Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18178 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
A IC L B B ESENTE DA REGISTRAZIONE ARIPU A 1 81 7 8 / 0 2 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 T E U PB N T . S B N.
5. N I N. 131 TAB. O 1 - I G / E Z I B 4 A / R . R 6 L A 2 A L A . R I A T R D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . . U P B E . B D T A I T L N R A E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I T D S 3 Oggetto R 1 I E S E . N T E N SEZIONE TRIBUTARIA S Tributaria A I M A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA Presidente R.G.N. 19977/98 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere 663/99 Cron.42882 Dott. Nino FICO - Consigliere - Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere - Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud.13/05/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE نے CAMPIONE CIVILE SENTENZA ! N. 62977 sul ricorso proposto da: BOERI SPORT FLLI BOERI SDF, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso 10 studio dell'avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO PAOLO, che la difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
e sul 2° ricorso n 00663/99 proposto da: 2002 DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2014 MINISTERO -1- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BOERI SPORT FLLI BOERI SDF;
- intimato -
avversO la sentenza n. 170/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 16/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ANTONELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto del ricorso principale e incidentale. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n.170/62/97, depositata in data 16.10.1997, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio IVA di Milano avverso la decisione della Commissione Tributaria di primo grado di Milano n.13865/41/89 con la quale era stato accolto il ricorso della ER sport sdf,di RO, FR, IA e AL ER ed annullato l'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione Iva relativa all'anno 1984, impugnato dalla stessa società. L'atto impositivo - conseguente al processo verbale di constatazione redatto in data 27.10.1986 - recepiva l'esito di una verifica effettuata dall'Ufficio delle Imposte Dirette.di Milano nel corso della quale era risultato che i quantitativi di merci e materiali contabilizzati come giacenze iniziali del 1985 non corrispondevano alle rimanenze finali dell'anno precedente. Ricorre per cassazione la società, con due mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze, che ha anche contestualmente proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art.48 L.413/1991 in relazione al mancato rilievo da parte del Giudice di appello della estinzione del processo in relazione alla chiesta definizione della controversia ai sensi degli artt.44,45 e 52 L. 413/1991 cit.ed all'avvenuto versamento dell'imposta dovuta. Motivi della decisione Preliminarmente devono essere riuniti i ricorsi, ai sensi dell'art.335 cpc,trattandosi di impugnazioni proposte separatamente avverso la medesima sentenza. Ciò posto,va osservato che,con un primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.21 e 53 DPR 633/1972, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. La CTR non avrebbe tenuto conto che l'accertamento fu di carattere contabile e non di effettivo controllo e verifica, e che l'Ufficio omise di valutare l'effettiva natura delle rimanenze,costituite non da prodotti finiti ma da scarti di lavorazione, utilizzati e reimmessi nel ciclo produttivo in epoca successiva a quella della loro produzione,dopo essere stati lavorati fino allo stadio finale. Donde la erroneità della sentenza impugnata,per avere ritenuto legittima la presunzione di cessione posta a base dell'accertamento in rettifica. Il motivo di doglianza si risolve in una censura in fatto non consentita in questa sede;
comunque, la stessa è priva di giuridico fondamento. Invero,il Giudice di appello ha dato adeguata e non illogica spiegazione del raggiunto convincimento, osservando sulla base della documentazione - acquisita agli atti che dagli inventari emergono consistenti rimanenze - accumulate nel corso degli anni dal 1982 al 1985( e che, come si è in precedenza rilevato,quanto alle giacenze iniziali del 1985 non trovano riscontro in quelle finali del 1984). Sicchè,avuto riguardo alle ragioni dell'accertamento, appare correttamente giustificata la presunzione, da parte dell'Ufficio,della esistenza di vendite non registrate. Trattasi, del resto, di valutazione di stretto merito,in quanto attinente alla rilevanza del materiale probatorio acquisito agli atti,che,pacificamente, si sottrae al sindacato del Giudice di legittimità in quanto in modo idoneo motivata. D'altro canto, data la premessa in fatto,i Giudici di appello ne hanno tratto corretta conseguenza in punto di diritto,circa il recupero a tassazione operato dall'Ufficio in virtù della presunzione di cessione ex art.53 DPR 633/1972 dovendosi detta presunzione ritenere nella specie pienamente : operativa,non essendo stata offerta dalla contribuente come accertato dagli - stessi Giudici - la prova contraria richiesta dalla norma ora richiamata. Con un secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.22 DPR 636/1972, nonchè insufficiente motivazione: i Giudici di appello avrebbero errato nel non rilevare la inammissibilità della impugnazione dell'Ufficio Iva,per il mancato sia pur" minimo di sviluppo delle doglienze fatte valere ...", con conseguente lesione del diritto di difesa di essa società. Anche tale censura è infondata. Va premesso che l'art.22 cit.al terzo comma,stabilisce,per quanto qui rileva, che l'atto di appello deve contenere "i motivi dell'impugnazione”: sicchè la norma in tanto può ritenersi violata in quanto i motivi manchino del tutto o ne sia assolutamente incerta la identificazione( Cass. 12037/1995). Orbene,non è questa la situazione che ricorre nel caso di specie. Infatti, dalla sentenza impugnata emerge che l'Ufficio non solo si è richiamato al verbale di constatazione 27.10.1986 in precedenza menzionato ma ha censurato la sentenza di primo grado contestando specificamemente la correttezza della valutazione del materiale probatorio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA operata dai primo Giudici punto sul quale la CTR risulta essersi poi altrettanto specificamente soffermata per giustificare la condivisione di siffatta ragione di gravame. A questa stregua,il dettato normativo prima ricordato risulta correttamente osservato e,del resto, dalla censura in esame che sul punto - pecca di evidente genericità - neppure è dato dedurre quale minimo di sviluppo le doglianze dell'Ufficio avrebbero dovuto assumere per soddisfasre i requisiti di legge. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso principale deve essere rigettato. Resta conseguentemente assorbita ogni questione posta dalla A.F. con il ricorso incidentale. La ricorrente società deve essere condannata la pagamento delle spese del presente giudizio, che si ritiene di liquidare a favore dell'Amministrazione Finanziaria in complessivi euro 1.150,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
PQM
La Corte,riuniti i ricorsi,rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo.Condanna la ricorrente società al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.150,00 di cui euro 1.000,00 per onoirari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2002 N Presidenteidente O I Maialenсов Il Consigliere/estensore Z A S S A C WEB OF DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 Casano CANCELLIERE C1 Avable Que s hold arous AM CA CAN