Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale (il quale, peraltro, può essere assistito dai crismi richiesti per farne un atto amministrativo valido ed efficace ovvero può anche essere carente delle formalità e dei controlli richiesti, come nel caso in cui l'organo di controllo lo annulli), oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9690 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente relatore -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE IO FR, TO ME, nella qualità di titolari e legali rappresentanti della ditta RIDENTOUR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51/3, presso l'avvocato ENNIO LUPONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati ME CONSERVA, MICHELE RAINONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso l'avvocato A. POMPONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato FR DE SIATI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 676/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 17/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cipriani, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14 settembre 1979 la agenzia turistica "OU" di De IO ES e AP NI convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari, la Regione Puglia perché fosse condannata al pagamento della somma di L.
2.798.725 oltre interessi e spese di lite, a saldo della fattura n.65 del 24 giugno 1977, emessa da essa attrice, che aveva anticipate le spese per la organizzazione di una cerimonia, tenutasi il 23 maggio di quello stesso anno, presso l'Hotel Palace di Bari, per la presentazione del libro del prof. Meale intitolato "Ordinamento ed organizzazione delle Regioni di diritto comune", e ciò, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'Assessorato Regionale agli Affari Generali di Bari in data 23 maggio 1987
La Regione Puglia, nel costituirsi ritualmente in giudizio, chiese il rigetto della domanda deducendo l'infondatezza della pretesa azionata in quanto l'Assessorato indicato non aveva conferito alcun incarico rituale.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice, in via gradata, richiese che la Regione Puglia fosse condannata al pagamento della somma richiesta ex art.2041 cod. civ., oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, essendosi la stessa arricchita in maniera ingiustificata delle prestazioni e dei pagamenti effettuati da essa istante.
Con sentenza n.2335 del 18 luglio 1984 il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese di causa. Tale decisione, appellata dalla OU con atto del 20 febbraio 1985, è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n.28 dell'11.1.1987. Con ricorso dell'11 marzo 1988 la soccombente ricorreva per Cassazione, deducendo due distinti motivi di doglianza, il secondo dei quali, relativo alla domanda di arricchimento senza causa, rigettata per l'inesistenza di un qualsiasi vantaggio da parte della Regione tra i cui fini istituzionali non rientra l'organizzazione di cerimonie per la diffusione di pubblicazioni, è stata accolta da questa Corte, con sentenza n. 9682 del 20 agosto 1992, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte territoriale di Bari. Con atto notificato alla Regione Puglia il 15 febbraio 1993, la OU ha riassunto il giudizio chiedendo l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma di L.
2.798.725 a titolo di indebito arricchimento oltre interessi compensativi, svalutazione monetaria e spese dei vari giudizi.
Costituendosi con comparsa del 26 marzo 1993, la Regione Puglia ha chiesto che l'indennizzo fosse limitato a L.
1.000.000 con gli interessi ed il danno da svalutazione monetaria.
Con sentenza del 17 ottobrel.995 la Corte d'Appello di Bari, in sede di rinvio, ha accolto l'appello nei limiti di L. 1.000.000, che quale debito di valore ascende a L. 5.180.000, oltre gli interessi legali, con compensazione delle spese. Secondo la sentenza di rinvio sussiste il riconoscimento, da parte della Regione Puglia, della utilitas della prestazione resa dall'impresa sufficiente a dare ingresso all'azione di indebito arricchimento, giusta la delibera di spesa n.7224, adottata dalla Giunta Regionale il 5 luglio 1982, ma non approvata dall'organo di controllo. Nel merito l'entità della diminuzione patrimoniale è stata quantificata in L.
1.000.000. Avverso questa decisione ricorre la agenzia turistica "OU" sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Regione Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi del proposto ricorso da esaminare congiuntamente in quanto connessi, si censura l'impugnata sentenza, che in sede di rinvio aveva il compito di accertare se fosse intervenuto il fatto oggettivo del riconoscimento dell'utilitas, in quanto pur avendo accertato la sussistenza dell'ingiustificato arricchimento, in ordine all'an debeatur, ha poi operato un'inammissibile distinzione tra gli addendi della spesa, nella sua globalità riconosciuta.
La censura è fondata.
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. presuppone non solo il fatto materiale della esecuzione dell'opera o della prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilità della predetta opera o prestazione. Tale riconoscimento, che può essere esplicito, con atto formale, o implicito, mediante l'utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dal suoi organi rappresentativi. Ne consegue con riferimento all'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., l'esigenza di un riconoscimento, da parte dell'amministrazione, dell'utilitas dell'opera o della prestazione di cui l'attore deduce aver essa beneficiato, non presuppone affatto che quest'ultima abbia riconosciuto l'utilitas con un atto assistito dai crismi richiesti per farne un atto amministrativo valido ed efficace, ben potendo il riconoscimento essere implicito o contenuto in un atto carente delle formalità e controlli richiesti. In applicazione del surriferito principio la sentenza di merito inutilmente si sofferma sulla mancata approvazione in sede di controllo della delibera di riconoscimento dell'utilitas da parte della Regione, per essere stato il relativo atto amministrativo annullato dal CO (Cass., sez. II, 23.5.1995, n. 5638; Cass. sez. III, 8.7.1994, n. 6467; Cass., sez. II, 17.3.1994, n. 2544). In definitiva, secondo una giurisprudenza consolidata, l'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma è necessario che questo abbia riconosciuto tale utilità o in maniera esplicita con atto formale o in modo implicito mediante l'utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dai suoi organi rappresentativi. In ogni caso è necessaria, perché il riconoscimento possa assurgere ad elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, una effettiva utilizzazione della prestazione che integri il requisito obiettivo del l'arricchimento, inteso come vantaggio patrimoniale oggettivamente accertabile. Tanto premesso in ordine all'an debeatur, del tutte inconsistente si presenta la motivazione della sentenza di merito che in sede di rinvio ha liquidato "con cauta valutazione" solo alcune spese, escludendo l'utile di impresa ed operando una scissione nell'ambito del quantum fatturato. La tesi contrasta con l'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui la regione, che abbia accettato, riconoscendone l'utilità, una fornitura effettuata da un imprenditore in difetto di valido contratto, deve l'indennizzo per indebito arricchimento, comprensivo di tutte le spese sopportate per la fornitura e del mancato guadagno (Cass., sez. I, 5.6.1997, n. 5021). Ne vale opporre che l'entità dell'indennizzo deve corrispondere alla diminuzione patrimoniale sofferta dal creditore, nei limiti dell'arricchimento conseguito dal debitore, sicché non va determinato nella somma corrispondente al prezzo fatturato delle merci fornite, così confondendo l'azione di arricchimento con quella di adempimento contrattuale.
Infatti, l'art. 2041 c. c. prevede che l'indennità per indebito arricchimento sia liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito. Deve peraltro rilevarsi che, nel caso di forniture di merci effettuate, come nel caso di specie, da un imprenditore in favore di un ente pubblico, in assenza di un valido contratto, la diminuzione patrimoniale subita dall'imprenditore non è costituita - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - dal solo costo d'acquisto dei servizi forniti. L'impoverimento dell'imprenditore è costituito innanzitutto da ogni genere di spese affrontate per effettuare le forniture, senza che possa distinguersi tra costo d'acquisto delle merci, quota parte delle spese generali destinate ad essere ammortizzate con la loro vendita, imposte corrisposte in relazione alle forniture effettuate e costi di realizzazione del servizio o di consegna delle merci.
Trattasi, infatti, di esborsi sicuramente effettivi, destinati ad essere recuperati attraverso il prezzo di vendita delle merci o dei servizi che, concorrono a determinarlo, cosicché, in assenza di un valido contratto che consenta di percepire detto prezzo, l'imprenditore subisce una diminuzione patrimoniale che ricomprende singolarmente e complessivamente tutti tali costi. Quanto alla computabilità nella "diminuzione patrimoniale" del profitto dell'imprenditore, questa corte si è già espressa al riguardo (Cass., sez. I, 5.6.1997, n. 5021; Cass. 12 aprile 1995, n. 4192), affermando che tale profitto vi rientra. Vero è, infatti che l'art. 2041 c.c., prevedendo l'indennizzabilità della "diminuzione patrimoniale" subita, se interpretato in senso letterale potrebbe indurre all'esclusione della sua indennizzabilità, ma deve ritenersi, in conformità con l'orientamento prevalente in dottrina, che la ratio dell'istituto implichi un'interpretazione estensiva della formula "diminuzione patrimoniale", comprensiva anche di esso. La ratio dell'azione di arricchimento è quella di evitare che un soggetto ottenga, senza causa, un incremento patrimoniale in danno di un altro soggetto. Ne deriva che l'incremento patrimoniale deve esser eliminato nei limiti del pregiudizio subito da chi ha effettuato la prestazione priva di causa, attraverso la corresponsione a quest'ultimo di un indennizzo il cui ammontare non può superare la misura dell'arricchimento dell'accipiens. Pertanto, in relazione a tale ratio, deve ritenersi che costituisce diminuzione patrimoniale, a norma dell'art. 2041, ogni perdita economica del soggetto a svantaggio del quale l'accipiens si è arricchito, con la conseguenza che anche il mancato guadagno per utile d'impresa connesso a prestazioni erogate sine causa costituisce perdita patrimoniale indennizzabile ex art. 2041 c.c. Ne deriva che, in caso di alienazione di merci in base a contratto invalido o non confermato, la perdita patrimoniale dell'alienante può presumersi coincidente, ove - come nel caso di specie - siano state emesse fatture, con il prezzo fatturato e non percepito, normalmente comprensivo della somma dei costi e del profitto atteso, dovendosi tenere conto che l'emissione delle fatture, a norma della l. n. 633 del 1972, è obbligatoria a seguito della consegna dei beni (art. 6 e 21); che tale legge impone l'indicazione nelle fatture, quale base imponibile ai fini dell'Iva, dei corrispettivi dovuti (art. 13); che sono previste (art. 50) sanzioni penali in relazione all'emissione di fatture con l'indicazione di corrispettivi superiori a quelli dovuti. La perdita, naturalmente, può non coincidere con il vantaggio patrimoniale dell'accipiens, che è dato dal valore di mercato di merci o servizi, cioè dal prezzo normalmente praticato nella stessa zona, per merci e servizi dello stesso tipo, in relazione a prestazioni analoghe a quelle ricevute per quantità, qualità e contenuto accessorio. Consegue da quanto precede che, a norma dell'art. 2041 c.c., è dovuta a titolo d'indebito arricchimento la minor somma tra la perdita patrimoniale subita da chi abbia fornito le merci e il vantaggio patrimoniale dell'accipiens, costituito dal valore di mercato, nella specie dei servizi richiesti ed effettuati, determinati nel modo su detto: valori che, pertanto, possono coincidere, ove il prezzo fatturato sia quello di mercato. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo relativo alle spese. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Bari, provvederà anche sulle spese sia di merito che di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 5 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 1999