Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2003, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
68419€ C.C. 6 8326 3 05 159/03UBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA NE Oggetto VSO CA PLOVB SEZIONE SECONDA CIVILE DIV Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO SPADONE - Presidente R.G.N. 5791/00 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA 6038/00 1.11483 GOLDONI - Consigliere Dott. Umberto Cron. 1433 -O Consigliere- Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO ConsigliereDott. CE Paolo FIORE Ud.10/01/03 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 68419 +68326 RI DE EP, elettivamente domicili ROMA VLE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente nonchè contro 30 -1- D'AT TA HE TE;
intimata con integrazione del contraddittorio nonchè
contro
RI DE ND, RI DE AN, RI DE GI RI DE UI, RI 11 RL, RI DE EL, RI DE --- DE AS;
- intimati e sul 2° ricorso n° 06038/00 proposto da: RI DE ND, RI DE AN, RI DE GI, RI DE UI, RI DE RL, RI DE EL, RI DE AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell'avvocato RENATO MARIANI, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro | tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
D'AT TA HE TE, RI DE EP;
intimati -2- avverso la sentenza n. 295/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 01/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato Carlo MARTUCCELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
1'Avvocato Renato MARIANI, difensore deiudito resistenti che ha chiesto accoglimento del ricorso..Per il Ministero delle Finanze, nessuno compare;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione. -3- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 19 aprile 1952 ME ed ID IN, nonché IO IN IN, convenivano davanti al Tribunale di Roma il Ministero delle Finanze ed esponevano, per quello che ancora interessa: -che, nella loro qualità di discendenti di AG IN, erano subentrati nel contratto di locazione longissimi temporis dallo stesso stipulato in data 20 novembre 1832 con il Monastero di S. LI in Roma, avente ad oggetto una casa con forno posta in Roma, via dei Genovesi 9, 10 ed 11%; -che il Demanio dello Stato, subentrato nei diritti del Monastero di S. LI in base alle leggi eversive, aveva, in data settembre 1951, arbitrariamente diffidato i subinquilini а non pagare il canone di sublocazione ad essi attori perché il contratto di locazione doveva ritenersi risolto per gravi inadempienze;
sulla base di tali premesse gli attori chiedevano che fosse dichiarata illegittima la diffida in questione. Il Ministero delle Finanze, costituitosi, chiedeva in via riconvenzionale che venisse pronunciata la 3 risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento degli attori. Con sentenza in data 27 giugno 1981 il Tribunale di Roma rigettava tutte le domande proposte dalle parti. Il Ministero delle Finanze proponeva appello, al quale resistevano gli eredi degli originari attori, i quali proponevano appello incidentale, dolendosi, tra l'altro, del mancato accoglimento della domanda proposta nel corso del giudizio di primo grado, avente ad oggetto l'accertamento che il contratto in data 20 novembre 1832 aveva natura reale (essendo assimilabile ad una enfiteusi) il cui canone era suscettibile di affrancazione. Con sentenza in data 1 febbraio 1999 la Corte di appello di Roma riteneva infondata tale tesi, pur riconoscendo la peculiarità delle clausole inserite nel contratto in data 20 novembre 1832, effettivamente inusuali in un contratto di locazione. particolare, i giudici di secondo grado In rilevavano: Le stesse norme citate dagli attori del cod. civ. 1865, art. 1571, III comma, C.C. e 46 att., non comportano che la validità di contratti di locazione di "terreni affatto incolti" fino a cento anni, quando "si fanno col patto di dissodarli", a differenza dei normali contratti di locazione che si devono intendere legittimi soltanto se stipulati per un tempo non eccedente i trenta anni (I comma), ammesso che il contratto de quo possa ritenersi inquadrabile tra quelli dei terreni incolti (art. 408 c. c. 1865; art. 828 c.c. vig.). La Corte di appello di Roma riteneva, poi, che le domande subordinate di usucapione, del diritto di delproprietà, о del diritto di enfiteusi, dominio utile, oltre ad essere nuove, in quanto proposte per la prima volta in appello, erano infondate, in quanto non era stato mimimamente dedotto, e tanto meno provato, il mutamento della detenzione in possesso, di cui all'art. 1141 c.c., in quanto AG NA aveva iniziato a detenere l'immobile quale conduttore ed i suoi discendenti avevano versato il canone, con atto di offerta reale, in occasione delle diffide del Ministero delle Finanze impugnate. decinisue Contro tale racanso ha proposto ricorso per cassazione US IN, con due motivi, illustrati da memoria. A tale ricorso resiste con controricorso il 5 Ministero delle Finanze. Altro ricorso, con quattro motivi, illustrati da memoria, stato proposto da ND IN IN, CE IN IN, VA IN IN, AR IN IN, AS IN IN. A tale ricorso resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. All'udienza del 5 maggio 2002 è stata disposta, con riferimento al ricorso proposto da US IN IN, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ND IN IN, CE IN IN, VA IN IN, AR IN IN, AS IN IN. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi. Con il primo motivo del ricorso di US IN IN si deduce che la Corte di appello di Roma non avrebbe tenuto conto, ai fini della assimilabilità del rapporto per cui è causa all'enfiteusi, dei seguenti elementi: 1) la durata di 99 anni, termine di ardua compatibilità con il carattere locatizio del rapporto;
2) l'obbligo, espressamente previsto a carico dell'"affittuario" 6 di apprestare opportuni "acconcimi", vale a dire miglioramenti, specificati in un allegato;
3) l'espressa previsione dell'assunzione, da parte di AG NA, di ogni onere fiscale relativo all'immobile concesSO in godimento;
4) la particolare tenuità del canone, che, anche se rivalutato nel corso degli anni, era tuttavia rimasto sempre al di sotto del normale corrispettivo ricavabile per il godimento dell'immobile. Il motivo è infondato. Occorre partire dalla considerazione che nel corso del giudizio di secondo grado gli appellanti incidentali in ordine alla questione della originaria natura reale del contratto in data 20 novembre 1832 non avevano inizialmente dedotto di costituzione enulla di specifico (comparsa risposta, prima comparsa conclusionale;
comparsa conclusionale per l'udienza collegiale del 12 marzo 1996). Solo nella comparsa conclusionale per l'udienza collegiale del 22 aprile 1997 si era affermata la diretta inquadrabilità del rapporto in questione nella enfiteusi, sulla base dell'obbligo di migliorare il fondo e della tenuità del canone, il 7 che escludeva la ricorrenza di una locazione ad longum tempus o in perpetuum. Ne consegue che US IN IN non può dolersi del mancato esame degli elementi, non invocati nel giudizio di merito, sopra elencati ai nn. 1 e 3. La particolare tenuità del canone viene, poi, affermata, ma non viene dedotto da quali elementi acquisiti al processo la stessa risultava. Non rimane quindi che l'asserito obbligo di miglioramenti. Non viene chiarito, però, come l'obbligo di effettuare determinati lavori una tantum e di accollarsi i lavori di manutenzione per il futuro sia inquadrabile nell'obbligo di miglioramenti tipico dell'enfiteusi. Con il secondo motivo del ricorso di US IN IN si insiste sulla rilevanza, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, tenuto conto anche del comportamento delle stesse successivo alla conclusione del contratto, a prescindere dalla formulazione dell'atto in data 20 novembre 1832, dell'obbligo di miglioramenti e del fatto che con voltura n. 240 in data 18 aprile 1876 l'immobile oggetto di tale atto era stato intestato а "IN VA AG utilista e Demanio D ( Nazionale direttario". Anche tale motivo è infondato. In ordine alla rilevanza dell'obbligo di miglioramenti si è già detto;
l'intestazione catastale, a prescindere dalla sua rilevanza, in quanto è da dimostrare che la stessa fosse ricollegabile ad una iniziativa delle parti, non è stata espressamente invocata nel giudizio di secondo grado. Il primo motivo del ricorso di ND IN IN, CE IN IN, VA IN IN, AR IN IN, AS IN IN ripropone la questione del mancato esame della rilevanza della intestazione catastale e quindi segue la sorte dell'analoga doglianza contenuta nel ricorso di US IN IN. I l secondo motivo del ricorso di ND IN IN, CE IN IN, VA IN IN, AR IN IN, AS IN IN ripropone la questione del mancato esame della rilevanza dell'obbligo di miglioramenti previsto nel contratto in data 20 novembre 1832 e quindi segue la sorte della analoga doglianza contenuta nel ricorso di US IN IN. 9 Con il terzo motivo del loro ricorso ND IN IN, CE IN IN, VA IN IN, AR IN IN, AS IN IN deducono, in primo luogo, che la Corte di appello di Roma si è limitata a dare atto che alcune (tra l'altro non precisate) clausole inserite nel rogito in data 20 novembre 1832 erano "inusuali" per un contratto di locazione, senza, però, poi, chiarire perché dalle stesse non fosse desumibile una volontà delle parti, anche alla luce del comportamento successivo delle stesse, di dare vita ad un rapporto di natura reale. La doglianza è infondata. Come già detto, la tenuità (iniziale) del canone è stata soltanto dedotta dagli attuali ricorrenti e non risulta accertata, per cui sulla sua irrilevanza nessun obbligo di motivazione avevano giudici di merito. Della impossibilità di desumere dal contratto l'esistenza dell'obbligo di miglioramenti tipico dell'enfiteusi si è già detto. Sostengono, ancora, ND IN IN, CE IN IN, VA IN IN, AR IN IN, AS IN IN, che la sentenza impugnata, sempre con riferimento 10 alla negazione della configurabilità dell'enfiteusi, contiene un periodo incomprensibile del seguente tenore: .la tesi non appare accoglibile. Innanzitutto la distinzione tra "diretto dominio", demanializzato dalle leggi eversive e "utile dominio" esentato da queste in quanto il bene era appartenente a cittadino divenuto italiano, e l'inquadramento del NA in questa ultima situazione, appaiono ancor più difficili da provare e comunque non lo sono stati dalla effettiva proprietà.. Anche tale doglianza non appare fondata. I ricorrenti, infatti, non chiariscono quale rilevanza abbia avuto la incomprensibilità del passo della motivazione riportato ai fini della correttezza della decisione in ordine in ordine alla questione principale oggetto del giudizio, dal momento che, come si è visto, gli elementi invocati nel giudizio di merito non erano sufficienti a far concludere per la costituzione di una enfiteusi о di un diritto alla stessa assimilabile in base all'atto in data 20 novembre 1832. Con il quarto motivo del loro ricorso ND IN IN, CE IN IN, VA IN IN, AR IN IN, AS 11 IN IN deducono testualmente: La Corte di merito ha ritenuto inammissibile in primis e comunque infondata la domanda subordinata proposta dai IN IN per la declaratoria della usucapione del diritto di enfiteusi (o del dominio utile). Tali statuizioni meritano annullamento perché: Quanto alla pronuncia di inammissibilità (la ragione indicatane è che la domanda di usucapione era stata proposta soltanto in grado di appello) la - essendo Corte di merito non ha considerato che stata proposta comunque in presenza di domande del Ministero delle Finanze dirette ad una contraria affermazione di proprietà demaniale nonché di risoluzione contrattuale la richiesta di accertamento della invece intervenuta usucapione a favore degli attori aveva in ogni caso anche la natura di eccezione riconvenzionale. Di tal che la richiesta stessa era ammissibile pur se formulata per la prima volta in appello (relativamente all'immobile di cui ai civici 9 10 11 di via dei Genovesi); e pertanto la Corte di - merito aveva l'obbligo di esaminarla. B 12 Quanto alla pronuncia di "infondatezza" essa è stata resa dopo quella circa la "inammissibilità" della medesima domanda pertanto è da annullare in ogni caso perché emessa evidentemente in violazione del principio inderogabile dei limiti della devoluzione in appello. Invero se una domanda (o considerata tale) viene introdotta soltanto in grado di appello, il Giudice il quale la dichiari in primis "inammissibile" non può mai passare ad esaminare la domanda medesima anche nel merito. Fermo il dirimente rilievo che precede, a sostegno della pronuncia di "infondatezza" la Corte di merito ha scritto che non risulterebbe dedotta e tanto meno provata, la "inteversione del possesso". La Corte di appello ha tuttavia erroneamente non considerato: I) nelle note allegate al verbale di udienza del 14.6.1993, (nonché nella memoria di costituzione in appello) le parti IN IN avevano formulato una apposita richiesta di prova testimoniale in quattro capitoli, che riguardava proprio le modalità di godimento dell'immobile rivelative anche della interversione del possesso. 13 Si è verificata dunque una omessa lettura degli atti di causa ed una omessa considerazione di richieste decisive e ritualmente formulate. 2) La circostanza del pagamento del canone nella misura ridottissima (lire 503 all'anno ancora nel 1973) non era prova di detenzione locatizia bensi di godimento a titolo di enfiteusi perché soltanto in tale secondo istituto il canone ha una funzione meramente simbolica;
e un pagamento così irrisorio era, a lume di logica, soltanto simbolico. 3) L'interversione del possesso risultava per altro chiarissimo dai documenti - neppure presi in considerazione dalla Corte di appello (con difetto dunque di attività e di motivazione) che dimostravano l'inserimento del cespite di cui aí civici 9 -10 - 11 di via dei Genovesi negli atti di divisione e nelle denunce di successione intervenuti nel tempo nella famiglia dei ricorrenti. Il motivo è infondato. Occorre premettere che l'eventuale errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel non esaminare sotto il profilo di eccezione la questione della usucapione solo perché inammissibilmente proposta quale domanda nel 14 giudizio di secondo grado, è irrilevante, dal momento che la domanda è stata comunque ritenuta infondata dalla sentenza impugnata. I ricorrenti non sembra abbiano, poi, interesse a dolersi del fatto che i giudici di merito, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda di usucapione, l'abbiano ritenuta comunque infondata, facendo ricorso alla c.d. doppia motivazione. Per quanto riguarda il merito del motivo Occorre ricordate che aí fini della interversione (trasformazione della detenzione a titolo di locazione in possesso а titolo di enfiteusi) necessaria ai fini della usucapione gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto provare che a partire da un certo momento, contro la volontà del locatore, l'originario canone di locazione era stato corrisposto come canone enfiteutico. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che tale prova non è stata fornita e infondatamente gli attuali ricorrenti si dolgono della mancata ammissione di prove che sarebbero state idonee a tal fine. Con riferimento а quest'ultimo aspetto il richiam alle note allegate al verbale di udienza del 14 giugno 1993 è del tutto generico. 15 La ridotta misura del canone dimostra, di per sé, solo che un suo mancato adeguamento nel corso del rapporto, ma non viene chiarito come possa (a partire da un momento non precisato) essere indice di interversione della detezione a titolo di locazione in possesso a titolo di enfiteusi. L'inserimento dell'immobile oggetto dell'originario rapporto di locazione negli atti di divisione e nelle denunce di successione intervenute nel tempo nella famiglia dei ricorrenti è attività la quale non è idonea а manifestare 1'interversione, dal momento che si è svolta non contro il locatore, ma all'insaputa dello stesso. Ma, а prescindere da tali considerazioni, la correttezza della conclusione cui è giunta la Corte di appello di Roma risulta dal fatto che gli attuali ricorrenti non contestano l'esatteza della affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale i loro danti causa avevano versato il canone, con atto di offerta reale, in occasione delle diffide del Ministero delle Finanze impugnate. Poiché è evidente che il Ministero delle Finanze non poteva che chiedere il pagamento di un canone di locazione e che i danti causa degli attuali 16 prima della instaurazione dell'attuale giudizio l'originario rapporto non aveva subito mutamenti. In definitiva, i ricorsi vanno rigettati. In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 10 gennaio 2003 ikket pen ND DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi, -3 APR 2003 MA Di ZO обично чате ді IL CANCELLIERE MA Di ZO 2 битко CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2.1 15.07.03 presso l'Agenzia 3 versate € 180,76 serie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) д 17