Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco AN - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA C. ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCEITÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 26243/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/08/00 - R.G.N. 39521/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Maura LATERZA;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8 agosto 2000 il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dalla spa Ferrovie dello Stato e riformando la sentenza n. 15452/96 resa dal locale Pretore del lavoro, rigettava la domanda proposta dal dipendente AL AN il quale chiedeva, per il lavoro effettuato nelle giornate destinate al turno di riposo settimanale, il compenso per straordinario festivo, avendo percepito solo la maggiorazione per il lavoro straordinario feriale. Il Tribunale escludeva che la previsione dell'art. 44 del DPR 1372/71, che prevede un riposo settimanale di durata non inferiore alle 48 ore, configurasse come festivi detti due giorni, giacché la nuova articolazione dell'orario di lavoro su cinque giornate aveva determinato esclusivamente una ridistribuzione dell'orario, che si sarebbe dovuto espletare nel sesto giorno, sui cinque giorni precedenti, così destinando al riposo la sesta giornata, che non diventa festiva tout court.
Avverso detta sentenza il lavoratore soccombente propone ricorso affidato a un unico articolato motivo.
La spa Rete Ferroviaria Italiana (già spa Ferrovie dello Stato) ha depositato controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato morivo si denunzia violazione ed applicazione degli artt. 13, 14 e 44 del CCNL dei dipendenti FS 1987/1989, degli artt. 50 e 51 del CCNL 1990/1992, dell'Accordo di settore ali. 10.5 al CCNL 1990/1992, violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e dell'alt. 12 delle preleggi, nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 4 del DPR n. 1372 del 1971, ed ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il Tribunale non avrebbe spiegato a quali effetti i giorni de quibus debbano essere considerati festivi, ed avrebbe altresì omesso di indagare sulla comune volontà delle parti e di interpretare le clausole dei contratti le une per mezzo delle altre, mentre gli artt. 44 del CCNL 1987/1989 e 51 del CCNL 1990/1992 stabiliscono espressamente che sono considerati festivi i giorni destinati al riposo settimanale di turno e l'art. 4 del DPR 1371/71 sancisce che ai dipendenti FS è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Si tratterebbe nella specie non del riposo compensativo delle maggiori prestazioni rese nelle giornate lavorative, ma del lavoro svolto nel giorno di sabato che era destinato al riposo settimanale di turno.
Il ricorso non merita accoglimento.
Si richiamano in primo luogo le argomentazioni svolte da una giurisprudenza copiosa e consolidata (cfr. tra le molte pronunzie Cass. 14174/99, 20 gennaio 1999 n. 505, 6 aprile 1999 n. 3322) con cui si è proceduto alla distinzione tra il "giorno di riposo compensativo" scaturito dalla concentrazione del (normale) orario contrattuale di lavoro dei turnisti su cinque anziché su sei giorni lavorativi la settimana (in sostanza un secondo giorno di riposo settimanale che si aggiunge a quello inderogabilmente previsto dagli artt. 2109 cod.civ. e 36 Cost.), ed il giorno di riposo compensativo", che periodicamente (nell'arco di un mese) viene attribuito a recupero delle ore di lavoro supplementari. Con le suddette pronunzie è stato escluso che i giorni di riposo compensativo, nei due tipi esaminati, siano da considerare festivi alla stregua della disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro controverso. Quanto alla disciplina legale, il precetto inderogabile degli artt 2109 cod. civ. e 36 Cost. impone di considerare festivo un solo giorno nell'arco di una settimana, anche quando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni (cfr., fra tante, 3 maggio 1984 n. 2711, 30 gennaio 1985 n. 593, 9 ottobre 1985 n. 4901, 21 aprile 1986 n. 2798, 3 Cass. 15 febbraio 1990 n. 1132). A loro volta le disposizioni della legge 13 agosto 1969 n. 591, recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (art. 2), del d.p.r. 9 novembre 1971 n. 1372 attuativo della stessa legge (artt. 4 e 6 nel testo modificato dalla legge 2 marzo 1974 n. 77), del d.p.r. 16 settembre 1977 n. 1188, che contiene la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del detto personale (art. 2) e del d.p.r. 23 giugno 1983 n. 374, recante la sostituzione del capo 2^ del d.p.r. n. 1372 del 1971, esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori turnisti un (solo) giorno di "riposo settimanale" e di voler distinguere da esso i giorni di riposo "compensativo" accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (pari a 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore (per un totale di 40 ore la settimana).
Nel contesto normativo considerato, i giorni di "riposo compensativo" di cui si discute non costituiscono giorni "festivi" ne' comunque possono intendersi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", ma corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui esse si compongono sarebbero di lavoro (ordinario) ma diventano di riposo perché già lavorate nei giorni precedenti (cfr. Cass. 2 dicembre 1998 n. 12224 in motivazione).Non sussiste pertanto la lamentata violazione di legge. La contrattazione collettiva, nell'interpretazione datane dal giudice di appello, recepisce sostanzialmente l'anzidetta normativa di legge, consentendo all'Ente datore di lavoro - con il solo limite di garantire ai propri dipendenti un giorno di riposo dopo sei di lavoro e di non protrarre la prestazione lavorativa per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere - di regolamentare con proprie determinazioni unilaterali e in ragione delle necessità del servizio la formazione degli orari e dei turni di lavoro, con la possibilità' di spostare a data diversa da quella programmata il "riposo compensativo" spettante ai suoi dipendenti, ovvero di chiamarli a lavorare nei giorni di riposo compensativo, senza alcun compenso nel primo caso e corrispondendo loro, nel secondo caso, il compenso per il lavoro straordinario feriale.
Quanto alle altre censure che riguardano la interpretazione data dal Tribunale alle disposizioni del CCNL, esse sono inammissibili perché formulate genericamente;
non si spiega infatti in qual modo la interpretazione complessiva delle clausole avrebbe condotto all'interpretazione propugnata in ricorso, di talché il motivo di doglianza si concreta in una semplice contrapposizione della propria interpretazione della norma contrattuale a quella operata dai Giudici di merito.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 13,00, oltre millecinquecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004