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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
CERONI FRANCESCA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1463/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030400241/2020 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ADE notificava alla Ricorrente_1 avviso di accertamento n. T8F030400241/2020 per IRES ed accessori, in quanto ricorrente la previsione di cui all'art. 30 L.724/1994.
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento sollevando varie eccezioni.
L'Ufficio si oppone, annotando fra l'altro la procedura irregolare di controparte che ha evitato il ricorso all'istanza di mediazione, notificando direttamente il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Grosseto, respinge il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per € 660,00.
Parte contribuente ricorre in appello in primis eccependo la nullità della pronuncia per violazione dell'art. 35 D.lgs 546/92,
Nel merito contesta l'errata applicazione dell'art. 30 della L 724/1994, per errori di calcolo dell'ADE, inoltre la stessa Agenzia non aveva tenuto conto della cessione i un'imbarcazione per € 40.000,00, pertanto non era configurabile la società di comodo, ne era necessario presentare la prevista istanza di disapplicazione. Il ricavo, contrariamente alle tesi agenziali non deve essere considerato quale plusvalenza, in quanto facente parte dell'oggetto sociale della società. Lamenta inoltre che non sia stato debitamente tenuta in considerazione la doglianza relativa al mancato contraddittorio. Non è stata poi accolta l'eccezione sulla decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro i 31/12/20 e non nel 2021. La decisione sui diritti di notifica non è corretta, poiché è avvenuta tramite PEC.
L'Ufficio in primis solleva l'eccezione di inammissibilità dell'appello: la sentenza è stata depositata il 9 maggio 2022, venerdì, l'ultimo giorno utile per la notifica dell'appello era il giorno 9 dicembre venerdì, è stato notificato il 12 dicembre 2022, quindi oltre i 6 mesi previsti .
Nel merito per ogni punto ritiene legittima la sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. In merito al primo motivo di appello deve rilevarsi che la sentenza impugnata appare sufficientemente motivata e, non appare rilevante la doglianza sul rinvio della emissione della sentenza, non essendo previsti motivi specificidi censura.
Il richiamo, per ragioni di economicità, ad una precedente sentenza non può essere ritenuto un difetto di motivazione ma è perfettamente ammissibile laddove vi siano comprensibili ragionamenti logici e giuridici nonchè evidenti riferimenti alla questione rimessa al giudice decidente. Pertanto, è corretto che in una sentenza sia riportato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze così come di atti legislativi o amministrativi o anche di atti del processo stesso. In merito al secondo motivo, quello relativo alla contestazione degli importi dei ricavi effettivi della società così come ricostruiti dall'ufficio, dagli atti emerge che le banche dati dell'anagrafe tributaria a cui l'ufficio fa riferimento a per l'anno 2015 dimostrano che non è stato depositato ilbilancio di esercizio, che non è stata fatta la comunicazione ex articolo 21 del dl 78/2010 e che vi è un'errata compilazione del quadro relativo al test di operatività, Da ultimo, dalle banche dati immobiliari e dei beni mobili registrati non risultano variazioni relative a cespiti riferibili alla compagnia stessa né, d'altro canto, può essere ritenuto motivo o giustificazione all'assenza del quadro relativo al test di operatività la circostanza che la società si trovi in stato di liquidazione in quanto, quandanche in stato di liquidazione, la società è tenuta alla compilazione del test di operatività. La società interessata avrebbe avuto la facoltà di ottenere la disapplicazione della normativa antielusiva e, dunque, della presunzione legale di non operatività presentando un'apposita e circostanziata istanza di interpello. Nel caso di specie, non risulta che la società abbia prodotto la richiesta di disapplicazione della normativa antielusiva e che abbia in qualche modo sottoposto all'ufficio elementi oggettivi idonei a contestare la ricostruzione contabile proposta da cui, pertanto, in applicazione del test di operatività, l'ufficio ne ha dedotto la non operatività della società, classificandola come società di comodo. Circa il terzo motivo di appello con cui la società deduce la presenza di condizioni oggettive di impossibilità di realizzo di ricavi da alienazioni di immobili di sua proprietà deve rilevarsi che, ai fini del superamento del test di operatività, non possono essere computati i proventi realizzati dalla cessione di un bene non relativo al business aziendale, che nel caso di specie consisterebbe nell'alienazione di un'imbarcazione che, al contrario, deve essere considerata una plusvalenza ma non un ricavo in quanto bene costituente patrimonio della società, e dunque iscritto nel bilancio fra le immobilizzazioni. L'appello è infondato e deve, dunque, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'Ade le spese del grado, che liquida in
1200 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
CERONI FRANCESCA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1463/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GROSSETO sez. 1 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030400241/2020 IRES-SOCIETA' DI COMODO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ADE notificava alla Ricorrente_1 avviso di accertamento n. T8F030400241/2020 per IRES ed accessori, in quanto ricorrente la previsione di cui all'art. 30 L.724/1994.
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento sollevando varie eccezioni.
L'Ufficio si oppone, annotando fra l'altro la procedura irregolare di controparte che ha evitato il ricorso all'istanza di mediazione, notificando direttamente il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Grosseto, respinge il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per € 660,00.
Parte contribuente ricorre in appello in primis eccependo la nullità della pronuncia per violazione dell'art. 35 D.lgs 546/92,
Nel merito contesta l'errata applicazione dell'art. 30 della L 724/1994, per errori di calcolo dell'ADE, inoltre la stessa Agenzia non aveva tenuto conto della cessione i un'imbarcazione per € 40.000,00, pertanto non era configurabile la società di comodo, ne era necessario presentare la prevista istanza di disapplicazione. Il ricavo, contrariamente alle tesi agenziali non deve essere considerato quale plusvalenza, in quanto facente parte dell'oggetto sociale della società. Lamenta inoltre che non sia stato debitamente tenuta in considerazione la doglianza relativa al mancato contraddittorio. Non è stata poi accolta l'eccezione sulla decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro i 31/12/20 e non nel 2021. La decisione sui diritti di notifica non è corretta, poiché è avvenuta tramite PEC.
L'Ufficio in primis solleva l'eccezione di inammissibilità dell'appello: la sentenza è stata depositata il 9 maggio 2022, venerdì, l'ultimo giorno utile per la notifica dell'appello era il giorno 9 dicembre venerdì, è stato notificato il 12 dicembre 2022, quindi oltre i 6 mesi previsti .
Nel merito per ogni punto ritiene legittima la sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. In merito al primo motivo di appello deve rilevarsi che la sentenza impugnata appare sufficientemente motivata e, non appare rilevante la doglianza sul rinvio della emissione della sentenza, non essendo previsti motivi specificidi censura.
Il richiamo, per ragioni di economicità, ad una precedente sentenza non può essere ritenuto un difetto di motivazione ma è perfettamente ammissibile laddove vi siano comprensibili ragionamenti logici e giuridici nonchè evidenti riferimenti alla questione rimessa al giudice decidente. Pertanto, è corretto che in una sentenza sia riportato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze così come di atti legislativi o amministrativi o anche di atti del processo stesso. In merito al secondo motivo, quello relativo alla contestazione degli importi dei ricavi effettivi della società così come ricostruiti dall'ufficio, dagli atti emerge che le banche dati dell'anagrafe tributaria a cui l'ufficio fa riferimento a per l'anno 2015 dimostrano che non è stato depositato ilbilancio di esercizio, che non è stata fatta la comunicazione ex articolo 21 del dl 78/2010 e che vi è un'errata compilazione del quadro relativo al test di operatività, Da ultimo, dalle banche dati immobiliari e dei beni mobili registrati non risultano variazioni relative a cespiti riferibili alla compagnia stessa né, d'altro canto, può essere ritenuto motivo o giustificazione all'assenza del quadro relativo al test di operatività la circostanza che la società si trovi in stato di liquidazione in quanto, quandanche in stato di liquidazione, la società è tenuta alla compilazione del test di operatività. La società interessata avrebbe avuto la facoltà di ottenere la disapplicazione della normativa antielusiva e, dunque, della presunzione legale di non operatività presentando un'apposita e circostanziata istanza di interpello. Nel caso di specie, non risulta che la società abbia prodotto la richiesta di disapplicazione della normativa antielusiva e che abbia in qualche modo sottoposto all'ufficio elementi oggettivi idonei a contestare la ricostruzione contabile proposta da cui, pertanto, in applicazione del test di operatività, l'ufficio ne ha dedotto la non operatività della società, classificandola come società di comodo. Circa il terzo motivo di appello con cui la società deduce la presenza di condizioni oggettive di impossibilità di realizzo di ricavi da alienazioni di immobili di sua proprietà deve rilevarsi che, ai fini del superamento del test di operatività, non possono essere computati i proventi realizzati dalla cessione di un bene non relativo al business aziendale, che nel caso di specie consisterebbe nell'alienazione di un'imbarcazione che, al contrario, deve essere considerata una plusvalenza ma non un ricavo in quanto bene costituente patrimonio della società, e dunque iscritto nel bilancio fra le immobilizzazioni. L'appello è infondato e deve, dunque, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'Ade le spese del grado, che liquida in
1200 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.