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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI TI, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 607/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione del silenzio rigetto dell'Agenzia delle Dogane avverso l'istanza di rimborso, per € € 7,161,99, dell'addizionale sulla fornitura di energia elettrica corrisposta dall'istante Resistente_1 S.p.A., negli anni 2010 – 2011, alla propria fornitrice Società_1
Più in particolare, la richiesta di rimborso ha ad oggetto l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511 del 1988 ed addebitata in rivalsa dal fornitore al consumatore, indebitamente versata in virtù del contrasto della norma interna con il diritto dell'Unione
Europea, ed in particolare con la Direttiva n. 2008/118/CE.
La sentenza di primo grado riteneva la legittimazione straordinaria dell'istante in relazione all'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese della fornitrice Società_1, circostanza che avrebbe reso
“oltremodo gravosa” l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore (requisito previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità), e qualificava l'azione come ordinaria ripetizione soggetta alla prescrizione decennale e non al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del Testo unico sulle accise.
Accoglieva, quindi, il ricorso con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Appella Agenzia delle Dogane sulla base delle seguenti argomentazioni:
- Assenza di legittimazione straordinaria in capo al consumatore finale: ricostruito il quadro normativo della legittimazione ad agire (in termini ordinari, azione di ripetizione del fornitore nei confronti dell'Agenzia e del consumatore nei confronti del primo), l'Agenzia ritiene che la parte non abbia dato prova dell'impossibilità di rivalersi nei confronti della propria controparte contrattuale (anche, al limite, nei confronti dei soci). D'altra parte, osserva l'Agenzia, se la Resistente_1 avesse agito tempestivamente, avrebbe potuto farlo ben prima dell'estinzione del proprio fornitore (avvenuta nel 2017);
- Applicabilità del termine di decadenza biennale previsto dall'articolo 14 del TUA;
- Insussistenza di alcuna incompatibilità prima dell'1.4.2010, atteso che la Direttiva 2008/118/CE è stata recepita con D.lgs. n. 48/2010, appunto entrato in vigore il 1° aprile 2010, conformemente a quanto previsto dall'art 48 della Direttiva medesima che testualmente recita: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”.
Resiste la Resistente_1 S.p.A. citando la giurisprudenza di legittimità più recente e prendendo puntuale posizione sulle argomentazioni svolte dall'appellante.
In vista dell'udienza di discussione l'appellante ha depositato ulteriore memoria.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. La prima questione da esaminare attiene alla legittimazione straordinaria dell'odierna resistente atteso.
2.1 Giova premettere che la presente controversia riguarda la restituzione di quanto versato dal consumatore di energia elettrica al proprio fornitore in relazione all'addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511 del 1988, norma in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/
CE (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 15198 del 4 giugno 2019, Rv. 654134-01; CGUE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 e segg.) e su cui, al fine di evitare una procedura di infrazione, è successivamente intervenuto il legislatore con il d.lgs. n. 68 del 2001, il cui art. 18, comma
5, ha soppresso la menzionata addizionale.
In presenza di tributi incompatibili con il diritto comunitario, è onere di ogni Stato, nella sua autonomia quanto alle modalità, procedere al rimborso di quanto indebitamente percepito: con la precisazione, peraltro, che tale autonomia trova ovviamente limite nell'effettività del rimborso (cfr. CGUE, 17 giugno
2004, Recheio - Cash & Carry, C-30/02, punto 17, e CGUE, 6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, punto
17).
2.2 La stessa giurisprudenza comunitaria ha quindi precisato che nei casi di impossibilità o eccessiva difficoltà per il consumatore finale di ottenere detto rimborso dal fornitore (nel caso, ad esempio, in cui quest'ultimo si trovi in stato di insolvenza), il principio di effettività esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato membro interessato (CGUE, C-35/05, cit., punto 41; CGUE, 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, punto 53). È questo il principio applicato, nello specifico, dai giudici di prime cure, come da giurisprudenza di legittimità consolidata (si rimanda, quanto alla citazione, alla sentenza di primo grado).
2.3 Ciò significa che, se ordinariamente legittimato attivo a chiedere la restituzione del tributo è il soggetto che l'ha corrisposto, e quindi il fornitore di energia, eccezionalmente il consumatore finale (su cui il fornitore ha spostato il costo dell'addizionale) può chiedere la restituzione direttamente all'Amministrazione finanziaria, qualora ciò si renda necessario a garanzia dell'effettività di tale restituzione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 29980/2019; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 27099/2019;
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 14200/2019).
2.4 Su questo quadro consolidato è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C-316/22 che impone di rimeditare quanto sopra esposto.
I Giudici comunitari, infatti, hanno ricordato e ribadito il difetto di efficacia orizzontale di una direttiva non self-executing e non attuata (fonte, al limite, di un diritto al risarcimento del danno), affermando, quindi, che “i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana” (punti 36 e 37).
2.5 Tale pronuncia ha come immediata conseguenza la piena legittimazione attiva del consumatore ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, senza che sia necessario ulteriormente indagare la posizione del fornitore al fine di dimostrare “l'eccessiva onerosità” di agire nei confronti di quest'ultimo.
In questo senso, applicazione di tale principio si trova nell'ordinanza della Suprema Corte n. 9450/2025, secondo cui “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto unionale, può agire nei confronti dell'erario, in forza del principio di effettività, mediante la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., senza necessità di provare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata”.
2.6 Tuttavia, si deve ancora ricordare la circostanza che l'articolo 6 del d.l. n. 511 del 1988
(contenente l'addizionale in esame), già abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025.
La declaratoria di incostituzionalità, che ha efficacia ex tunc, ha determinato il venir meno, ab origine, del titolo del versamento del consumatore al fornitore, con conseguente pieno riconoscimento della legittimazione all'azione del consumatore nei confronti del fornitore stesso e, quale ulteriore conseguenza, reviviscenza dei limiti di legittimazione straordinaria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
2.7 In sostanza, se la pronuncia della Corte di Giustizia determinava l'automatica legittimazione del consumatore ad agire in ripetizione nei confronti dell'Agenzia (stante l'impossibilità di agire nei confronti del proprio fornitore), la successiva declaratoria di incostituzionalità della norma disciplinante l'addizionale, privando di titolo il versamento della quota parte di corrispettivo, ha nuovamente aperto all'ordinaria azione di ripetizione all'interno del sinallagma contrattuale, rimettendo all'alveo di eccezionalità l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato.
2.8 Cionondimeno, a conclusione della ricostruzione in diritto sopra svolta, e ricordato che l'accertamento in punto di fatto è imposto dalla considerazione che la legittimazione, quale condizione dell'azione, deve sussistere per tutto il corso del giudizio, questo Collegio non può che concordare con quanto ritenuto dai giudici di prime cure, essendo certamente “oltremodo gravoso” agire nei confronti di una persona giuridica estinta.
E' ben vero che residuerebbe la possibilità di agire nei confronti dei soci (ma sempre nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione), ma resta il fatto che il soggetto giuridico fornitore non è più esistente e che un'equa comparazione di interessi, in presenza della percezione di una somma indebita, impone di ritenere più che giustificata l'azione della Resistente_1 direttamente nei confronti del prenditore dell'indebito.
3. Sotto altro profilo, l'appellante invoca l'applicabilità del termine di decadenza biennale, previsto dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a mente del quale “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”.
3.1 L'eccezione non ha pregio e stupisce la sua proposizione atteso che nell'atto di appello è la stessa Agenzia ad illustrare, invero correttamente, come i rapporti fornitore Stato e consumatore fornitore siano ontologicamente diversi, essendo solo il primo caratterizzato dal versamento di un tributo, che poi viene ribaltato sul consumatore finale perdendo tale connotazione e risolvendosi in una mera componente del corrispettivo.
In sostanza, quindi, l'Agenzia ricorda che “il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il prodotto e ad esso resta estraneo il consumatore finale” e che “i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico di somministrazione”.
3.2 Quanto affermato dall'Agenzia, in termini di autonomia della posizione del consumatore finale rispetto alla natura di tributo che interessa unicamente il rapporto fornitore – Stato, conduce ragionevolmente a configurare l'azione del consumatore in termini di ordinaria azione di ripetizione indebito, con applicazione del solo termine di prescrizione decennale.
La già citata ordinanza n. 9450 ha ribadito un principio ormai consolidato: “il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto unionale, può agire nei confronti dell'erario, in forza del principio di effettività, mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., assoggettata al termine di prescrizione ordinaria e non a quello decadenziale ex art. 14, comma 2, TUA”.
4. Infondata, infine, la domanda subordinata svolta dall'Agenzia e volta a limitare l'eventuale rimborso al periodo successivo l'aprile 2010. Ciò in quanto, osserva l'Agenzia, la stessa Direttiva
2008/118/CE prevedeva l'obbligo degli Stati di attuarla a far data dal 1° aprile 2010.
Anche tale questione è già stata affrontata e risolta, con motivazioni assolutamente condivisibili, dalla
Suprema Corte.
4.1 Al fine di comprendere la questione, è necessario ricordare che secondo il diritto unionale, una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia rispondente a una o più finalità specifiche, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (Corte di Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di
Giustizia UE, 9 marzo 2000, C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di Giustizia UE,
27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
La giurisprudenza di legittimità “ha quindi più volte precisato che le addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dal legislatore interno, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva
2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, sicchè l'art 6, comma 2,
d.l. n. 511 del 1988, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con esso” (Cass. n. 12142/2022 e precedenti ivi richiamati).
4.2 Ciò posto, come ricordato dall'Agenzia, prima della Direttiva 2008/118, con la Direttiva 2003/96/
CE (art. 3), il regime delle accise, dettato dalla Direttiva 92/12/Cee, era stato ampliato ai prodotti energetici e dell'elettricità.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la limitazione finalistica alla previsione di ulteriori tributi era già prevista nella Direttiva n. 92 (art. 3, comma 2, “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche”), così potendosi estendere i profili di assoluta incompatibilità successivamente sollevati solo con riferimento alla Direttiva n. 200/118/
CE (in questo senso, per annualità fino al 2004, cfr. Cass. n. 12142/2022 cit.).
4.3 Esistendo, quindi, i menzionati profili di incompatibilità già prima della Direttiva del 2008, la domanda subordinata dell'Agenzia va respinta.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Dogane. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre ad Iva, Cpa e spese generali.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI TI, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 607/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione del silenzio rigetto dell'Agenzia delle Dogane avverso l'istanza di rimborso, per € € 7,161,99, dell'addizionale sulla fornitura di energia elettrica corrisposta dall'istante Resistente_1 S.p.A., negli anni 2010 – 2011, alla propria fornitrice Società_1
Più in particolare, la richiesta di rimborso ha ad oggetto l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511 del 1988 ed addebitata in rivalsa dal fornitore al consumatore, indebitamente versata in virtù del contrasto della norma interna con il diritto dell'Unione
Europea, ed in particolare con la Direttiva n. 2008/118/CE.
La sentenza di primo grado riteneva la legittimazione straordinaria dell'istante in relazione all'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese della fornitrice Società_1, circostanza che avrebbe reso
“oltremodo gravosa” l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore (requisito previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità), e qualificava l'azione come ordinaria ripetizione soggetta alla prescrizione decennale e non al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del Testo unico sulle accise.
Accoglieva, quindi, il ricorso con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Appella Agenzia delle Dogane sulla base delle seguenti argomentazioni:
- Assenza di legittimazione straordinaria in capo al consumatore finale: ricostruito il quadro normativo della legittimazione ad agire (in termini ordinari, azione di ripetizione del fornitore nei confronti dell'Agenzia e del consumatore nei confronti del primo), l'Agenzia ritiene che la parte non abbia dato prova dell'impossibilità di rivalersi nei confronti della propria controparte contrattuale (anche, al limite, nei confronti dei soci). D'altra parte, osserva l'Agenzia, se la Resistente_1 avesse agito tempestivamente, avrebbe potuto farlo ben prima dell'estinzione del proprio fornitore (avvenuta nel 2017);
- Applicabilità del termine di decadenza biennale previsto dall'articolo 14 del TUA;
- Insussistenza di alcuna incompatibilità prima dell'1.4.2010, atteso che la Direttiva 2008/118/CE è stata recepita con D.lgs. n. 48/2010, appunto entrato in vigore il 1° aprile 2010, conformemente a quanto previsto dall'art 48 della Direttiva medesima che testualmente recita: “Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010”.
Resiste la Resistente_1 S.p.A. citando la giurisprudenza di legittimità più recente e prendendo puntuale posizione sulle argomentazioni svolte dall'appellante.
In vista dell'udienza di discussione l'appellante ha depositato ulteriore memoria.
All'udienza del 10 febbraio 2026 le parti hanno discusso la causa richiamando il contenuto dei propri atti introduttivi. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
2. La prima questione da esaminare attiene alla legittimazione straordinaria dell'odierna resistente atteso.
2.1 Giova premettere che la presente controversia riguarda la restituzione di quanto versato dal consumatore di energia elettrica al proprio fornitore in relazione all'addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511 del 1988, norma in contrasto con la Direttiva n. 2008/118/
CE (sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 15198 del 4 giugno 2019, Rv. 654134-01; CGUE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 e segg.) e su cui, al fine di evitare una procedura di infrazione, è successivamente intervenuto il legislatore con il d.lgs. n. 68 del 2001, il cui art. 18, comma
5, ha soppresso la menzionata addizionale.
In presenza di tributi incompatibili con il diritto comunitario, è onere di ogni Stato, nella sua autonomia quanto alle modalità, procedere al rimborso di quanto indebitamente percepito: con la precisazione, peraltro, che tale autonomia trova ovviamente limite nell'effettività del rimborso (cfr. CGUE, 17 giugno
2004, Recheio - Cash & Carry, C-30/02, punto 17, e CGUE, 6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, punto
17).
2.2 La stessa giurisprudenza comunitaria ha quindi precisato che nei casi di impossibilità o eccessiva difficoltà per il consumatore finale di ottenere detto rimborso dal fornitore (nel caso, ad esempio, in cui quest'ultimo si trovi in stato di insolvenza), il principio di effettività esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato membro interessato (CGUE, C-35/05, cit., punto 41; CGUE, 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, punto 53). È questo il principio applicato, nello specifico, dai giudici di prime cure, come da giurisprudenza di legittimità consolidata (si rimanda, quanto alla citazione, alla sentenza di primo grado).
2.3 Ciò significa che, se ordinariamente legittimato attivo a chiedere la restituzione del tributo è il soggetto che l'ha corrisposto, e quindi il fornitore di energia, eccezionalmente il consumatore finale (su cui il fornitore ha spostato il costo dell'addizionale) può chiedere la restituzione direttamente all'Amministrazione finanziaria, qualora ciò si renda necessario a garanzia dell'effettività di tale restituzione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 29980/2019; Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 27099/2019;
Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 14200/2019).
2.4 Su questo quadro consolidato è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C-316/22 che impone di rimeditare quanto sopra esposto.
I Giudici comunitari, infatti, hanno ricordato e ribadito il difetto di efficacia orizzontale di una direttiva non self-executing e non attuata (fonte, al limite, di un diritto al risarcimento del danno), affermando, quindi, che “i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana” (punti 36 e 37).
2.5 Tale pronuncia ha come immediata conseguenza la piena legittimazione attiva del consumatore ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, senza che sia necessario ulteriormente indagare la posizione del fornitore al fine di dimostrare “l'eccessiva onerosità” di agire nei confronti di quest'ultimo.
In questo senso, applicazione di tale principio si trova nell'ordinanza della Suprema Corte n. 9450/2025, secondo cui “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto unionale, può agire nei confronti dell'erario, in forza del principio di effettività, mediante la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., senza necessità di provare l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione nei riguardi del fornitore, dovute alla condizione soggettiva di quest'ultimo, giacché detta azione risulta già preclusa in base al principio secondo cui non può aversi, nei rapporti tra privati, efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva unionale non attuata”.
2.6 Tuttavia, si deve ancora ricordare la circostanza che l'articolo 6 del d.l. n. 511 del 1988
(contenente l'addizionale in esame), già abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025.
La declaratoria di incostituzionalità, che ha efficacia ex tunc, ha determinato il venir meno, ab origine, del titolo del versamento del consumatore al fornitore, con conseguente pieno riconoscimento della legittimazione all'azione del consumatore nei confronti del fornitore stesso e, quale ulteriore conseguenza, reviviscenza dei limiti di legittimazione straordinaria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
2.7 In sostanza, se la pronuncia della Corte di Giustizia determinava l'automatica legittimazione del consumatore ad agire in ripetizione nei confronti dell'Agenzia (stante l'impossibilità di agire nei confronti del proprio fornitore), la successiva declaratoria di incostituzionalità della norma disciplinante l'addizionale, privando di titolo il versamento della quota parte di corrispettivo, ha nuovamente aperto all'ordinaria azione di ripetizione all'interno del sinallagma contrattuale, rimettendo all'alveo di eccezionalità l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato.
2.8 Cionondimeno, a conclusione della ricostruzione in diritto sopra svolta, e ricordato che l'accertamento in punto di fatto è imposto dalla considerazione che la legittimazione, quale condizione dell'azione, deve sussistere per tutto il corso del giudizio, questo Collegio non può che concordare con quanto ritenuto dai giudici di prime cure, essendo certamente “oltremodo gravoso” agire nei confronti di una persona giuridica estinta.
E' ben vero che residuerebbe la possibilità di agire nei confronti dei soci (ma sempre nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione), ma resta il fatto che il soggetto giuridico fornitore non è più esistente e che un'equa comparazione di interessi, in presenza della percezione di una somma indebita, impone di ritenere più che giustificata l'azione della Resistente_1 direttamente nei confronti del prenditore dell'indebito.
3. Sotto altro profilo, l'appellante invoca l'applicabilità del termine di decadenza biennale, previsto dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a mente del quale “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”.
3.1 L'eccezione non ha pregio e stupisce la sua proposizione atteso che nell'atto di appello è la stessa Agenzia ad illustrare, invero correttamente, come i rapporti fornitore Stato e consumatore fornitore siano ontologicamente diversi, essendo solo il primo caratterizzato dal versamento di un tributo, che poi viene ribaltato sul consumatore finale perdendo tale connotazione e risolvendosi in una mera componente del corrispettivo.
In sostanza, quindi, l'Agenzia ricorda che “il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il prodotto e ad esso resta estraneo il consumatore finale” e che “i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico di somministrazione”.
3.2 Quanto affermato dall'Agenzia, in termini di autonomia della posizione del consumatore finale rispetto alla natura di tributo che interessa unicamente il rapporto fornitore – Stato, conduce ragionevolmente a configurare l'azione del consumatore in termini di ordinaria azione di ripetizione indebito, con applicazione del solo termine di prescrizione decennale.
La già citata ordinanza n. 9450 ha ribadito un principio ormai consolidato: “il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto unionale, può agire nei confronti dell'erario, in forza del principio di effettività, mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., assoggettata al termine di prescrizione ordinaria e non a quello decadenziale ex art. 14, comma 2, TUA”.
4. Infondata, infine, la domanda subordinata svolta dall'Agenzia e volta a limitare l'eventuale rimborso al periodo successivo l'aprile 2010. Ciò in quanto, osserva l'Agenzia, la stessa Direttiva
2008/118/CE prevedeva l'obbligo degli Stati di attuarla a far data dal 1° aprile 2010.
Anche tale questione è già stata affrontata e risolta, con motivazioni assolutamente condivisibili, dalla
Suprema Corte.
4.1 Al fine di comprendere la questione, è necessario ricordare che secondo il diritto unionale, una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, già colpito dalle accise armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia rispondente a una o più finalità specifiche, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (Corte di Giustizia UE, 24 febbraio 2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; Corte di
Giustizia UE, 9 marzo 2000, C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; Corte di Giustizia UE,
27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
La giurisprudenza di legittimità “ha quindi più volte precisato che le addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dal legislatore interno, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva
2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, sicchè l'art 6, comma 2,
d.l. n. 511 del 1988, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con esso” (Cass. n. 12142/2022 e precedenti ivi richiamati).
4.2 Ciò posto, come ricordato dall'Agenzia, prima della Direttiva 2008/118, con la Direttiva 2003/96/
CE (art. 3), il regime delle accise, dettato dalla Direttiva 92/12/Cee, era stato ampliato ai prodotti energetici e dell'elettricità.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la limitazione finalistica alla previsione di ulteriori tributi era già prevista nella Direttiva n. 92 (art. 3, comma 2, “I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche”), così potendosi estendere i profili di assoluta incompatibilità successivamente sollevati solo con riferimento alla Direttiva n. 200/118/
CE (in questo senso, per annualità fino al 2004, cfr. Cass. n. 12142/2022 cit.).
4.3 Esistendo, quindi, i menzionati profili di incompatibilità già prima della Direttiva del 2008, la domanda subordinata dell'Agenzia va respinta.
La spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Agenzia delle Dogane. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre ad Iva, Cpa e spese generali.