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Articolo 37 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 37 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Versione
14 marzo 1948
Art. 37.
Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948
Vedi fonte istituzionale
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