Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 25/03/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 53/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice UR DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30984 del registro di segreteria, proposto da G. S. (C.f. SS) nato il SS A SS (SS) e residente in Via SS – SS (SS), rappresentato e difeso, come da procura prodotta in via telematica, dall’Avv. Ezio Tursi (C.F. [...]), con studio in 21047 Saronno (VA), al Viale Rimembranze n. 21, ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC ezio.tursi@busto.pecavvocati.it, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni alla PEC ezio.tursi@busto.pecavvocati.it
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell’I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione in giudizio) dall’avv. Giulio Peco (cod. fisc. [...]; p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall’avv. Roberto Maio (cod. fisc. [...]; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1 nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it
FATTO
Il ricorrente, in data 13 novembre 2025, ha proposto ricorso chiedendo di « ritenuto sussistente in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento delle settimane contributive maturate nel periodo compreso tra il 15 luglio 1982 e il 23 aprile 1990, nella misura di n. 406 settimane, ovvero nella maggiore o minore entità che risulterà dall’eventuale espletanda Consulenza Tecnica d’Ufficio, anche ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 per tutti i motivi sopra dedotti. Ordini/condanni l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempre, in qualità di ente cui è stata affidata ex lege la gestione del soppresso Fondo Pensioni per il Personale Ferroviario, al riconoscimento e all’accredito, in favore del ricorrente, delle 406 settimane contributive relative al periodo compreso tra il 15 luglio 1982 e il 23 aprile 1990, ovvero nella maggiore o minore entità che sarà accertata in sede di Consulenza Tecnica d’Ufficio, ai fini del computo dell’anzianità assicurativa e contributiva utile al conseguimento e/o alla riliquidazione del trattamento pensionistico di competenza; Conseguentemente, ordini all’Istituto resistente di procedere alla rettifica della posizione assicurativa del ricorrente e di rideterminare il trattamento pensionistico spettante, con decorrenza dalla data di originaria liquidazione, riconoscendo le differenze economiche dovute in relazione ai ratei di pensione già percepiti; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge. ».
L’INPS si è costituita in giudizio in data 14 marzo 2026 concludendo come segue: «dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale di Monza, Sezione lavoro; in subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere; in subordine, respingere il ricorso; con vittoria di spese, diritti e onorari».
All’udienza del 24 marzo 2026, il difensore del ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata in via subordinata dall’INPS, osservando che il Giudice è chiamato a pronunciarsi preliminarmente sulla stessa prima di affrontare la sussistenza della sua giurisdizione. Il medesimo difensore ha insistito per la compensazione delle spese di lite.
Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti.
DIRITTO
In via preliminare, la Sezione deve valutare se sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Tale questione, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, precede, nell’ordine logico di quelle preliminari che il giudice deve esaminare, anche la questione di giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18956 dell’11/12/2003, hanno affermato che «a composizione di contrasto di giurisprudenza le Sezioni unite della Corte (Cass. sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048) hanno chiarito che la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. All'emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio» (Corte di cassazione, sez. un. n. 18956 dell’11/12/2003; in senso conforme, idem, n. 6226 del 09/07/1997; n. 12365 del 06/07/2004).
La richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, dunque, è causa di estinzione del giudizio che risulta «di impedimento anche alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione» (Corte di cassazione, sez. un. n. 18956 dell’11/12/2003, Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6226; Id., 29 agosto 1990, n. 8979).
In ogni caso, come ricordato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, non è inesistente l'interesse delle parti al regolamento dell'onere delle spese processuali, affidato al criterio della soccombenza virtuale, in relazione alla riscontrata cessazione della materia del contendere, piuttosto che a quello della soccombenza effettiva, in relazione alla questione pregiudiziale di giurisdizione.
Con riferimento al rito pensionistico, in merito alle spese di lite, l’art. 167 del c.g.c. al secondo periodo del comma 4, si limita a statuire che «in ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio».
Tra i principi generali applicabili anche “alla giurisdizione della Corte dei conti” che si pronuncia nei “giudizi in materia pensionistica” (art. 1, comma 2, c.g.c), l’art. 31 del medesimo codice disciplina la “regolazione delle spese processuali”. Più nello specifico, il terzo comma dell’art. 31 cit. stabilisce che «il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, (….) quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari».
In ragione della disposizione di legge testè richiamata le spese di lite possono essere integralmente compensate.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, accoglie la richiesta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice monocratico UR De RE
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 25/03/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente