Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
Il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto determina il venir meno dell'elezione di domicilio, legittimando la notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod.proc.pen.
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Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2010, n. 31658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31658 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 954
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 36679/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE RI N. IL 02/09/1976;
avverso la sentenza n. 925/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 16/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito, per la parte civile, l'avv. Traldi Stefano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Satta Francesco Luigi, per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 21/11/2007 il Tribunale di Oristano, condannava RE ER per i delitti p. e p. dall'art. 590 c.p. (lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale) e art. 189 C.d.S. (violazione dell'obbligo di fermarsi dopo l'incidente: in Arborea e Marrubio il 11/2/2001). Il Tribunale irrogava la complessiva pena di mesi 5 di reclusione, concesse le attenuanti generiche;
l'imputata veniva inoltre condannata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile LL Massimo.
Con sentenza del 16/6/2009 la Corte di Appello di Cagliari confermava la pronuncia di condanna.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata lamentando:
2.1. la nullità della sentenza per violazione della legge processuale. Invero dopo la sentenza di primo grado, il difensore aveva dichiarato di non accettare più le notifiche al domicilio eletto presso di lui. Conseguentemente la notifica dell'estratto contumaciale era avvenuta a mani proprie dell'imputata. La Corte di Appello, invece, aveva notificato la citazione a giudizio al domicilio precedentemente eletto. Nonostante rituale eccezione, la Corte procedeva egualmente al giudizio ed alla emanazione della sentenza.
2.2. la violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione dei reati. Infatti, nel capo di imputazione erroneamente la data dei commessi reati era stata indicata come 11/2/2002, in realtà la esatta data dei fatti era da individuare nel 11/2/2001, pertanto il termine di prescrizione era maturato in data 11/8/2008. Con memoria depositata il 15/5/2010 la difesa della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La sentenza va annullata perché estinti i delitti contestati per intervenuta prescrizione.
3.1. In relazione alla doglianza di natura processuale formulata, va premesso quanto segue:
- in data 6/9/2001 l'imputato eleggeva domicilio presso il difensore di fiducia Avv. Francesco Luigi Satta;
- con missiva del 26/11/2007 (depositata in pari data), il difensore dichiarava di rifiutare le notifiche al domicilio eletto dall'imputato;
- l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado veniva notificato a mani dell'imputato in data 12/3/2008;
- il decreto di citazione in appello veniva notificato all'imputato presso il difensore;
- all'udienza in appello del 11/6/2009 il difensore formalizzava l'eccezione di nullità, la quale veniva rigettata dalla Corte con ordinanza del 16/6/09, ove veniva affermato che la revoca dell'elezione di domicilio poteva provenire solo dall'imputato e non, invece, unilateralmente dal difensore.
Ciò premesso, va osservato che l'elezione di domicilio costituisce dichiarazione ricettizia di volontà ed implica un rapporto di fiducia tra il destinatario e tutte le persone che sono in grado di ricevere l'atto nel luogo eletto. Si tratta pertanto di un rapporto bilaterale che è destinato a venire meno se anche uno solo dei suoi due termini ritira la fiducia: l'imputato con la revoca dell'elezione; ovvero il destinatario con il rifiuto della ricezione dell'atto.
La conseguenza di tali condotte determina la sopravvenuta inidoneità della elezione di domicilio a raggiungere lo scopo a cui è preordinata e legittima, quindi, l'utilizzo per le notificazioni del disposto di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4 che prevede la notifica presso il difensore (cfr. Cass. 5^, 2493/98, Mariani). Nel caso di specie, pertanto, avendo il difensore dell'imputato, con la missiva del 26/11/2007, informato l'A.G. di rifiutare la notifica degli atti al domicilio eletto, si è determinata una situazione di inidoneità dell'elezione, che ha legittimato la notifica destinati all'imputato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di fiducia, sebbene tale notifica sia stata effettuata sul presupposto della irrilevanza del rifiuto (v. ord. della C. di Appello del 16/6/09), valutata la equipollenza degli effetti.
Per quanto detto, la censura di natura processuale formulata è infondata.
3.2. Fondata, invece, è la doglianza relativa alla estinzione per prescrizione dei delitti. Anche in tal caso è necessaria una premessa. Il capo di imputazione riportato in sentenza contiene un errore materiale quanto alla data dei commessi reati, in ordine al quale il ricorrente ha sollecitato l'attenzione lamentando un travisamento. Infatti viene indicata come data dei fatti l'11/2/2002, mentre incontrovertibilmente essi si sono verificati l'11/2/2001, come ben può rilevarsi dalla data della querela, presentata il 16/2/2001 e dal "CID" dell'incidente redatto dalle parti e datato 11/2/2001.
Pertanto i delitti si prescrivevano alla data dell'11/8/2008 (a cui va aggiunta una sospensione di un mese, per il rinvio di udienza, per astensione degli Avvocati, dal 31/3/04 al 30/4/04), quindi antecedentemente alla deliberazione della sentenza di appello. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., considerato che non sono state formulate specifiche doglianze relativamente alla affermazione della responsabilità dell'imputato. Le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Pone a carico del ricorrente la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500=, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010