TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/12/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1142/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1142 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
HE IR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo
n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore Controparte_2
C” in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'avv. Claudia Polveroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Galleria del Corso n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
) e (C.F. , C.F._3 Controparte_5 C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Marco Tudisco ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenute
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulisse Bardani e Carmine Stingone ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi studi, giuste procure – rispettivamente – in calce e allegata alle comparse di costituzione e risposta
- terza chiamata E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._5
SC PR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baldeschi
n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_8 C.F._6
IO D'SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Bruno
Buozzi n. 99, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. HE IR, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni altra domanda ed eccezione disattese: a) accertare e dichiarare la responsabilità del
“ in persona dell'Amministratore e Controparte_1
Legale Rappresentante p.t., in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni cagionati a in Parte_1 conseguenza del sinistro dello 05.05.2017; b) accertare e dichiarare la responsabilità delle signore , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
in solido tra loro ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai
[...] sensi dell'art. 2043 c.c., quali proprietarie pro-quota del lastrico solare ove si è verificato il sinistro dello 05.05.2017, dal quale sono derivate le lesioni riportate da
e conseguentemente: c) condannare il “ Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Controparte_1
e le signore , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
tutti in solido tra loro, o in via gradata alternativamente, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento in favore di del danno subito in conseguenza del sinistro dello 05.05.2017 ed Parte_1 ammontante quanto al danno patrimoniale in euro 818,80, quanto al danno non patrimoniale ad euro 19.492,25 e così per totali euro 20.331,05, ovvero in quella diversa somma accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
d) condannare altresì il “
[...]
in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante Controparte_1
p.t., e le signore , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
tutti in solido tra loro, o in via gradata alternativamente, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., nonché dell'art. 2059 c.c., al risarcimento in favore di del danno esistenziale da computarsi in Parte_1 euro 6.000,00 ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e) condannare i Convenuti in solido tra loro ovvero in subordine alternativamente, alla refusione di tutte le spese ed i compensi del procedimento. In via subordinata: f) ove si accerti che i sigg.ri
e debbano rispondere in ragione del Controparte_7 Controparte_8 loro titolo di proprietà ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., per i fatti per cui è causa e per i danni cagionatisi a in conseguenza del sinistro dello Parte_1
05.05.2017, condannarli al risarcimento in favore di del danno Parte_1 subito in conseguenza del sinistro dello 05.05.2017 ed ammontante quanto al danno patrimoniale in euro 818,80, quanto al danno non patrimoniale ad euro 19.492,25 e così per totali euro 20.331,05, ovvero in quella diversa somma accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
g) condannare altresì i terzi chiamati sig.ra e signor Controparte_7 CP_7
al risarcimento in favore di del danno esistenziale da
[...] Parte_1 computarsi in euro 6.000,00 ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
h) condannare i terzi chiamati sig.ra e signor alla Controparte_7 Controparte_7 refusione di tutte le spese ed i compensi del procedimento”.
- L'avv. Claudia Polveroni, per il convenuto Controparte_1
“Piaccia all'Ill. Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
[...] nel merito, in via preliminare, accertato che l'area ove è avvenuto il sinistro lamentato dall'attore non si riferisce alla proprietà e custodia del CP_1 convenuto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e, per l'effetto, respingere in toto le domande tutte formulate Controparte_9 dal Geom. e contestualmente condannare parte attrice alla rifusione di Pt_1 tutte le spese legali in favore del convenuto;
nel merito, in via principale, CP_1 accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande tutte spiegate dall'odierno attore nel presente Giudizio, per quanto esposto nel presente scritto difensivo e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, respingerle integralmente in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il terzo chiamato in causa, in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, tenuto a garantire il Controparte_9 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e,
[...] per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa in favore del Geom. ivi comprese le spese Pt_1 legali che verranno eventualmente liquidate in favore dell'attore per la difesa nel presente Giudizio;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare il risarcimento dei danni in favore del Geom. a quelli che risulteranno effettivamente dallo stesso subiti e Pt_1 direttamente causati dall'evento oggetto di causa, e in ogni caso, dichiarare il terzo chiamato, in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, tenuto a garantire il Controparte_9 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e,
[...] conseguentemente, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore del Geom. ivi comprese le spese legali che Pt_1 verranno eventualmente liquidate in favore dell'attore per la difesa nel presente
Giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario e IVA come per legge”.
- L'avv. Marco Tudisco, per le convenute , Controparte_3 [...]
e “Nel merito: a) dichiarare la CP_4 Controparte_5 carenza di legittimazione passiva delle odierne convenute e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate da e contestualmente condannare Parte_1 parte attrice alla rifusione di tutte le spese legali in favore delle odierne parti convenute;
b) dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande tutte spiegate dall'odierno attore nel presente Giudizio, per quanto esposto nel presente scritto difensivo e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, respingere integralmente le richieste della parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese, da distrarsi in favore dell'esponente procuratore, che si dichiara antistatario”.
- Gli avv.ti Ulisse Bardani e Carmine Stingone, per la terza chiamata
[...]
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o CP_6
l'inammissibilità e/o la nullità della chiamata in causa dei Sigg.ri CP_7
e da parte dell'attore geom. e
[...] Controparte_8 Parte_1 per derivazione l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o la nullità della chiamata in causa di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_6 passiva dei Sigg.ri e e, Controparte_7 Controparte_8 conseguentemente, di accertare e dichiarare Controparte_6
l'inoperatività della garanzia e comunque il diritto della Compagnia a rifiutare
l'indennizzo, per tardiva comunicazione dell'evento. In tesi, rigettare la domanda attrice e le domande dei chiamati in causa e Controparte_7 CP_8
, in quanto infondate nei termini della loro formulazione. In via
[...] subordinata Accertare e dichiarare che l'eventuale indennizzo di cui alla polizza azionata, è soggetto ai limiti, allo scoperto e alla Controparte_6 franchigia di cui alla polizza stessa (scoperto 10%, con il limite di euro 150,00 per sinistro). Con vittoria delle spese e delle competenze, oltre al rimborso forfetario come per legge. […] Piaccia all'eccellentissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale accertare e dichiarare di difetto di legittimazione passiva in capo al rispetto alla domanda attoria, con Controparte_9 piena ed integrale reiezione delle avverse pretese. Nel merito, voglia l'intestato
Tribunale respingere integralmente la pretesa azionata da
contro
Parte_1 il convenuto siccome assolutamente Controparte_9 infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
conseguentemente e per l'effetto, piaccia all'adita Giustizia respingere integralmente la domanda di garanzia in via di manleva promossa nei confronti della dal convenuto Controparte_11
In tutti i casi, con vittoria di spese e Controparte_9 di compensi professionali di giudizio”.
- L'avv. SC PR, per la terza chiamata “a) In via Controparte_7 principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7 nel giudizio promosso dall'attore e respingere ogni domanda Parte_1 contro di essa proposta;
b) In via subordinata, per il denegato caso di accoglimento della domanda attrice, condannare la chiamata in causa a Controparte_6 tenere indenne la concludente da qualsiasi condanna che venisse pronunciata a suo carico;
c) In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio”.
- L'avv. IO D'SI, per il terzo chiamato “Il Controparte_8
Tribunale di Terni voglia accogliere le seguenti conclusioni: […] b) in via ulteriormente preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. quale comproprietario del Controparte_8 CP_1 Controparte_12
7; c) nel merito dichiarare inammissibile e comunque infondate le domande tutte
[...] proposte dal geom. nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_8 con ogni conseguente provvedimento;
d) in via subordinata gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale e/o parziale, delle domande avversarie, voglia
l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare sin d'ora l'obbligo della Compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_6 virtù della polizza n. 08500337629 – 764603863, a manlevare e tenere indenne il sig. da ogni e qualsivoglia somma che, per i titoli e le causali di Controparte_8 cui è causa, dovessero essere riconosciuti in favore di parte attrice, con la condanna della stessa Compagnia a versare le relative somme. […] Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/05/2021, conveniva in Parte_1 giudizio , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il invocando la CP_5 Controparte_1 responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, dell'art. 2043
c.c.), per l'evento verificatosi il 05/05/2017 in Terni, - (dove si CP_12 CP_9 trovava per lo svolgimento di un sopralluogo per l'individuazione della causa di infiltrazioni negli immobili di proprietà di e di , Controparte_7 Controparte_8 quando, nel percorrere la rampa metallica che collega una parte rialzata alla restante parte del cortile del era scivolato a causa della pendenza e Controparte_9 della scarsa aderenza del piano di calpestio di tale rampa, riportando lesioni (in specie: frattura malleolo peronale della gamba sinistra) refertate a seguito degli accertamenti avviati la sera stessa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria di Terni. L'attore, premesso che il cortile sul quale poggiava la rampa, di proprietà di , Controparte_3
e era nella disponibilità del Controparte_4 Controparte_5 chiedeva la condanna in solido dei Controparte_1 convenuti al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di € 26.331,05 (di cui € 25.492,25 per il danno non patrimoniale comprensivo del danno esistenziale, ed € 818,00 per le spese mediche e medico-legali sostenute) oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con comparsa depositata in data 31/08/2021 si costituiva il convenuto
[...]
il quale, evidenziate le carenze nella ricostruzione attorea del Controparte_1 sinistro, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva (poiché l'area sopraelevata dove era avvenuto il sinistro era di proprietà del confinante ) e, in Parte_2 ogni caso, la sussistenza del caso fortuito, stante la condotta gravemente colposa dell'attore, il quale, dopo essersi recato senza ragione (e utilizzando un accesso in disuso) nella parte sovrastante, aveva utilizzato la rampa in condizioni di piena visibilità e con fondo asciutto. Il
contestava anche l'avversa quantificazione dei danni e concludeva per CP_9
l'integrale rigetto della domanda attorea, chiedendo – e ottenendo – il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa
[...]
al fine di essere integralmente manlevato da quest'ultima in caso di Controparte_11 condanna.
Le convenute , e Controparte_3 Controparte_4 [...] si costituivano con comparsa depositata in data 20/09/2021, eccependo in CP_5 via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva (poiché l'area sopraelevata dove era avvenuto il sinistro era di proprietà del e la responsabilità dello stesso Parte_2 danneggiato per la sua condotta gravemente imprudente. Le convenute chiedevano quindi il rigetto della domanda risarcitoria svolta nei loro confronti.
Con comparsa depositata in data 20/12/2021 si costituiva la terza chiamata
[...]
la quale faceva proprie le eccezioni svolte dal in Controparte_11 CP_9 merito all'infondatezza della domanda proposta dall'attore e all'eccesiva quantificazione dei danni.
All'esito della prima udienza del 11/01/2022 l'attore veniva autorizzato a chiamare in causa il e, in base alla deduzione secondo cui proprietari del suddetto Parte_2 condominio erano i soli e citava questi Controparte_7 Controparte_8 ultimi.
Con comparsa depositata in data 08/07/2022 si costituiva la terza chiamata CP_7
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva (poiché la rampa
[...] oggetto di causa era posizionata per intero sulla parte inferiore del cortile, di proprietà del e la colpa esclusiva del per la sua Controparte_9 Pt_1 imprudente condotta, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, e chiedendo un ulteriore differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere integralmente Controparte_6 manlevata da quest'ultima in caso di condanna.
Con comparsa depositata in data 22/07/2022 si costituiva anche il terzo chiamato
[...]
il quale – oltre ad eccepire l'inammissibilità della propria chiamata in causa per CP_8 violazione dell'art. 269, co. 3, c.p.c. – svolgeva analoghe difese, chiedendo di poter effettuare la medesima chiamata di terzo.
Con decreti del 14/07/2022 e del 24/07/2022 veniva autorizzata la chiamata della
[...]
la quale si costituiva con comparsa depositata in data 17/11/2022, eccependo CP_6 la nullità della chiamata in causa di e Controparte_7 Controparte_8
(essendo stata autorizzata la chiamata di un soggetto differente, ossia il Condominio di Via dell'Argine n. 7), la carenza di legittimazione passiva dei medesimi (essendo l'evento avvenuto su una rampa appoggiata sulla parte inferiore del cortile), la colpa integrale del danneggiato e la non indennizzabilità del sinistro per decadenza degli assicurati. La compagnia concludeva quindi per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e della successiva istruttoria
(nel corso della quale avveniva la fusione della nella Controparte_11
, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di Controparte_6 due consulenze tecniche d'ufficio, all'esito dell'udienza del 30/09/2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.) lo scrivente giudice, con provvedimento del 01/10/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dal difensore delle convenute CP_3
, e in merito
[...] Controparte_4 Controparte_5 all'asserita nullità della citazione. Tale eccezione si basa infatti sull'affermazione secondo la quale il difensore dell'attore avrebbe “omesso di indicare l'importo del (preteso) risarcimento in tesi spettante alla parte attrice, limitandosi alla sola indicazione del danno non patrimoniale per 6.000,00”, limitandosi ad “indicare una somma minima, in tal modo rendendo indeterminato il petitum e rendendo impossibile al giudice identificare con certezza
l'oggetto della domanda” (v. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta delle predette convenute). Si tratta, tuttavia, di un'affermazione radicalmente smentita dalla lettura dell'atto di citazione e delle conclusioni ivi rassegnate, con le quali è stato chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il complessivo importo di € 26.331,05 (di cui €
19.492,25 per il danno biologico e morale, € 6.000,00 per il danno esistenziale ed € 818,00 per le spese mediche e medico-legali sostenute;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo), importo precisamente indicato ed accompagnato dalle formule “ovvero in quella diversa somma accertata e ritenuta di giustizia” e “ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia” (formule il cui utilizzo non determina affatto un'incertezza assoluta del petitum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 4, c.p.c.. ma ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del risarcimento senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche: v. in tal senso Cass. 1210/2018 e Cass. 4727/84).
3. Va poi chiarito, sempre con riferimento alla regolarità del contraddittorio, che la decisione dello scrivente giudice di concedere all'attore – all'esito dell'udienza del
11/01/2022 – l'autorizzazione ex art. 269, co. 3, c.p.c. alla chiamata di terzo si è basata una valutazione (quella secondo cui “l'interesse alla chiamata da parte dell'attrice dalle difese svolte dal convenuto, che nella propria comparsa ha indicato tale CP_1 CP_1 quale effettivo proprietario dell'area sopraelevata”) chiaramente esplicitata e di natura assolutamente discrezionale, rispetto alla quale non sono ammissibili censure come quelle sollevate dai difensori di e della nelle Controparte_8 Controparte_6 rispettive comparse di costituzione e risposta (v. ex multis Cass. 21706/2019).
4. Deve inoltre rilevarsi che anche l'eccezione sollevata dalla stessa Controparte_6 secondo cui vi sarebbe nullità della chiamata in quanto effettuata – a fronte
[...] dell'autorizzazione giudiziale a chiamare in causa il Condominio di Via dell'Argine n. 7 – nei confronti di soggetti diversi quali e appare Controparte_7 Controparte_8 evidentemente infondata, emergendo in modo chiaro dagli atti di causa (v. ad esempio la polizza assicurativa) come questi ultimi (che, non a caso, non hanno svolto contestazioni al riguardo) siano gli unici due condomini del suddetto . CP_9
5. Nel merito, nel valutare anzitutto la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2051 c.c. fatta valere dall'attore, deve affermarsi che la stessa sussiste sia in capo a
, e sia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 in capo al essendo il sinistro avvenuto su Controparte_1 una rampa in metallo interamente appoggiata – non sulla parte sopraelevata del cortile, asseritamente di proprietà dei ma – sulla parte sottostante del cortile (con CP_7 funzioni anche di lastrico solare della porzione del piano interrato eccedente dalla sagoma fuori terra dell'edificio condominiale: v. pag. 4 dell'elaborato del c.t.u.) di proprietà delle prime e abitualmente utilizzato dai condomini del suddetto . Quanto CP_9 all'individuazione delle summenzionate convenute quali proprietarie dell'area, devono condividersi le condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto in maniera analitica tutti i passaggi di proprietà, ha correttamente individuato le suddette proprietarie evidenziando, tra l'altro, che dell'atto di divisione del
1994 “ogni condividente, ad eccezione delle convenute – , ha CP_4 CP_3 trascritta a proprio favore la sola formalità afferente alle unità immobiliari assegnategli in proprietà esclusiva al piano interrato [una o più], mentre ha trascritta contro la formalità relativa a tutte le altre unità immobiliari oggetto della divisione [lettera “T” nella colonna
“progressivo unità negoziale” nel quadro “C-Soggetti”]”, mentre “le Signore
, e , invece, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 hanno trascritte a loro favore: la formalità relativa al garage al piano interrato [unità negoziale 11], e quella inerente al lastrico solare [unità negoziale 25]; e contro la formalità
a carico di tutte le altre [progressivi soggetto contro n°16, 17 e 18 nella nota di trascrizione
n°4989/1994]” (v. pag. 21 dell'elaborato peritale). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021,
Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass.
25862/2011), laddove nel caso di specie le convenute , Controparte_3 [...]
e non hanno quindi formulato osservazioni CP_4 Controparte_5 critiche all'elaborato del c.t.u., salvo poi produrre, in prossimità dell'avvio della fase decisionale, una relazione tecnica da parte di un soggetto mai nominato come c.t.p. (relazione che, comunque, contiene allegazioni già ampiamente smentite dalle convincenti argomentazioni svolte dal c.t.u.). Quanto, poi, all'utilizzo abituale dell'area da parte dei condomini del si tratta di una circostanza Controparte_1 ammessa dallo stesso nella propria comparsa (v. pag. 3 di tale atto, in cui si CP_9 legge che, mentre la parte sopraelevata del cortile non sarebbe mai stata utilizzata dai condomini, la restante parte sottostante del cortile medesimo “viene utilizzata dai condomini, ma anche dai soggetti terzi, per il parcheggio delle autovetture e dei motoveicoli, nonché ivi si trova anche l'accesso al palazzo e le scale per accedere ai garages”), con conseguente responsabilità solidale del medesimo (v. ex multis Cass. 30941/2017, per il principio in base al quale, se non è detto che l'utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l'obbligo di custodirla con le conseguenti responsabilità, è onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico accordo tra le parti o per la natura del rapporto, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia, e in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi).
6. Ciò premesso in merito all'individuazione dei titolari dell'obbligazione risarcitoria, deve rammentarsi che, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (non dovendo egli provare anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa: v. ex multis Cass. 18518/2024), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo (v. Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 22283/2025, Cass. 22242/2025 e Cass.
37059/2022; v. altresì Cass. 33848/2023, Cass. 27137/2023, Cass. 6826/2021, Cass.
11096/2020, Cass. 7969/2020 e Cass. 17439/2019, secondo cui grava sul custode l'onere di dimostrare che la situazione di pericolo si sia determinata in modo straordinario ed imprevedibile, esplicando la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento di riparazione o di segnalazione da parte dello stesso custode).
7. Nel caso in esame, il fatto che il ia scivolato proprio sulla rampa in metallo Pt_1 raffigurata nelle fotografie in atti è stato confermato dal testimone (v. le dettagliate Tes_1
e coerenti dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 17/01/2024).
8. La responsabilità dell'evento va tuttavia attribuita in misura prevalente allo stesso danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.. Come noto, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. da ultimo Cass. 22864/2025). In altri termini, ad escludere la responsabilità del custode è sufficiente una rilevante imprudenza o negligenza del danneggiato (v. ex multis
Cass. 21065/2024 e Cass. 2376/2024), non essendo a tal fine necessario che la sua condotta risulti del tutto imprevedibile ed eccezionale (v. ancora Cass. 22864/2025), e dovendo piuttosto valutarsi se il danneggiato abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, con esclusione integrale della responsabilità del custode nel caso in cui la condotta del danneggiato abbia costituito un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, avuto riguardo anche alla visibilità dell'insidia (v. da ultimo Cass. 22242/2025). Nel caso in esame, dall'istruttoria documentale ed orale espletata è emerso che, se da un lato l'elevata altezza del gradino tra i due livelli del cortile (circa 50 cm, come confermato anche dal c.t.u.) poteva indurre un pedone – vieppiù dell'età del Pt_1
– ad optare per l'utilizzo della rampa in metallo al fine di scendere dalla parte sopraelevata del cortile, non costituendo quindi tale utilizzo, in sé, un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, dall'altro, tuttavia, la pericolosità della rampa per le sue caratteristiche agevolmente percepibili anche in ragione delle buone condizioni di luminosità naturale (v. in tal senso la conferma da parte del teste Tes_1 nonché dello stesso attore in sede di interrogatorio formale), avuto riguardo, in particolare, all'elevata pendenza e alla mancanza di un corrimano, era suscettibile di essere superata attraverso l'adozione di una cautela che ci si poteva senz'altro attendere da un pedone ordinariamente prudente, ossia quella di aggrapparsi – durante la discesa – alla ringhiera posta sulla destra della rampa. Dunque, poiché la condotta dell'attore – pur caratterizzata da imprudenza e disattenzione – non ha costituito la causa esclusiva del danno, la sua responsabilità deve qualificarsi come meramente concorrente, sia pure nella prevalente misura del 60% in ragione del non trascurabile grado di imprudenza.
9. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attore va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 35 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 15 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%; ulteriori 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del
4%. Il consulente tecnico di parte attrice ha espressamente aderito alle predette valutazioni, mentre le altre parti non hanno formulato osservazioni critiche.
10. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011; sulla non applicabilità in via analogica delle tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/05 ai casi di danno da cosa in custodia, v. ex multis Cass. 32373/2023), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass.
19211/2015 e Cass. 5254/2014), con riconoscimento del solo danno biologico e dinamico- relazionale, stante mancanza di specifiche allegazioni (tali non essendo le generiche affermazioni inerenti alle asserite difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa) e comunque di idonee prove in merito al danno morale (v. ex multis Cass. 6444/2023, nonché, sul maggior rigore probatorio in caso di lieve entità del danno biologico, Cass. 5547/2024). Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 3.885,00 per l'invalidità temporanea;
€ 4.533,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 64 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
11. Il danno patrimoniale subito dall'attore per le spese mediche conseguenti al sinistro va liquidato nell'importo di € 508,20 indicato dal c.t.u..
12. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, , Controparte_3 [...]
il CP_4 Controparte_5 Controparte_1 devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti
[...] somme: a) € 3.367,20 (pari al 40% di € 8.418,00), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 05/05/2017 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016,
Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass.
10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 203,28 (pari al 40% di € 508,20), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
13. Quanto alla domanda di manleva proposta dal CONDOMINIO nei confronti della
(già , la stessa merita Controparte_6 Controparte_11 pieno accoglimento, non avendo la compagnia contestato in alcun modo contestato l'operatività della polizza.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca tra l'attore e i convenuti per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022; e dovendo quindi liquidarsi tali spese, nei rapporti tra le suddette parti, a carico dei convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass.
16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (ossia: nei rapporti tra attore e convenuti e tra il e la scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, CP_9 Controparte_6 avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib.
Ravenna 5 agosto 2021; nei rapporti tra attore e terzi chiamati, scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00, in base al petitum), alla natura e alla complessità della controversia (media, nei rapporti tra attore e convenuti;
minima, nei rapporti tra attore e terzi chiamati e tra il e la terza chiamata , e con esclusione delle fasi CP_9 Controparte_6 alle quali la singola parte non ha partecipato attivamente (in specie Controparte_8 alla fase decisionale).
15. L'attore non ha diritto a vedersi rimborsate la spesa – indicata in € 310,00 – per la consulenza tecnica medico-legale di parte acquisita ante causam, non avendo egli prodotto documentazione idonea a dimostrare di essersi effettivamente obbligato a sostenere tale spesa
(v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass.
2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass.
17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio
2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma richiede la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022).
16. Va peraltro precisato che le spese inerenti al rapporto processuale tra i e la CP_7 devono essere poste a carico dell'attore, poiché la chiamata in Controparte_6 causa della compagnia da parte dei predetti non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata (v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass. 10364/2023, Cass. 26082/2021, Cass.
18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019, Cass. 23948/2019 e Cass. 23123/2019).
17. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata va richiamato il CP_9 Controparte_6 consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: a) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); b) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; c) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” nessun importo può essere riconosciuto in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del convenuto e della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass. 21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le “spese di soccombenza” (che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore
(rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della (sia pure nella Controparte_6 misura minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa l'operatività della polizza).
18. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della proprietà dell'area vanno poste integralmente a carico delle convenute
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 mentre quelle della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale vanno poste per metà a carico delle convenute , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
per la restante metà a carico del CP_5 Controparte_1 ferma restando, in entrambi i casi, la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei
[...] confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
e nei confronti dei terzi chiamati e Controparte_13 Controparte_7
nonché sulle domande di manleva proposte dal CP_8 CP_7 [...]
e dai predetti terzi chiamati nei confronti della Controparte_13 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: CP_6
a) accertata e dichiarata la corresponsabilità ex artt. 2051 e 1227 c.c., nelle rispettive misure di cui in motivazione, dell'attore e dei convenuti nella causazione dell'evento oggetto di causa, condanna , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il in solido, al CP_5 Controparte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: 1) € 3.367,20, oltre Parte_1 interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 05/05/2017 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 203,28, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il in solido, alla CP_5 Controparte_1 rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
2.836,00 (di cui € 284,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 151,38 per spese vive ripetibili (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica della citazione ai convenuti);
c) pone integralmente a carico delle convenute , Controparte_3 [...]
e le spese della consulenza tecnica CP_4 Controparte_5
d'ufficio per l'accertamento della proprietà dell'area, nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa;
d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa, per metà a carico delle convenute CP_3 , e e per la
[...] Controparte_4 Controparte_5 restante metà a carico del Controparte_1
e) condanna la a tenere indenne il Controparte_6 [...] da ogni esborso dallo stesso effettuato in favore dell'attore in Controparte_1 esecuzione delle predette condanne, salvo l'eventuale regresso nei confronti degli altri corresponsabili per la quota di loro pertinenza;
f) condanna la alla rifusione in favore del Controparte_6 [...] delle spese processuali, che liquida in € 1.276,00 (di cui € Controparte_1
212,50 per la fase di studio, € 212,50 per la fase introduttiva, € 425,50 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 425,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 518,00 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
g) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei terzi chiamati CP_7
e con conseguente assorbimento della domanda di
[...] Controparte_8 manleva proposta da questi ultimi nei confronti della Controparte_6
h) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_7 spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
i) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_8 spese processuali, che liquida in € 2.350,50 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
j) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_6 delle spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 20/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1142 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
HE IR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo
n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore Controparte_2
C” in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'avv. Claudia Polveroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Galleria del Corso n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
) e (C.F. , C.F._3 Controparte_5 C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. Marco Tudisco ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 18, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenute
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulisse Bardani e Carmine Stingone ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi studi, giuste procure – rispettivamente – in calce e allegata alle comparse di costituzione e risposta
- terza chiamata E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._5
SC PR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Baldeschi
n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_8 C.F._6
IO D'SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Bruno
Buozzi n. 99, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno cagionato da cosa in custodia
Conclusioni delle parti:
- L'avv. HE IR, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni altra domanda ed eccezione disattese: a) accertare e dichiarare la responsabilità del
“ in persona dell'Amministratore e Controparte_1
Legale Rappresentante p.t., in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni cagionati a in Parte_1 conseguenza del sinistro dello 05.05.2017; b) accertare e dichiarare la responsabilità delle signore , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
in solido tra loro ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ai
[...] sensi dell'art. 2043 c.c., quali proprietarie pro-quota del lastrico solare ove si è verificato il sinistro dello 05.05.2017, dal quale sono derivate le lesioni riportate da
e conseguentemente: c) condannare il “ Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante p.t., Controparte_1
e le signore , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
tutti in solido tra loro, o in via gradata alternativamente, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento in favore di del danno subito in conseguenza del sinistro dello 05.05.2017 ed Parte_1 ammontante quanto al danno patrimoniale in euro 818,80, quanto al danno non patrimoniale ad euro 19.492,25 e così per totali euro 20.331,05, ovvero in quella diversa somma accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
d) condannare altresì il “
[...]
in persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante Controparte_1
p.t., e le signore , E Controparte_3 Controparte_4 CP_5
tutti in solido tra loro, o in via gradata alternativamente, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c., nonché dell'art. 2059 c.c., al risarcimento in favore di del danno esistenziale da computarsi in Parte_1 euro 6.000,00 ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
e) condannare i Convenuti in solido tra loro ovvero in subordine alternativamente, alla refusione di tutte le spese ed i compensi del procedimento. In via subordinata: f) ove si accerti che i sigg.ri
e debbano rispondere in ragione del Controparte_7 Controparte_8 loro titolo di proprietà ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., per i fatti per cui è causa e per i danni cagionatisi a in conseguenza del sinistro dello Parte_1
05.05.2017, condannarli al risarcimento in favore di del danno Parte_1 subito in conseguenza del sinistro dello 05.05.2017 ed ammontante quanto al danno patrimoniale in euro 818,80, quanto al danno non patrimoniale ad euro 19.492,25 e così per totali euro 20.331,05, ovvero in quella diversa somma accertata e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
g) condannare altresì i terzi chiamati sig.ra e signor Controparte_7 CP_7
al risarcimento in favore di del danno esistenziale da
[...] Parte_1 computarsi in euro 6.000,00 ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
h) condannare i terzi chiamati sig.ra e signor alla Controparte_7 Controparte_7 refusione di tutte le spese ed i compensi del procedimento”.
- L'avv. Claudia Polveroni, per il convenuto Controparte_1
“Piaccia all'Ill. Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa:
[...] nel merito, in via preliminare, accertato che l'area ove è avvenuto il sinistro lamentato dall'attore non si riferisce alla proprietà e custodia del CP_1 convenuto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e, per l'effetto, respingere in toto le domande tutte formulate Controparte_9 dal Geom. e contestualmente condannare parte attrice alla rifusione di Pt_1 tutte le spese legali in favore del convenuto;
nel merito, in via principale, CP_1 accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande tutte spiegate dall'odierno attore nel presente Giudizio, per quanto esposto nel presente scritto difensivo e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, respingerle integralmente in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare il terzo chiamato in causa, in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, tenuto a garantire il Controparte_9 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e,
[...] per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate
e/o liquidate in corso di causa in favore del Geom. ivi comprese le spese Pt_1 legali che verranno eventualmente liquidate in favore dell'attore per la difesa nel presente Giudizio;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare il risarcimento dei danni in favore del Geom. a quelli che risulteranno effettivamente dallo stesso subiti e Pt_1 direttamente causati dall'evento oggetto di causa, e in ogni caso, dichiarare il terzo chiamato, in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, tenuto a garantire il Controparte_9 contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e,
[...] conseguentemente, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore del Geom. ivi comprese le spese legali che Pt_1 verranno eventualmente liquidate in favore dell'attore per la difesa nel presente
Giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario e IVA come per legge”.
- L'avv. Marco Tudisco, per le convenute , Controparte_3 [...]
e “Nel merito: a) dichiarare la CP_4 Controparte_5 carenza di legittimazione passiva delle odierne convenute e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate da e contestualmente condannare Parte_1 parte attrice alla rifusione di tutte le spese legali in favore delle odierne parti convenute;
b) dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza delle domande tutte spiegate dall'odierno attore nel presente Giudizio, per quanto esposto nel presente scritto difensivo e per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa, respingere integralmente le richieste della parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese, da distrarsi in favore dell'esponente procuratore, che si dichiara antistatario”.
- Gli avv.ti Ulisse Bardani e Carmine Stingone, per la terza chiamata
[...]
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o CP_6
l'inammissibilità e/o la nullità della chiamata in causa dei Sigg.ri CP_7
e da parte dell'attore geom. e
[...] Controparte_8 Parte_1 per derivazione l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o la nullità della chiamata in causa di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_6 passiva dei Sigg.ri e e, Controparte_7 Controparte_8 conseguentemente, di accertare e dichiarare Controparte_6
l'inoperatività della garanzia e comunque il diritto della Compagnia a rifiutare
l'indennizzo, per tardiva comunicazione dell'evento. In tesi, rigettare la domanda attrice e le domande dei chiamati in causa e Controparte_7 CP_8
, in quanto infondate nei termini della loro formulazione. In via
[...] subordinata Accertare e dichiarare che l'eventuale indennizzo di cui alla polizza azionata, è soggetto ai limiti, allo scoperto e alla Controparte_6 franchigia di cui alla polizza stessa (scoperto 10%, con il limite di euro 150,00 per sinistro). Con vittoria delle spese e delle competenze, oltre al rimborso forfetario come per legge. […] Piaccia all'eccellentissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale accertare e dichiarare di difetto di legittimazione passiva in capo al rispetto alla domanda attoria, con Controparte_9 piena ed integrale reiezione delle avverse pretese. Nel merito, voglia l'intestato
Tribunale respingere integralmente la pretesa azionata da
contro
Parte_1 il convenuto siccome assolutamente Controparte_9 infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
conseguentemente e per l'effetto, piaccia all'adita Giustizia respingere integralmente la domanda di garanzia in via di manleva promossa nei confronti della dal convenuto Controparte_11
In tutti i casi, con vittoria di spese e Controparte_9 di compensi professionali di giudizio”.
- L'avv. SC PR, per la terza chiamata “a) In via Controparte_7 principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7 nel giudizio promosso dall'attore e respingere ogni domanda Parte_1 contro di essa proposta;
b) In via subordinata, per il denegato caso di accoglimento della domanda attrice, condannare la chiamata in causa a Controparte_6 tenere indenne la concludente da qualsiasi condanna che venisse pronunciata a suo carico;
c) In ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio”.
- L'avv. IO D'SI, per il terzo chiamato “Il Controparte_8
Tribunale di Terni voglia accogliere le seguenti conclusioni: […] b) in via ulteriormente preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. quale comproprietario del Controparte_8 CP_1 Controparte_12
7; c) nel merito dichiarare inammissibile e comunque infondate le domande tutte
[...] proposte dal geom. nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_8 con ogni conseguente provvedimento;
d) in via subordinata gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, integrale e/o parziale, delle domande avversarie, voglia
l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare sin d'ora l'obbligo della Compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_6 virtù della polizza n. 08500337629 – 764603863, a manlevare e tenere indenne il sig. da ogni e qualsivoglia somma che, per i titoli e le causali di Controparte_8 cui è causa, dovessero essere riconosciuti in favore di parte attrice, con la condanna della stessa Compagnia a versare le relative somme. […] Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/05/2021, conveniva in Parte_1 giudizio , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il invocando la CP_5 Controparte_1 responsabilità dei convenuti, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (ovvero, in subordine, dell'art. 2043
c.c.), per l'evento verificatosi il 05/05/2017 in Terni, - (dove si CP_12 CP_9 trovava per lo svolgimento di un sopralluogo per l'individuazione della causa di infiltrazioni negli immobili di proprietà di e di , Controparte_7 Controparte_8 quando, nel percorrere la rampa metallica che collega una parte rialzata alla restante parte del cortile del era scivolato a causa della pendenza e Controparte_9 della scarsa aderenza del piano di calpestio di tale rampa, riportando lesioni (in specie: frattura malleolo peronale della gamba sinistra) refertate a seguito degli accertamenti avviati la sera stessa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria di Terni. L'attore, premesso che il cortile sul quale poggiava la rampa, di proprietà di , Controparte_3
e era nella disponibilità del Controparte_4 Controparte_5 chiedeva la condanna in solido dei Controparte_1 convenuti al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di € 26.331,05 (di cui € 25.492,25 per il danno non patrimoniale comprensivo del danno esistenziale, ed € 818,00 per le spese mediche e medico-legali sostenute) oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con comparsa depositata in data 31/08/2021 si costituiva il convenuto
[...]
il quale, evidenziate le carenze nella ricostruzione attorea del Controparte_1 sinistro, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva (poiché l'area sopraelevata dove era avvenuto il sinistro era di proprietà del confinante ) e, in Parte_2 ogni caso, la sussistenza del caso fortuito, stante la condotta gravemente colposa dell'attore, il quale, dopo essersi recato senza ragione (e utilizzando un accesso in disuso) nella parte sovrastante, aveva utilizzato la rampa in condizioni di piena visibilità e con fondo asciutto. Il
contestava anche l'avversa quantificazione dei danni e concludeva per CP_9
l'integrale rigetto della domanda attorea, chiedendo – e ottenendo – il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa
[...]
al fine di essere integralmente manlevato da quest'ultima in caso di Controparte_11 condanna.
Le convenute , e Controparte_3 Controparte_4 [...] si costituivano con comparsa depositata in data 20/09/2021, eccependo in CP_5 via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva (poiché l'area sopraelevata dove era avvenuto il sinistro era di proprietà del e la responsabilità dello stesso Parte_2 danneggiato per la sua condotta gravemente imprudente. Le convenute chiedevano quindi il rigetto della domanda risarcitoria svolta nei loro confronti.
Con comparsa depositata in data 20/12/2021 si costituiva la terza chiamata
[...]
la quale faceva proprie le eccezioni svolte dal in Controparte_11 CP_9 merito all'infondatezza della domanda proposta dall'attore e all'eccesiva quantificazione dei danni.
All'esito della prima udienza del 11/01/2022 l'attore veniva autorizzato a chiamare in causa il e, in base alla deduzione secondo cui proprietari del suddetto Parte_2 condominio erano i soli e citava questi Controparte_7 Controparte_8 ultimi.
Con comparsa depositata in data 08/07/2022 si costituiva la terza chiamata CP_7
la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva (poiché la rampa
[...] oggetto di causa era posizionata per intero sulla parte inferiore del cortile, di proprietà del e la colpa esclusiva del per la sua Controparte_9 Pt_1 imprudente condotta, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, e chiedendo un ulteriore differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa al fine di essere integralmente Controparte_6 manlevata da quest'ultima in caso di condanna.
Con comparsa depositata in data 22/07/2022 si costituiva anche il terzo chiamato
[...]
il quale – oltre ad eccepire l'inammissibilità della propria chiamata in causa per CP_8 violazione dell'art. 269, co. 3, c.p.c. – svolgeva analoghe difese, chiedendo di poter effettuare la medesima chiamata di terzo.
Con decreti del 14/07/2022 e del 24/07/2022 veniva autorizzata la chiamata della
[...]
la quale si costituiva con comparsa depositata in data 17/11/2022, eccependo CP_6 la nullità della chiamata in causa di e Controparte_7 Controparte_8
(essendo stata autorizzata la chiamata di un soggetto differente, ossia il Condominio di Via dell'Argine n. 7), la carenza di legittimazione passiva dei medesimi (essendo l'evento avvenuto su una rampa appoggiata sulla parte inferiore del cortile), la colpa integrale del danneggiato e la non indennizzabilità del sinistro per decadenza degli assicurati. La compagnia concludeva quindi per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e della successiva istruttoria
(nel corso della quale avveniva la fusione della nella Controparte_11
, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di Controparte_6 due consulenze tecniche d'ufficio, all'esito dell'udienza del 30/09/2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.) lo scrivente giudice, con provvedimento del 01/10/2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dal difensore delle convenute CP_3
, e in merito
[...] Controparte_4 Controparte_5 all'asserita nullità della citazione. Tale eccezione si basa infatti sull'affermazione secondo la quale il difensore dell'attore avrebbe “omesso di indicare l'importo del (preteso) risarcimento in tesi spettante alla parte attrice, limitandosi alla sola indicazione del danno non patrimoniale per 6.000,00”, limitandosi ad “indicare una somma minima, in tal modo rendendo indeterminato il petitum e rendendo impossibile al giudice identificare con certezza
l'oggetto della domanda” (v. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta delle predette convenute). Si tratta, tuttavia, di un'affermazione radicalmente smentita dalla lettura dell'atto di citazione e delle conclusioni ivi rassegnate, con le quali è stato chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il complessivo importo di € 26.331,05 (di cui €
19.492,25 per il danno biologico e morale, € 6.000,00 per il danno esistenziale ed € 818,00 per le spese mediche e medico-legali sostenute;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo), importo precisamente indicato ed accompagnato dalle formule “ovvero in quella diversa somma accertata e ritenuta di giustizia” e “ovvero in quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia” (formule il cui utilizzo non determina affatto un'incertezza assoluta del petitum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 4, c.p.c.. ma ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del risarcimento senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche: v. in tal senso Cass. 1210/2018 e Cass. 4727/84).
3. Va poi chiarito, sempre con riferimento alla regolarità del contraddittorio, che la decisione dello scrivente giudice di concedere all'attore – all'esito dell'udienza del
11/01/2022 – l'autorizzazione ex art. 269, co. 3, c.p.c. alla chiamata di terzo si è basata una valutazione (quella secondo cui “l'interesse alla chiamata da parte dell'attrice dalle difese svolte dal convenuto, che nella propria comparsa ha indicato tale CP_1 CP_1 quale effettivo proprietario dell'area sopraelevata”) chiaramente esplicitata e di natura assolutamente discrezionale, rispetto alla quale non sono ammissibili censure come quelle sollevate dai difensori di e della nelle Controparte_8 Controparte_6 rispettive comparse di costituzione e risposta (v. ex multis Cass. 21706/2019).
4. Deve inoltre rilevarsi che anche l'eccezione sollevata dalla stessa Controparte_6 secondo cui vi sarebbe nullità della chiamata in quanto effettuata – a fronte
[...] dell'autorizzazione giudiziale a chiamare in causa il Condominio di Via dell'Argine n. 7 – nei confronti di soggetti diversi quali e appare Controparte_7 Controparte_8 evidentemente infondata, emergendo in modo chiaro dagli atti di causa (v. ad esempio la polizza assicurativa) come questi ultimi (che, non a caso, non hanno svolto contestazioni al riguardo) siano gli unici due condomini del suddetto . CP_9
5. Nel merito, nel valutare anzitutto la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria ex art. 2051 c.c. fatta valere dall'attore, deve affermarsi che la stessa sussiste sia in capo a
, e sia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 in capo al essendo il sinistro avvenuto su Controparte_1 una rampa in metallo interamente appoggiata – non sulla parte sopraelevata del cortile, asseritamente di proprietà dei ma – sulla parte sottostante del cortile (con CP_7 funzioni anche di lastrico solare della porzione del piano interrato eccedente dalla sagoma fuori terra dell'edificio condominiale: v. pag. 4 dell'elaborato del c.t.u.) di proprietà delle prime e abitualmente utilizzato dai condomini del suddetto . Quanto CP_9 all'individuazione delle summenzionate convenute quali proprietarie dell'area, devono condividersi le condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto in maniera analitica tutti i passaggi di proprietà, ha correttamente individuato le suddette proprietarie evidenziando, tra l'altro, che dell'atto di divisione del
1994 “ogni condividente, ad eccezione delle convenute – , ha CP_4 CP_3 trascritta a proprio favore la sola formalità afferente alle unità immobiliari assegnategli in proprietà esclusiva al piano interrato [una o più], mentre ha trascritta contro la formalità relativa a tutte le altre unità immobiliari oggetto della divisione [lettera “T” nella colonna
“progressivo unità negoziale” nel quadro “C-Soggetti”]”, mentre “le Signore
, e , invece, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 hanno trascritte a loro favore: la formalità relativa al garage al piano interrato [unità negoziale 11], e quella inerente al lastrico solare [unità negoziale 25]; e contro la formalità
a carico di tutte le altre [progressivi soggetto contro n°16, 17 e 18 nella nota di trascrizione
n°4989/1994]” (v. pag. 21 dell'elaborato peritale). Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021,
Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass.
25862/2011), laddove nel caso di specie le convenute , Controparte_3 [...]
e non hanno quindi formulato osservazioni CP_4 Controparte_5 critiche all'elaborato del c.t.u., salvo poi produrre, in prossimità dell'avvio della fase decisionale, una relazione tecnica da parte di un soggetto mai nominato come c.t.p. (relazione che, comunque, contiene allegazioni già ampiamente smentite dalle convincenti argomentazioni svolte dal c.t.u.). Quanto, poi, all'utilizzo abituale dell'area da parte dei condomini del si tratta di una circostanza Controparte_1 ammessa dallo stesso nella propria comparsa (v. pag. 3 di tale atto, in cui si CP_9 legge che, mentre la parte sopraelevata del cortile non sarebbe mai stata utilizzata dai condomini, la restante parte sottostante del cortile medesimo “viene utilizzata dai condomini, ma anche dai soggetti terzi, per il parcheggio delle autovetture e dei motoveicoli, nonché ivi si trova anche l'accesso al palazzo e le scale per accedere ai garages”), con conseguente responsabilità solidale del medesimo (v. ex multis Cass. 30941/2017, per il principio in base al quale, se non è detto che l'utilizzazione concreta di una cosa comporti anche l'obbligo di custodirla con le conseguenti responsabilità, è onere di chi contesti la correlazione provare che, per specifico accordo tra le parti o per la natura del rapporto, vi sia scissione tra utilizzazione e custodia, e in assenza di tale prova, la disponibilità della cosa in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi).
6. Ciò premesso in merito all'individuazione dei titolari dell'obbligazione risarcitoria, deve rammentarsi che, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, è sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (non dovendo egli provare anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con la cosa: v. ex multis Cass. 18518/2024), mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo (v. Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 22283/2025, Cass. 22242/2025 e Cass.
37059/2022; v. altresì Cass. 33848/2023, Cass. 27137/2023, Cass. 6826/2021, Cass.
11096/2020, Cass. 7969/2020 e Cass. 17439/2019, secondo cui grava sul custode l'onere di dimostrare che la situazione di pericolo si sia determinata in modo straordinario ed imprevedibile, esplicando la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento di riparazione o di segnalazione da parte dello stesso custode).
7. Nel caso in esame, il fatto che il ia scivolato proprio sulla rampa in metallo Pt_1 raffigurata nelle fotografie in atti è stato confermato dal testimone (v. le dettagliate Tes_1
e coerenti dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 17/01/2024).
8. La responsabilità dell'evento va tuttavia attribuita in misura prevalente allo stesso danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.. Come noto, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. da ultimo Cass. 22864/2025). In altri termini, ad escludere la responsabilità del custode è sufficiente una rilevante imprudenza o negligenza del danneggiato (v. ex multis
Cass. 21065/2024 e Cass. 2376/2024), non essendo a tal fine necessario che la sua condotta risulti del tutto imprevedibile ed eccezionale (v. ancora Cass. 22864/2025), e dovendo piuttosto valutarsi se il danneggiato abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, con esclusione integrale della responsabilità del custode nel caso in cui la condotta del danneggiato abbia costituito un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, avuto riguardo anche alla visibilità dell'insidia (v. da ultimo Cass. 22242/2025). Nel caso in esame, dall'istruttoria documentale ed orale espletata è emerso che, se da un lato l'elevata altezza del gradino tra i due livelli del cortile (circa 50 cm, come confermato anche dal c.t.u.) poteva indurre un pedone – vieppiù dell'età del Pt_1
– ad optare per l'utilizzo della rampa in metallo al fine di scendere dalla parte sopraelevata del cortile, non costituendo quindi tale utilizzo, in sé, un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, dall'altro, tuttavia, la pericolosità della rampa per le sue caratteristiche agevolmente percepibili anche in ragione delle buone condizioni di luminosità naturale (v. in tal senso la conferma da parte del teste Tes_1 nonché dello stesso attore in sede di interrogatorio formale), avuto riguardo, in particolare, all'elevata pendenza e alla mancanza di un corrimano, era suscettibile di essere superata attraverso l'adozione di una cautela che ci si poteva senz'altro attendere da un pedone ordinariamente prudente, ossia quella di aggrapparsi – durante la discesa – alla ringhiera posta sulla destra della rampa. Dunque, poiché la condotta dell'attore – pur caratterizzata da imprudenza e disattenzione – non ha costituito la causa esclusiva del danno, la sua responsabilità deve qualificarsi come meramente concorrente, sia pure nella prevalente misura del 60% in ragione del non trascurabile grado di imprudenza.
9. Per quel che concerne le lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa,
l'entità del danno biologico subito dall'attore va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 35 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 15 giorni di inabilità temporanea parziale al
50%; ulteriori 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del
4%. Il consulente tecnico di parte attrice ha espressamente aderito alle predette valutazioni, mentre le altre parti non hanno formulato osservazioni critiche.
10. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass.
11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass.
12408/2011; sulla non applicabilità in via analogica delle tabelle ex artt. 138 e 139 d.lgs.
209/05 ai casi di danno da cosa in custodia, v. ex multis Cass. 32373/2023), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass. 8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass.
19211/2015 e Cass. 5254/2014), con riconoscimento del solo danno biologico e dinamico- relazionale, stante mancanza di specifiche allegazioni (tali non essendo le generiche affermazioni inerenti alle asserite difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa) e comunque di idonee prove in merito al danno morale (v. ex multis Cass. 6444/2023, nonché, sul maggior rigore probatorio in caso di lieve entità del danno biologico, Cass. 5547/2024). Il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: € 3.885,00 per l'invalidità temporanea;
€ 4.533,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 64 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
11. Il danno patrimoniale subito dall'attore per le spese mediche conseguenti al sinistro va liquidato nell'importo di € 508,20 indicato dal c.t.u..
12. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, , Controparte_3 [...]
il CP_4 Controparte_5 Controparte_1 devono essere condannati in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti
[...] somme: a) € 3.367,20 (pari al 40% di € 8.418,00), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 05/05/2017 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016,
Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02; v. altresì Cass.
10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 203,28 (pari al 40% di € 508,20), oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
13. Quanto alla domanda di manleva proposta dal CONDOMINIO nei confronti della
(già , la stessa merita Controparte_6 Controparte_11 pieno accoglimento, non avendo la compagnia contestato in alcun modo contestato l'operatività della polizza.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca tra l'attore e i convenuti per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolte in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022; e dovendo quindi liquidarsi tali spese, nei rapporti tra le suddette parti, a carico dei convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass. 20916/2016, Cass.
16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (ossia: nei rapporti tra attore e convenuti e tra il e la scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, CP_9 Controparte_6 avuto riguardo al decisum di condanna al lordo di rivalutazione e interessi maturati sino alla data della domanda giudiziale, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib.
Ravenna 5 agosto 2021; nei rapporti tra attore e terzi chiamati, scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00, in base al petitum), alla natura e alla complessità della controversia (media, nei rapporti tra attore e convenuti;
minima, nei rapporti tra attore e terzi chiamati e tra il e la terza chiamata , e con esclusione delle fasi CP_9 Controparte_6 alle quali la singola parte non ha partecipato attivamente (in specie Controparte_8 alla fase decisionale).
15. L'attore non ha diritto a vedersi rimborsate la spesa – indicata in € 310,00 – per la consulenza tecnica medico-legale di parte acquisita ante causam, non avendo egli prodotto documentazione idonea a dimostrare di essersi effettivamente obbligato a sostenere tale spesa
(v. in proposito Cass. 3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass.
2572/96, Cass. 6056/90 e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass.
17454/2021 e Cass. 4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio
2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma richiede la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022).
16. Va peraltro precisato che le spese inerenti al rapporto processuale tra i e la CP_7 devono essere poste a carico dell'attore, poiché la chiamata in Controparte_6 causa della compagnia da parte dei predetti non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata (v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass. 10364/2023, Cass. 26082/2021, Cass.
18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019, Cass. 23948/2019 e Cass. 23123/2019).
17. Per quel che riguarda la regolamentazione delle spese processuali nei rapporti tra il convenuto e la terza chiamata va richiamato il CP_9 Controparte_6 consolidato principio in base al quale bisogna tenere distinte – come ben chiarito dalla pronuncia n. 18076/2020 della Suprema Corte (v. in termini, da ultimo, Cass. 6716/2024) – tre tipologie di spesa: a) le spese processuali che l'assicurato sia stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. “spese di soccombenza”); b) le spese sostenute per resistere alla pretesa di quest'ultimo (c.d. “spese di resistenza”), che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle “spese di salvataggio” e devono essere indennizzate dall'assicuratore entro il limite di cui all'art. 1917, co. 3, c.c.; c) le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, che non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Mentre per le “spese di resistenza” nessun importo può essere riconosciuto in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del convenuto e della deduzione e prova del relativo esborso (v. Cass. 21290/2022, secondo cui, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma, formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, “sostenute”, nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato), diversamente è a dirsi sia per le “spese di soccombenza” (che, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, vanno indennizzate a prescindere dall'eventuale violazione del patto di gestione della lite, purché rientrino nei limiti del massimale: v. ex multis Cass. 5242/04), sia per le spese processuali per la chiamata in causa dell'assicuratore
(rectius: per le spese relative alla domanda di manleva dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore), che vanno regolate in base alla soccombenza, e che quindi, nel caso di specie, vanno senz'altro poste a carico della (sia pure nella Controparte_6 misura minima di legge, stante la mancanza di contestazioni circa l'operatività della polizza).
18. In applicazione del principio di causalità, le spese della consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della proprietà dell'area vanno poste integralmente a carico delle convenute
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 mentre quelle della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale vanno poste per metà a carico delle convenute , e Controparte_3 Controparte_4 [...]
per la restante metà a carico del CP_5 Controparte_1 ferma restando, in entrambi i casi, la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei
[...] confronti del consulente (v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...]
e nei confronti dei terzi chiamati e Controparte_13 Controparte_7
nonché sulle domande di manleva proposte dal CP_8 CP_7 [...]
e dai predetti terzi chiamati nei confronti della Controparte_13 [...]
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: CP_6
a) accertata e dichiarata la corresponsabilità ex artt. 2051 e 1227 c.c., nelle rispettive misure di cui in motivazione, dell'attore e dei convenuti nella causazione dell'evento oggetto di causa, condanna , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il in solido, al CP_5 Controparte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: 1) € 3.367,20, oltre Parte_1 interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 05/05/2017 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 203,28, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e il in solido, alla CP_5 Controparte_1 rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
2.836,00 (di cui € 284,00 per l'attivazione della negoziazione assistita, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 151,38 per spese vive ripetibili (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica della citazione ai convenuti);
c) pone integralmente a carico delle convenute , Controparte_3 [...]
e le spese della consulenza tecnica CP_4 Controparte_5
d'ufficio per l'accertamento della proprietà dell'area, nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa;
d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa, per metà a carico delle convenute CP_3 , e e per la
[...] Controparte_4 Controparte_5 restante metà a carico del Controparte_1
e) condanna la a tenere indenne il Controparte_6 [...] da ogni esborso dallo stesso effettuato in favore dell'attore in Controparte_1 esecuzione delle predette condanne, salvo l'eventuale regresso nei confronti degli altri corresponsabili per la quota di loro pertinenza;
f) condanna la alla rifusione in favore del Controparte_6 [...] delle spese processuali, che liquida in € 1.276,00 (di cui € Controparte_1
212,50 per la fase di studio, € 212,50 per la fase introduttiva, € 425,50 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 425,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 518,00 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
g) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei terzi chiamati CP_7
e con conseguente assorbimento della domanda di
[...] Controparte_8 manleva proposta da questi ultimi nei confronti della Controparte_6
h) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_7 spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
i) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_8 spese processuali, che liquida in € 2.350,50 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva ed € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
j) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_6 delle spese processuali, che liquida in € 3.808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
1.457,50 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 20/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)