Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
La condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 cod. pen. non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore.
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- 1. Risarcimento danno da privazione della figura genitorialeAdmin · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 8 luglio 2020
Ricostruire o mantenere un giusto equilibrio familiare a seguito di una separazione è complicato e non sempre possibile Può accadere che in contesti di questo tipo il genitore inizi a manifestare carenza di interesse verso il figlio, privandolo di un'adeguata assistenza materiale e/o morale: la giurisprudenza ha chiarito che anche il semplice disinteresse verso il figlio può costituire un danno risarcibile. Vediamo più nel dettaglio come e contro cosa il figlio, per il tramite di chi lo rappresenta legalmente, può tutelarsi. IL REATO PREVISTO DALL'ART. 570 C.P. Il disinteresse del genitore può avere conseguenze di rilievo penalistico. Il reato rubricato “violazione degli obblighi di …
Leggi di più… - 2. Violazione degli obblighi di assistenza familiareAdmin · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 1 giugno 2020
Rimanendo nell'ambito dei reati contro la famiglia, ci si può trovare in situazioni in cui il genitore inizi a manifestare carenza di interesse verso il figlio, privandolo di un'adeguata assistenza materiale e/o morale e ciò può comportare una violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ricostruire o mantenere un giusto equilibrio familiare a seguito di una separazione è complicato e non sempre possibile ove prevalgono emozioni che mal si accostano con l'anteporre il benessere psicofisico dei figli. IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE Un comportamento del genere può assumere conseguenze rilevanti anzitutto da un punto di vista penalistico. Il reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2004, n. 26037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26037 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 25/03/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 489
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 27146/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO BR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 9/4/2002 della Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. FAVALLI M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. G. Campanelli (in sostituzione avv. F. Marotta) che, associandosi alla richiesta del P.G., si è riportato alle conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 9/4/2002, confermava quella in data 27/1/1998 del Pretore di Padova, che aveva dichiarato GO BR colpevole dei reati di cui all'art. 570/1 - 2 n. 2 c.p., unificati ex art. 81 s.c., e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Più in particolare, l'addebito mosso all'imputato è di avere serbato una condotta contraria all'ordine familiare e di essersi sottratto agli obblighi inerenti alla sua qualità di coniuge e alla potestà di genitore, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie AN MA e alla figlia IL, alle quali non aveva versato l'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione personale tra i coniugi (fatti commessi tra il gennaio 1993 e il 18/12/1997). La Corte territoriale, nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato, ribadiva che il comportamento da costui tenuto nei confronti della figlia, già maggiorenne nel periodo oggetto di contestazione, era inquadrarle nella previsione di cui al 1^ comma e non in quella di cui al 2^ comma n. 2 dell'art. 570 c.p., essendosi comunque risolto in un'omessa assistenza morale verso la discendente, e che ciò costituiva una mera riqualificazione del fatto, nel rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.); che aveva fatto mancare nel periodo compreso tra il 1994 e il 1996, violando così il 2^ comma n. 2 della richiamata norma, i mezzi di sussistenza alla moglie, ammalata e priva di adeguate fonti di reddito, nonostante egli versasse in condizioni economiche idonee a fare fronte al proprio obbligo. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sotto i seguenti profili: le sue precarie condizioni economiche non gli avevano consentito di adempiere agli obblighi verso i familiari;
omesso giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.; assenza di dolo, perché disoccupato e a carico della propria madre;
il beneficio della sospensione condizionale non andava subordinato al pagamento della provvisionale.
La gravata sentenza va in parte annullata per le ragioni di seguito precisate. La condotta tenuta dall'imputato nei confronti della figlia IL, pur censurabile sotto il profilo morale, non assume rilievo penale e non integra gli estremi del ritenuto reato di cui all'art. 570/1 c.p.. Osserva, invero, la Corte che la corrispondente accusa è circoscritta all'arco temporale compreso tra il gennaio 1993 e il 18/12/1997, cioè ad un periodo in cui GO IL aveva già raggiunto la maggiore età, essendo nata il [...]. La "condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie" presa in considerazione dal primo comma dell'art. 570 c.p. non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. Ciò posto, è evidente, in particolare, che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, violazione certamente integrata dal totale disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, perché soltanto in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore. Il presidio penale a garanzia dell'assistenza morale ed economica, della solidarietà e della coesione familiare, in sostanza, è previsto, quanto alle responsabilità inerenti al rapporto di filiazione, per quei soli casi che assumono una connotazione di particolare gravità, perché evidenziano il non corretto esercizio o addirittura l'abuso della potestà genitoriale.
Conseguentemente, l'impugnata sentenza, nella parte in cui ha affermato la colpevolezza del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 570/1^ c.p. in danno della figlia IL, va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste e va, quindi, eliminata la corrispondente pena di un mese di reclusione e lire 100.000 di multa (cfr. calcolo del trattamento sanzionatorio nella sentenza di primo grado).
Non merita, invece censura la pronuncia di colpevolezza del GO in relazione all'accusa di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie (art. 570/2 n. 2 c.p.) e le doglianze articolate, al riguardo, in ricorso vanno disattese.
Il giudice a quo, invero, dopo avere premesso che pacificamente il GO, nel periodo 1994-1996, non aveva mai contribuito ai bisogni economici della famiglia, nel tracciare - poi - l'iter ricostruttivo dei fatti, ha dato adeguato e logico conto della sussistenza, nella condotta ascritta al predetto, degli elementi costitutivi del reato in esame. Tale illecito, com'è noto, si realizza quando sussistano, da una parte, lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall'altra, la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirglieli. Quanto al primo elemento, la Corte territoriale ha evidenziato, sulla base di precise emergenze processuali (deposizioni testimoniali della AN e di GO IL, documentazione sanitaria prodotta), che la moglie dell'imputato, nel periodo preso in considerazione, era ammalata, svolgeva lavori saltuari di scarsa redditività, era aiutata, per soddisfare le primarie esigenze di vita, da amici o da altri familiari: non v'è dubbio che ciò integra lo stato di bisogno, la cui sussistenza, peraltro, non è stata contestata neppure dal ricorrente e trova, anzi, ulteriore conferma nel rilievo che IL, la quale conviveva con la madre, fu costretta, proprio per le gravi difficoltà economiche, ad abbandonare gli studi e a trovarsi un lavoro. Quanto al secondo elemento, la Corte di merito ha accertato che l'imputato, nel precisato arco temporale, disponeva di un reddito mensile pari a circa 4/5 milioni di lire e che aveva interrotto il suo rapporto di lavoro come agente di commercio soltanto nel 1996, percependo comunque una liquidazione di diversi milioni di lire, sicché non poteva essere posta seriamente in dubbio la capacità reddituale dell'obbligato. La contraria affermazione contenuta in ricorso su quest'ultimo aspetto rimane indimostrata e, comunque, non riferibile al periodo che qui viene in rilievo.
L'elemento soggettivo del reato consiste nella mera coscienza e volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi di assistenza inerenti la propria qualità di coniuge ed è dato, quindi, dal dolo generico. Nel caso in esame, in assenza di una qualunque causa di giustificazione, non può porsi in dubbio la presenza del dolo nel pacifico comportamento antidoveroso tenuto dal prevenuto.
Non intelligibile è il richiamo fatto in ricorso all'omesso giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., posto che non risulta essere stata contestata all'imputato alcuna circostanza aggravante da bilanciare con le accordate circostanze attenuanti generiche. Il reato di cui all'art. 570/2^ n. 2 c.p., peraltro, è figura autonoma e non una forma circostanziata dell'ipotesi prevista dal primo comma. La doglianza relativa alla subordinazione degli effetti del beneficio della sospensione della pena al pagamento della provvisionale è inammissibile, perché risulta essere stata dedotta per la prima volta in questa sede e, in ogni caso, è generica, perché non tiene conto delle valide e logiche ragioni poste dal giudice di merito a fondamento di tale statuizione.
È il caso, infine, di sottolineare che il reato per il quale viene mantenuta ferma la pronuncia di condanna non può ritenersi estinto per prescrizione, anche se la sua consumazione è temporalmente collocata fino al luglio 1996. Il relativo termine di prescrizione (anni sette e mesi sei), infatti, è rimasto sospeso dal 3 ottobre al 18 dicembre 1997, vale a dire nel periodo in cui il dibattimento di primo grado fu rinviato su richiesta dell'avv. A. Coin, difensore dell'imputato (cfr. istanza depositata il 2/10/1997, con la quale il difensore dedusse altro contestuale impegno professionale). In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta e sempre che l'ima o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (cfr. S.U. 11/1/2002, Cremonese). Il ricorrente va condannato alla rifusione delle ulteriori spese sostenute in questo grado dalla parte civile Antonimi e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al delitto in danno della figlia, perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione e lire 100.000 di multa. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in E. 1.300,00 per onorari, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004