difensore ha messo in evidenza che nel 1988, anno in cui è avvenuto il trasferimento del bene, NN RG non aveva alcuna pendenza penale, in quanto gli sono stati contestati solo reati commessi a partire dagli anni novanta in poi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Innanzi tutto, è errata in diritto l'affermazione del ricorrente condivisa peraltro dalla Corte d'appello di Catanzaro che il decreto del Presidente del - Tribunale di Crotone in data 30.9.2005 doveva essere emesso ai sensi dell'art.
2-ter/secondo comma della legge 575/1965, il quale (effettivamente) prevede che il sequestro disposto dal Presidente del Tribunale perde efficacia se non è convalidato dal Tribunale nei dieci giorni successivi. Negli articoli 2-bis e 2-ter della citata legge sono previsti diversi sequestri che può disporre in via d'urgenza il Presidente del Tribunale, che sempre necessitano della convalida da parte del Tribunale, ma hanno una diversa regolamentazione a seconda del momento in cui intervengono, rispetto al procedimento di prevenzione. Un primo caso è previsto dall'art.
2-bis/quarto comma legge 575/1965: quando vi sia concreto pericolo che i beni, di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art.
2-ter, vengano dispersi, sottratti od alienati, con la proposta può essere richiesto al Presidente del Tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione della udienza. Quindi, la suddetta richiesta ha come presupposto che non sia ancora iniziato il procedimento davanti al Tribunale, e proprio perché non vi è un procedimento in corso è previsto un termine più lungo per la convalida del sequestro da parte del Tribunale (ancora da costituire): trenta giorni che decorrono dalla proposta (cfr. art.
2.bis/quinto comma). Un secondo caso, previsto dall'art.
2-ter/secondo comma, prevede che il tribunale, anche d'ufficio, possa ordinare il sequestro dei beni della persona nei cui confronti è iniziato procedimento di prevenzione, quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 3 reimpiego. Nei casi di particolare urgenza, a richiesta degli organi indicati nel citato articolo, il decreto è disposto dal Presidente del Tribunale e perde efficacia se non è convalidato dal Tribunale nei dieci giorni successivi. E' evidente la ratio della previsione di un termine più breve, rispetto al primo caso: poiché il sequestro in via d'urgenza da parte del Presidente del Tribunale è avvenuto mentre era in corso il procedimento davanti al Tribunale, la convalida deve avvenire in termini più brevi, poiché non è necessario costituire il predetto organo giudicante. Il caso in esame non rientra nelle due fattispecie esaminate, poiché il decreto del Presidente del Tribunale è stato emesso dopo la conclusione del procedimento di prevenzione (il decreto che ha disposto la misura è diventato esecutivo in data 23.10.2007), mentre il NN era ancora sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Questo terzo caso è regolato dal sesto comma dell'art.
2-ter della legge citata, il quale prevede che i provvedimenti previsti dal predetto articolo (tra cui, nei casi di particolare urgenza, il decreto di sequestro del Presidente del Tribunale) possono essere adottati, su richiesta degli organi indicati nello stesso articolo, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, il quale, ovviamente, dovrà essere nuovamente costituito, essendo cessato il procedimento di applicazione della misura. La suddetta norma non prevede alcuna disposizione sulla convalida del sequestro disposto in via d'urgenza da parte del Presidente del Tribunale, ma non vi è dubbio, da una parte, che per ragioni sistematiche la convalida del Tribunale debba intervenire, e, dall'altra, che il termine della convalida debba essere quello previsto nel caso in cui non è in corso alcun procedimento davanti al Tribunale, quindi il termine di trenta giorni previsto in un caso del tutto analogo dall'art.
2-bis/quinto comma. Si deve pertanto concludere che nel caso in esame non si è verificata la violazione di legge denunciata con i motivi di ricorso, poiché il decreto del Presidente del Tribunale di Crotone in data 5.5.2008 è stato convalidato dal Tribunale di Crotone il 23.5.2008, entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge nel caso in cui non sia in corso il procedimento di prevenzione. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, si osserva che la stessa è irrilevante nel presente processo, poiché la richiesta di revoca del sequestro sollevata in data 5.6.2008 con incidente di esecuzione era stata avanzata per motivi del tutto infondati. е Nel merito, il provvedimento della Corte d'appello è adeguatamente motivato ed è inammissibile il denunciato vizio di illogicità della motivazione del decreto. L'art.
3-ter della legge 575/1965 dispone che le impugnazioni contro i provvedimenti emessi a norma degli artt.
2-ter e 3-bis sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 4 della legge 1423/1956. L'art. 4 undicesimo comma della predetta legge ammette il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello solo per violazione di legge, e quindi il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione non può estendersi al controllo dell'iter giustificativo della decisione. Nel procedimento di prevenzione, in sede di legittimità, non è quindi deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, al punto da non potersi comprendere le ragioni che hanno giustificato la decisione sulla misura;
ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Solo in tali casi può ravvisarsi violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo sancito dall'art. 4/10 legge n. 1423 del 1956 di provvedere con decreto motivato (V. Corte Costituzionale, 5.11.2004 n. 321; Cass. Sez. I sent. N. 544 del 21.1.1999, Rv. 212946; Cass. Sez. II sent. n. 703 del 3.2.2000, Rv. 215556; Cass. Sez. VI sent. n. 35044 dell'8.3.2007, Rv. 237277; Cass. Sez. V sent. n. 19598 dell'8.4.2010, Rv. 247514). Nel caso in esame, come si è già osservato, la motivazione della Corte d'appello con riguardo al merito non ha affatto quei caratteri di incoerenza e illogicità che la potrebbero assimilare ad una motivazione apparente, e quindi inesistente. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva formulata nell'udienza del 6 marzo 2012 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma in data 20 marzo 2012 Il consigliere estensore Il Presidente Luigi Pietro Caiazzo Severo Chieffi 1 сем Maries DEPOSITATA ÎN-CANCELLERIA 21 SET. 2012 5 IL CANCELLIERE