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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 3141/2022 r.g.
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3141/2022 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coratella, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso in opposizione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico del difensore Avv. Claudio Coratella
OPPONENTE, ATTRICE nei confronti di in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Nasini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento esecutivo, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri dei Lager 65 presso il difensore Avv. Agata Nasini
OPPOSTA, CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale adìto, per le ragioni indicate in narrativa e disattesa ogni contraria istanza e deduzione:
• In via principale:
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e, conseguentemente, del titolo esecutivo e del precetto, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alla parte opposta in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto ed estinta la procedura esecutiva, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari.
• In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto che l'erogazione del mutuo in favore dell'opponente si sia verificata, accertare e dichiarare la sussistenza dell'usura soggettiva nel contratto di mutuo fondiario del 16 settembre 2010, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., accertare e dichiarare che nessun interesse è dovuto dalla Sig.ra alla parte Pt_1 opposta in relazione al contratto di mutuo per cui è causa;
Con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre oneri di legge.”
pagina 1 di 5 PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la validità ed efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. D.Lgs. n. 385/93, stipulato in data 16.09.2010 a Roma, con atto a rogito del Notaio Dott. di Roma, Rep. 16.114/Racc. 9.131, nonché dell'atto di precetto notificato Persona_1 in data 20.10.2020 alla sig.ra e del conseguente atto di pignoramento Parte_1 immobiliare, notificato in data 07.01.2021 alla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della , non in Controparte_1 proprio ma nella sua qualità di mandataria di “ , in quanto infondate in fatto ed Controparte_2 in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, premetteva: Parte_1 di aver proposto con ricorso ex art. 615 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 13/2021, per mezzo della quale aveva chiesto:
• che venisse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, costituito da contratto di mutuo fondiario dalla stessa sottoscritto nel 2010 con;
Controparte_3
• che venisse dichiarata la nullità del suddetto mutuo fondiario, in quanto lo stesso era, a parere dell'opponente, nullo per carenza di traditio e comunque per carenza di natura fondiaria dello stesso, nonché per violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza sussistente in capo all'istituto di credito erogante, e in ogni caso connotato da usura soggettiva;
• che venisse accertato che, a causa della nullità del mutuo, il credito azionato era inesistente e pertanto l'opponente nulla doveva, con conseguente inefficacia del pignoramento introdotto dal creditore procedente.
L'opponente spiegava che il G.E., all'esito dell'udienza del 5.4.2022, aveva rigettato la richiesta di sospensione, assegnando termine di tre mesi per introdurre il giudizio di merito, e che pertanto la stessa conveniva innanzi al presente Tribunale , non in proprio ma nella qualità di Controparte_1 mandataria della unipersonale (d'ora innanzi, ”), per veder Parte_2 CP_2 accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la , non in proprio ma nella qualità di mandataria di Controparte_1
, contestando l'atto di citazione avversario e chiedendo che venissero accolte le conclusioni da CP_2 essa formulata.
All'udienza del 3.11.2023, i difensori delle parti si riportavano ai propri atti e chiedevano i termini di cui all'art. 183 cpc. La causa veniva istruita documentalmente, avendo il giudice istruttore rigettato, con provvedimento del 28.3.2024, le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Per la precisazione delle conclusioni veniva fissata l'udienza dell'11.7.2024 (svoltasi a mezzo di trattazione cartolare), a seguito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
***
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata.
pagina 2 di 5 1. Preliminarmente occorre osservare che con le memorie di trattazione del 10 luglio 2024 parte opponente ha sollevato la questione inerente la mancata prova dell'effettiva cessione del credito oggetto di causa in favore dell'opposta , nonché l'omessa iscrizione della mandataria CP_2 CP_1 nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
[...]
Tale eccezione - peraltro introdotta in modo piuttosto succinto - appare tuttavia sprovvista di fondamento per un duplice ordine di ragioni.
In primis, la cessione del credito al creditore procedente (cioè ad , essendo CP_2 Controparte_1 mandataria di quest'ultima) risulta sufficientemente provato dal doc. 3 di parte opposta, vale a dire l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.6.2018, il quale contiene un'identificazione precisa e dettagliata dei crediti oggetto di cessione, tale da poter desumere senza margine di errore che vi rientri anche quello che il Credito Valtellinese vantava nei confronti dell'odierna opponente. Né possono esservi dubbi circa il passaggio di titolarità del suddetto credito da al Credito Valtellinese, dal Controparte_3 momento che - anche a non voler considerare fatti notori le vicende successorie che hanno interessato le due banche - lo stesso allegato 6 del fascicolo dell'opponente dimostra come la raccomandata di revoca degli affidamenti sia stata spedita dal Credito Valtellinese. Pertanto non possono sussistere dubbi circa l'effettiva titolarità del credito azionato in capo ad . CP_2
Quanto invece alla mancata iscrizione della mandataria all'albo di cui all'art. 106 Controparte_1 TUB, questo Tribunale ha più volte affermato di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella motivazione della sentenza n.7243/2024, a mente della quale: «Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici».
2. Quanto alla prima contestazione avanzata in atto di citazione, diretta a veder affermare la nullità del precetto e del titolo esecutivo, l'opponente ha sostenuto che la somma oggetto del contratto di mutuo fondiario non sia mai stata effettivamente a lei consegnata, né al momento della stipula né in sede di svincolo, con la conseguenza che - stante la nota natura reale del mutuo - lo stesso non si sarebbe perfezionato, così facendo venir meno le ragioni di credito della banca nonché, appunto, la validità del titolo esecutivo azionato.
Tale argomentazione appare tuttavia contraddetta dalla previsione di cui all'art.
1.2 del predetto contratto di mutuo, nel quale si legge che “La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”. Come noto, infatti, la traditio si realizza allorché la somma venga posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, senza che sia necessario un passaggio materiale, attestato, ad esempio, da un assegno (che peraltro nel caso di specie potrebbe anche esservi stato, dal momento che il notaio - essendosi qui in ambito diverso rispetto alla cessione di immobili - non aveva l'obbligo di annotarne gli estremi). Pertanto ai fini della regolare costituzione del mutuo era necessario e sufficiente che la somma erogata entrasse nella disponibilità della sig.ra e prova che tale messa a disposizione vi è stata è data appunto dalla quietanza Pt_1 contenuta nel contratto di mutuo sottoscritto da (dichiarazione, peraltro, ricevuta in atto Pt_1 pubblico e dunque facente fede fino a querela di falso, che non risulta esservi stata).
pagina 3 di 5 3. Infondata appare altresì la seconda contestazione, volta a sostenere la carenza di natura fondiaria del mutuo in oggetto. L'opponente muove da quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20896/2019 per affermare che, se anche venisse dimostrata l'avvenuta traditio, il mutuo andrebbe comunque considerato nullo per carenza di causa, dal momento che la somma erogata sarebbe stata utilizzata per ripianare i pregressi debiti del padre della sig.ra e che dunque si deve ritenere Pt_1 che la banca abbia erogato il denaro al solo scopo di riqualificare come ipotecario un credito di altra natura.
Posto che l'opponente ha allegato, ma non dimostrato, che il denaro sarebbe stato utilizzato per far fronte alla situazione debitorio del di lei padre, e posto anche che la citata sentenza 20896/2019 aveva ad oggetto la diversa ipotesi di insinuazione al passivo, il rilievo è ora definitivamente superato dalla recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (n. 5841/2025), per mezzo della quale la
Suprema Corte, superando il preesistente contrasto giurisprudenziale (che vedeva comunque come minoritaria la tesi qui sostenuta dall'opponente) ha affermato che «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».
La Corte - oltre a ribadire che il mutuo fondiario non si configura come mutuo di scopo, con la conseguenza che il mutuatario ben può utilizzare il denaro ricevuto per gli scopi che più ritiene opportuni, ivi compreso il ripianamento di precedenti debiti suoi o altrui, senza che ciò determini il venir meno della causa del contratto - ha altresì statuito che «la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare
a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso». Tale disposizione conferma come - anche a voler ritenere che il mutuo in oggetto fosse stato contratto con l'obiettivo di riqualificare come ipotecario un credito chirografo, circostanza che, lo si ripete, non è stata adeguatamente provata - l'unico rimedio che ne discenderebbe sarebbe quello dell'azione revocatoria, azionabile da chi ne abbia interesse - e cioè dai creditori del mutuatario, che vedrebbero modificato il grado del credito - e non certo dal mutuatario stesso.
4. Ugualmente può dirsi della terza contestazione mossa dall'opponente, la quale sostiene che la banca, nel concederle un ingente finanziamento nonostante la sua giovane età e la mancanza di reddito, avrebbe operato in spregio ai principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità del contratto di mutuo.
Come correttamente rilevato dall'opposta, infatti, il merito creditizio viene valutato sulla base di un ventaglio di elementi che comprendono, ma non sono limitati, ai flussi di reddito, con la conseguenza che non può ritenersi, sic et simpliciter, che un soggetto sprovvisto di reddito sia per ciò stesso sprovvisto di merito creditizio (lo stesso potrebbe avere, ad esempio, un ingente patrimonio mobiliare o immobiliare, come pare essere stato il caso di specie, anche prescindendo dai beni che la sig.ra Pt_1
pagina 4 di 5 ha ereditato solo successivamente alla stipula del mutuo).
Per mera completezza d'esposizione, occorre altresì sottolineare che a differenza di quanto sostenuto dall'opponente una valutazione non rigorosa del merito creditizio non sarebbe comunque sanzionata con la nullità del contratto di finanziamento, dal momento che essa non rientra nelle ipotesi tipiche di nullità previste dal nostro ordinamento (né un tale obbligo potrebbe esser fatto discendere dal diritto eurounitario, posto che la recente sentenza C-755/22 della C.E.G. ha statuito che non in contrasto con l'ordinamento dell'Unione una norma nazionale che preveda detta nullità, senza pertanto affermare che tale soluzione sia o debba essere l'unica possibile).
5. Con la quarta contestazione, l'opponente sostiene che - anche a voler ritenere valido ed efficace il contratto di mutuo da essa stipulato con - andrebbe riconosciuto come lo stesso sia Controparte_3 connotato da usura soggettiva ex art. 644 cp, con la conseguenza che nessun interesse sarebbe dovuto dalla sig.ra Pt_1
Non pare tuttavia che la stessa offra adeguata dimostrazione di quanto affermato. Ai sensi dell'art. 644 co. 3 cp, infatti, «Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.». Vi sono pertanto due elementi che devono sussistere affinché si possa parlare di usura soggettiva:
– la difficoltà economica o finanziaria di chi dà o promette denaro o altra utilità;
– la sproporzione dei tassi pattuiti rispetto al tasso medio rilevato per operazioni similari.
Ora, nel caso di specie non solo non è mai stata efficacemente dimostrato lo stato di difficoltà finanziaria in cui versava il padre della sig.ra ma la stessa - stante la consistenza del proprio Pt_1 patrimonio immobiliare - non poteva venir considerata soggetto in difficoltà economica e/o finanziaria;
né è dimostrato che il tasso pattuito fosse sproporzionato non rispetto al tasso medio rilevato dalla
Banca di Italia in quel trimestre, ma rispetto al tasso medio per operazioni simili.
Anche questa contestazione deve pertanto considerarsi infondata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'opposizione;
– condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compensi professionali (minimi ex dm 55/2014, con esclusione della fase istruttoria), oltre rimborso spese forfetario 15%, cap e iva se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 11.3.2025
Il giudice
Teresa Giardino
pagina 5 di 5
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3141/2022 r.g. promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coratella, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso in opposizione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo Telematico del difensore Avv. Claudio Coratella
OPPONENTE, ATTRICE nei confronti di in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Agata Nasini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento esecutivo, elettivamente domiciliata in Perugia, Via Martiri dei Lager 65 presso il difensore Avv. Agata Nasini
OPPOSTA, CONVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Voglia il Tribunale adìto, per le ragioni indicate in narrativa e disattesa ogni contraria istanza e deduzione:
• In via principale:
- dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario e, conseguentemente, del titolo esecutivo e del precetto, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alla parte opposta in forza del titolo azionato in quanto il credito è inesistente per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto ed estinta la procedura esecutiva, ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari.
• In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto che l'erogazione del mutuo in favore dell'opponente si sia verificata, accertare e dichiarare la sussistenza dell'usura soggettiva nel contratto di mutuo fondiario del 16 settembre 2010, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., accertare e dichiarare che nessun interesse è dovuto dalla Sig.ra alla parte Pt_1 opposta in relazione al contratto di mutuo per cui è causa;
Con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre oneri di legge.”
pagina 1 di 5 PER L'OPPOSTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare, per i motivi suesposti, la validità ed efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. D.Lgs. n. 385/93, stipulato in data 16.09.2010 a Roma, con atto a rogito del Notaio Dott. di Roma, Rep. 16.114/Racc. 9.131, nonché dell'atto di precetto notificato Persona_1 in data 20.10.2020 alla sig.ra e del conseguente atto di pignoramento Parte_1 immobiliare, notificato in data 07.01.2021 alla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 rigettare tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della , non in Controparte_1 proprio ma nella sua qualità di mandataria di “ , in quanto infondate in fatto ed Controparte_2 in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, premetteva: Parte_1 di aver proposto con ricorso ex art. 615 opposizione all'esecuzione immobiliare n. 13/2021, per mezzo della quale aveva chiesto:
• che venisse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, costituito da contratto di mutuo fondiario dalla stessa sottoscritto nel 2010 con;
Controparte_3
• che venisse dichiarata la nullità del suddetto mutuo fondiario, in quanto lo stesso era, a parere dell'opponente, nullo per carenza di traditio e comunque per carenza di natura fondiaria dello stesso, nonché per violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza sussistente in capo all'istituto di credito erogante, e in ogni caso connotato da usura soggettiva;
• che venisse accertato che, a causa della nullità del mutuo, il credito azionato era inesistente e pertanto l'opponente nulla doveva, con conseguente inefficacia del pignoramento introdotto dal creditore procedente.
L'opponente spiegava che il G.E., all'esito dell'udienza del 5.4.2022, aveva rigettato la richiesta di sospensione, assegnando termine di tre mesi per introdurre il giudizio di merito, e che pertanto la stessa conveniva innanzi al presente Tribunale , non in proprio ma nella qualità di Controparte_1 mandataria della unipersonale (d'ora innanzi, ”), per veder Parte_2 CP_2 accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la , non in proprio ma nella qualità di mandataria di Controparte_1
, contestando l'atto di citazione avversario e chiedendo che venissero accolte le conclusioni da CP_2 essa formulata.
All'udienza del 3.11.2023, i difensori delle parti si riportavano ai propri atti e chiedevano i termini di cui all'art. 183 cpc. La causa veniva istruita documentalmente, avendo il giudice istruttore rigettato, con provvedimento del 28.3.2024, le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Per la precisazione delle conclusioni veniva fissata l'udienza dell'11.7.2024 (svoltasi a mezzo di trattazione cartolare), a seguito della quale il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
***
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata.
pagina 2 di 5 1. Preliminarmente occorre osservare che con le memorie di trattazione del 10 luglio 2024 parte opponente ha sollevato la questione inerente la mancata prova dell'effettiva cessione del credito oggetto di causa in favore dell'opposta , nonché l'omessa iscrizione della mandataria CP_2 CP_1 nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
[...]
Tale eccezione - peraltro introdotta in modo piuttosto succinto - appare tuttavia sprovvista di fondamento per un duplice ordine di ragioni.
In primis, la cessione del credito al creditore procedente (cioè ad , essendo CP_2 Controparte_1 mandataria di quest'ultima) risulta sufficientemente provato dal doc. 3 di parte opposta, vale a dire l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 7.6.2018, il quale contiene un'identificazione precisa e dettagliata dei crediti oggetto di cessione, tale da poter desumere senza margine di errore che vi rientri anche quello che il Credito Valtellinese vantava nei confronti dell'odierna opponente. Né possono esservi dubbi circa il passaggio di titolarità del suddetto credito da al Credito Valtellinese, dal Controparte_3 momento che - anche a non voler considerare fatti notori le vicende successorie che hanno interessato le due banche - lo stesso allegato 6 del fascicolo dell'opponente dimostra come la raccomandata di revoca degli affidamenti sia stata spedita dal Credito Valtellinese. Pertanto non possono sussistere dubbi circa l'effettiva titolarità del credito azionato in capo ad . CP_2
Quanto invece alla mancata iscrizione della mandataria all'albo di cui all'art. 106 Controparte_1 TUB, questo Tribunale ha più volte affermato di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella motivazione della sentenza n.7243/2024, a mente della quale: «Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici».
2. Quanto alla prima contestazione avanzata in atto di citazione, diretta a veder affermare la nullità del precetto e del titolo esecutivo, l'opponente ha sostenuto che la somma oggetto del contratto di mutuo fondiario non sia mai stata effettivamente a lei consegnata, né al momento della stipula né in sede di svincolo, con la conseguenza che - stante la nota natura reale del mutuo - lo stesso non si sarebbe perfezionato, così facendo venir meno le ragioni di credito della banca nonché, appunto, la validità del titolo esecutivo azionato.
Tale argomentazione appare tuttavia contraddetta dalla previsione di cui all'art.
1.2 del predetto contratto di mutuo, nel quale si legge che “La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto”. Come noto, infatti, la traditio si realizza allorché la somma venga posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, senza che sia necessario un passaggio materiale, attestato, ad esempio, da un assegno (che peraltro nel caso di specie potrebbe anche esservi stato, dal momento che il notaio - essendosi qui in ambito diverso rispetto alla cessione di immobili - non aveva l'obbligo di annotarne gli estremi). Pertanto ai fini della regolare costituzione del mutuo era necessario e sufficiente che la somma erogata entrasse nella disponibilità della sig.ra e prova che tale messa a disposizione vi è stata è data appunto dalla quietanza Pt_1 contenuta nel contratto di mutuo sottoscritto da (dichiarazione, peraltro, ricevuta in atto Pt_1 pubblico e dunque facente fede fino a querela di falso, che non risulta esservi stata).
pagina 3 di 5 3. Infondata appare altresì la seconda contestazione, volta a sostenere la carenza di natura fondiaria del mutuo in oggetto. L'opponente muove da quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20896/2019 per affermare che, se anche venisse dimostrata l'avvenuta traditio, il mutuo andrebbe comunque considerato nullo per carenza di causa, dal momento che la somma erogata sarebbe stata utilizzata per ripianare i pregressi debiti del padre della sig.ra e che dunque si deve ritenere Pt_1 che la banca abbia erogato il denaro al solo scopo di riqualificare come ipotecario un credito di altra natura.
Posto che l'opponente ha allegato, ma non dimostrato, che il denaro sarebbe stato utilizzato per far fronte alla situazione debitorio del di lei padre, e posto anche che la citata sentenza 20896/2019 aveva ad oggetto la diversa ipotesi di insinuazione al passivo, il rilievo è ora definitivamente superato dalla recentissima pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (n. 5841/2025), per mezzo della quale la
Suprema Corte, superando il preesistente contrasto giurisprudenziale (che vedeva comunque come minoritaria la tesi qui sostenuta dall'opponente) ha affermato che «Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».
La Corte - oltre a ribadire che il mutuo fondiario non si configura come mutuo di scopo, con la conseguenza che il mutuatario ben può utilizzare il denaro ricevuto per gli scopi che più ritiene opportuni, ivi compreso il ripianamento di precedenti debiti suoi o altrui, senza che ciò determini il venir meno della causa del contratto - ha altresì statuito che «la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare
a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso». Tale disposizione conferma come - anche a voler ritenere che il mutuo in oggetto fosse stato contratto con l'obiettivo di riqualificare come ipotecario un credito chirografo, circostanza che, lo si ripete, non è stata adeguatamente provata - l'unico rimedio che ne discenderebbe sarebbe quello dell'azione revocatoria, azionabile da chi ne abbia interesse - e cioè dai creditori del mutuatario, che vedrebbero modificato il grado del credito - e non certo dal mutuatario stesso.
4. Ugualmente può dirsi della terza contestazione mossa dall'opponente, la quale sostiene che la banca, nel concederle un ingente finanziamento nonostante la sua giovane età e la mancanza di reddito, avrebbe operato in spregio ai principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità del contratto di mutuo.
Come correttamente rilevato dall'opposta, infatti, il merito creditizio viene valutato sulla base di un ventaglio di elementi che comprendono, ma non sono limitati, ai flussi di reddito, con la conseguenza che non può ritenersi, sic et simpliciter, che un soggetto sprovvisto di reddito sia per ciò stesso sprovvisto di merito creditizio (lo stesso potrebbe avere, ad esempio, un ingente patrimonio mobiliare o immobiliare, come pare essere stato il caso di specie, anche prescindendo dai beni che la sig.ra Pt_1
pagina 4 di 5 ha ereditato solo successivamente alla stipula del mutuo).
Per mera completezza d'esposizione, occorre altresì sottolineare che a differenza di quanto sostenuto dall'opponente una valutazione non rigorosa del merito creditizio non sarebbe comunque sanzionata con la nullità del contratto di finanziamento, dal momento che essa non rientra nelle ipotesi tipiche di nullità previste dal nostro ordinamento (né un tale obbligo potrebbe esser fatto discendere dal diritto eurounitario, posto che la recente sentenza C-755/22 della C.E.G. ha statuito che non in contrasto con l'ordinamento dell'Unione una norma nazionale che preveda detta nullità, senza pertanto affermare che tale soluzione sia o debba essere l'unica possibile).
5. Con la quarta contestazione, l'opponente sostiene che - anche a voler ritenere valido ed efficace il contratto di mutuo da essa stipulato con - andrebbe riconosciuto come lo stesso sia Controparte_3 connotato da usura soggettiva ex art. 644 cp, con la conseguenza che nessun interesse sarebbe dovuto dalla sig.ra Pt_1
Non pare tuttavia che la stessa offra adeguata dimostrazione di quanto affermato. Ai sensi dell'art. 644 co. 3 cp, infatti, «Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.». Vi sono pertanto due elementi che devono sussistere affinché si possa parlare di usura soggettiva:
– la difficoltà economica o finanziaria di chi dà o promette denaro o altra utilità;
– la sproporzione dei tassi pattuiti rispetto al tasso medio rilevato per operazioni similari.
Ora, nel caso di specie non solo non è mai stata efficacemente dimostrato lo stato di difficoltà finanziaria in cui versava il padre della sig.ra ma la stessa - stante la consistenza del proprio Pt_1 patrimonio immobiliare - non poteva venir considerata soggetto in difficoltà economica e/o finanziaria;
né è dimostrato che il tasso pattuito fosse sproporzionato non rispetto al tasso medio rilevato dalla
Banca di Italia in quel trimestre, ma rispetto al tasso medio per operazioni simili.
Anche questa contestazione deve pertanto considerarsi infondata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l'opposizione;
– condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compensi professionali (minimi ex dm 55/2014, con esclusione della fase istruttoria), oltre rimborso spese forfetario 15%, cap e iva se dovuta e non detraibile dalla parte vittoriosa, come per legge.
Perugia, 11.3.2025
Il giudice
Teresa Giardino
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