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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1119/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. SANTAGATI ANTONIO parte attrice
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] l'[...] ivi Controparte_1 C.F._2 residente in vico Salerno, 3, parte convenuta contumace
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo tribunale ordinario al fine Parte_1 di vedere accertata e dichiarata la civile responsabilità del convenuto e Controparte_1 vederlo conseguentemente condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'accaduto.
Narra l'attrice che in data 20 novembre 2011 il l'avrebbe convocata presso i propri uffici CP_1 siti a Gela in via Ventura n. 59 ove l'avrebbe molestata sessualmente toccandole le parti intime e,al rifiuto della stessa di avere un rapporto sessuale, l'avrebbe afferrata per un braccio e per i capelli e trascinata verso il balcone con la minaccia di scaraventarla di sotto .
A seguito dell'accaduto l'attrice asserisce di aver riportato danni fisici.
Sempre per i fatti accaduto l'attrice ebbe a proporre apposito atto querelatorio definitosi con provvedimento del GUP presso il Tribunale di Gela , con una sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi quattro di reclusione con riconoscimento del risarcimento del danno da liquidarsi nelle opportune sedi civili. Proposto ricorso per cassazione ne veniva dichiarata l'inammissibilità con condanna del alle spese processuali CP_1 L'attrice ritiene che i fatti accaduti le abbiano causato danni sia fisici che psichici e ne chiede la liquidazione nella misura di €. 10.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in sede di istruzione del procedimento.
A supporto della domanda avanza richiesta di prova testimoniale per la conferma di quanto accadutole.
All'udienza di comparizione veniva rilevata la rituale notifica e il convenuto è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta necessaria per l'accertamento dell'an debeatur. Veniva in seguito disposta CT medico legale e all'esito la causa è stata assegnata in decisione con termine per il deposito di memoria conclusionale.
*** *** ***
In rito va confermata la dichiarazione di contumacia del convenuto il quale non si è CP_1 neanche costituito tardivamente al fine di contestare le doglianze dell'attrice.
Nel merito la domanda si ritiene fondata sulla scorta di quanto acquisito in sede di istruzione probatoria.
Occorre premettere che l'art. 2697 c.c. impone all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria
(art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Nel caso di specie parte attrice ha prodotto la decisione emessa in sede penale dal GUP del
Tribunale di Gela con cui è stata applicata all'odierno convenuto la pena su richiesta delle parti. Al riguardo si dica che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (sul punto Cass. civ. Sez. I,
25/05/2022, n. 168389; ciò non esclude che i fatti accertati con la sentenza di patteggiamento benché non vincolanti in sede civile, costituiscono materiale indiziario liberamente apprezzabile dal giudice e idoneo a fondare il suo convincimento, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le tante, le recenti Cass.
22.10.2014, n.22384 e Cass., 04.06.2014, n.12577).
Per ciò che riguarda l'odierno giudizio la civile responsabilità del convenuto catalano è rimasta conclamata dall'escussione del testimone di parte attrice, sig.ra nel Parte_2
corso dell'udienza del 22.9.2022.
Nello specifico la testimone riferisce di essere stata addetta alle pulizie degli uffici del e che il giorno prima dei fatti il convenuto le chiese di portare altra persona in CP_1
quanto i locali da pulire erano di grandi dimensioni. Ha precisato che giunte sul luogo di lavoro il catalano invitò la testimone e la a bere;
ha precisato che ad un certo Parte_1
punto il si avvicinava alla nel tentativo di toccarla;
che il catalano chiedeva CP_1 Pt_1
alla se era disponibile ad avere un rapporto sessuale dicendole che le avrebbe Pt_1
corrisposto un compenso aggiuntivo. Ha confermato che il prese per i capelli la CP_1
trascinandola verso il balcone e minacciando di buttarla di sotto: la testimone ha Pt_1 altresì precisato di essere intervenuta in aiuto della e che il la spinse Pt_1 CP_1
facendola cadere a terra.
Orbene, in mancanza di una diversa prospettazione dei fatti che possa escludere o diminuire, nel presente giudizio, l'accertata responsabilità del nella causazione del fatto CP_1 illecito, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Sul quantum risarcitorio -
Certo l'an debeatur, occorre determinare e liquidare il quantum risarcitorio a favore dell'attrice. A tal fine viene in aiuto la relazione medica commissionata all'ausiliare del giudice, dott.
il quale ha accertato che le lesioni riportate sono compatibili con gli Persona_1 eventi narrati ed accertando che l'attrice ha subìto un danno biologico permanente nella misura dell'1% oltre a una inabilità temporanea di giorni 5 al 75%, gg. 3 al 50% e gg. 7 al
25%; nessuna spesa medica è stata documentata.
Gli esiti dell'accertamento peritale possono quindi porsi a base della liquidazione del danno attesa la loro congruenza.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri sopraindicati all'attualità e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (23), è risarcibile con € 1.240,00 avendo a riferimento il valore del punto base danno biologico pari a € 1.393,28.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 805,00 considerando quale risarcimento, sempre all'attualità, per un giorno di invalidità temporanea totale
€.115,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano anno 2024.
Si perviene così ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari a € 2.045,00.
Dalla data della sentenza e sino al saldo, saranno dovuti gli interessi legali.
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta contumace.
A tal riguardo si dica che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio. Ragion per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. Più in particolare, “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass.
Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015). Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di parte attrice le spese liquidate in dispositivo sono a favore dell'Erario nella misura determinata in base ai valori tabellari di cui al D.M.
n.55/2014 tenuto conto del valore del decisum e dell'attività processuale espletata.
Restano altresì a carico del convenuto soccombente le spese e compensi di CT medico legale già liquidate con apposito decreto e poste in via provvisoria a carico dell'Erario.
P Q M
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, in persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice;
condanna il convenuto al risarcimento del danno biologico a favore di Controparte_1 parte attrice nella misura di €. 2.045,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo condanna il convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite nella Controparte_1 misura di €.2.500,00 per compensi professionali oltre le spese vive per C.U. e iscrizione a ruolo disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese e compensi di CTU medica come da separato decreto emesso in data 19.9.2023
Così deciso in Gela 15.7.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1119/2019 in materia di lesione personale
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. SANTAGATI ANTONIO parte attrice
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] l'[...] ivi Controparte_1 C.F._2 residente in vico Salerno, 3, parte convenuta contumace
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo tribunale ordinario al fine Parte_1 di vedere accertata e dichiarata la civile responsabilità del convenuto e Controparte_1 vederlo conseguentemente condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'accaduto.
Narra l'attrice che in data 20 novembre 2011 il l'avrebbe convocata presso i propri uffici CP_1 siti a Gela in via Ventura n. 59 ove l'avrebbe molestata sessualmente toccandole le parti intime e,al rifiuto della stessa di avere un rapporto sessuale, l'avrebbe afferrata per un braccio e per i capelli e trascinata verso il balcone con la minaccia di scaraventarla di sotto .
A seguito dell'accaduto l'attrice asserisce di aver riportato danni fisici.
Sempre per i fatti accaduto l'attrice ebbe a proporre apposito atto querelatorio definitosi con provvedimento del GUP presso il Tribunale di Gela , con una sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi quattro di reclusione con riconoscimento del risarcimento del danno da liquidarsi nelle opportune sedi civili. Proposto ricorso per cassazione ne veniva dichiarata l'inammissibilità con condanna del alle spese processuali CP_1 L'attrice ritiene che i fatti accaduti le abbiano causato danni sia fisici che psichici e ne chiede la liquidazione nella misura di €. 10.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in sede di istruzione del procedimento.
A supporto della domanda avanza richiesta di prova testimoniale per la conferma di quanto accadutole.
All'udienza di comparizione veniva rilevata la rituale notifica e il convenuto è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con la prova dichiarativa ritenuta necessaria per l'accertamento dell'an debeatur. Veniva in seguito disposta CT medico legale e all'esito la causa è stata assegnata in decisione con termine per il deposito di memoria conclusionale.
*** *** ***
In rito va confermata la dichiarazione di contumacia del convenuto il quale non si è CP_1 neanche costituito tardivamente al fine di contestare le doglianze dell'attrice.
Nel merito la domanda si ritiene fondata sulla scorta di quanto acquisito in sede di istruzione probatoria.
Occorre premettere che l'art. 2697 c.c. impone all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto, l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria
(art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Nel caso di specie parte attrice ha prodotto la decisione emessa in sede penale dal GUP del
Tribunale di Gela con cui è stata applicata all'odierno convenuto la pena su richiesta delle parti. Al riguardo si dica che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (sul punto Cass. civ. Sez. I,
25/05/2022, n. 168389; ciò non esclude che i fatti accertati con la sentenza di patteggiamento benché non vincolanti in sede civile, costituiscono materiale indiziario liberamente apprezzabile dal giudice e idoneo a fondare il suo convincimento, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le tante, le recenti Cass.
22.10.2014, n.22384 e Cass., 04.06.2014, n.12577).
Per ciò che riguarda l'odierno giudizio la civile responsabilità del convenuto catalano è rimasta conclamata dall'escussione del testimone di parte attrice, sig.ra nel Parte_2
corso dell'udienza del 22.9.2022.
Nello specifico la testimone riferisce di essere stata addetta alle pulizie degli uffici del e che il giorno prima dei fatti il convenuto le chiese di portare altra persona in CP_1
quanto i locali da pulire erano di grandi dimensioni. Ha precisato che giunte sul luogo di lavoro il catalano invitò la testimone e la a bere;
ha precisato che ad un certo Parte_1
punto il si avvicinava alla nel tentativo di toccarla;
che il catalano chiedeva CP_1 Pt_1
alla se era disponibile ad avere un rapporto sessuale dicendole che le avrebbe Pt_1
corrisposto un compenso aggiuntivo. Ha confermato che il prese per i capelli la CP_1
trascinandola verso il balcone e minacciando di buttarla di sotto: la testimone ha Pt_1 altresì precisato di essere intervenuta in aiuto della e che il la spinse Pt_1 CP_1
facendola cadere a terra.
Orbene, in mancanza di una diversa prospettazione dei fatti che possa escludere o diminuire, nel presente giudizio, l'accertata responsabilità del nella causazione del fatto CP_1 illecito, la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Sul quantum risarcitorio -
Certo l'an debeatur, occorre determinare e liquidare il quantum risarcitorio a favore dell'attrice. A tal fine viene in aiuto la relazione medica commissionata all'ausiliare del giudice, dott.
il quale ha accertato che le lesioni riportate sono compatibili con gli Persona_1 eventi narrati ed accertando che l'attrice ha subìto un danno biologico permanente nella misura dell'1% oltre a una inabilità temporanea di giorni 5 al 75%, gg. 3 al 50% e gg. 7 al
25%; nessuna spesa medica è stata documentata.
Gli esiti dell'accertamento peritale possono quindi porsi a base della liquidazione del danno attesa la loro congruenza.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi attesa l'inapplicabilità delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
209/2005 (d.m. 20 giugno 2014), riferite ai pregiudizi cosiddetti micro-permanenti, si applicheranno i parametri elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, essendo tali parametri già ampiamente diffusi e riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità quali indici idonei (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Il grado di invalidità riconosciuto, secondo i parametri sopraindicati all'attualità e in rapporto all'età del soggetto danneggiato (23), è risarcibile con € 1.240,00 avendo a riferimento il valore del punto base danno biologico pari a € 1.393,28.
Il danno all'integrità psicofisica temporaneo, invece, si liquida complessivamente in € 805,00 considerando quale risarcimento, sempre all'attualità, per un giorno di invalidità temporanea totale
€.115,00 desunto ancora una volta dalle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano anno 2024.
Si perviene così ad una quantificazione del danno non patrimoniale pari a € 2.045,00.
Dalla data della sentenza e sino al saldo, saranno dovuti gli interessi legali.
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta contumace.
A tal riguardo si dica che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio. Ragion per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. Più in particolare, “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass.
Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015). Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di parte attrice le spese liquidate in dispositivo sono a favore dell'Erario nella misura determinata in base ai valori tabellari di cui al D.M.
n.55/2014 tenuto conto del valore del decisum e dell'attività processuale espletata.
Restano altresì a carico del convenuto soccombente le spese e compensi di CT medico legale già liquidate con apposito decreto e poste in via provvisoria a carico dell'Erario.
P Q M
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, in persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide:
Accoglie la domanda di parte attrice;
condanna il convenuto al risarcimento del danno biologico a favore di Controparte_1 parte attrice nella misura di €. 2.045,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo condanna il convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite nella Controparte_1 misura di €.2.500,00 per compensi professionali oltre le spese vive per C.U. e iscrizione a ruolo disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese e compensi di CTU medica come da separato decreto emesso in data 19.9.2023
Così deciso in Gela 15.7.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca