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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6452 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 7496 /2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
, CF , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Traversa 2 Carlo De Marco 12, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su atto separato da intendersi in calce al presente atto, dall' avv. Serena Violano [c.f.:
] presso il cui studio in Avellino, alla Via E. Fioretti 10 è C.F._2 domiciliata, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni consentite all'indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
L' C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55
1 (Avvocatura ), presso l'avv. Amodio Marzocchella ( ), CP_1 CodiceFiscale_3 che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Per_1 del 22.03.2024 REP 37875/7313, pec:
[...]
t. Email_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, e tempestivamente proposto, Parte_1
esponeva che aveva ricevuto “comunicazione di riliquidazione Assegno nr.
[...]
078-510004035535 Cat. AS con decorrenza 1 gennaio 2013” con il quale l , sede CP_1 di Napoli, ha ricalcolato l'assegno a decorrere dal 01.01.2017, e ha provveduto alla richiesta di restituzione di € 5.917,99 per riscossione in misura superiore a quella spettante CP_ Conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
• -accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 c.p.c., e di conseguenza disporre la rimessione in termini del ricorrente e dichiarare l'ammissibilità del ricorso.
• -nel merito, annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo ed infondato per le ragioni esposte, e per l'effetto dichiarare non dovuta la restituzione di € 5.917,99”
• -vittoria delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione.” CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv.
569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che avesse consapevolezza della necessità di un ricalcolo della prestazione e appare verosimile che non ne abbia avuta.
3 Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di € 5.917,99.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di € 5.917,99 e condanna CP_ l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 22/09/2025 Il Giudice
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 7496 /2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
, CF , nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Traversa 2 Carlo De Marco 12, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su atto separato da intendersi in calce al presente atto, dall' avv. Serena Violano [c.f.:
] presso il cui studio in Avellino, alla Via E. Fioretti 10 è C.F._2 domiciliata, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni consentite all'indirizzo di p.e.c.: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
L' C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliato ai fini della presente procedura in Napoli alla via De Gasperi 55
1 (Avvocatura ), presso l'avv. Amodio Marzocchella ( ), CP_1 CodiceFiscale_3 che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Per_1 del 22.03.2024 REP 37875/7313, pec:
[...]
t. Email_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, e tempestivamente proposto, Parte_1
esponeva che aveva ricevuto “comunicazione di riliquidazione Assegno nr.
[...]
078-510004035535 Cat. AS con decorrenza 1 gennaio 2013” con il quale l , sede CP_1 di Napoli, ha ricalcolato l'assegno a decorrere dal 01.01.2017, e ha provveduto alla richiesta di restituzione di € 5.917,99 per riscossione in misura superiore a quella spettante CP_ Conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
• -accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 c.p.c., e di conseguenza disporre la rimessione in termini del ricorrente e dichiarare l'ammissibilità del ricorso.
• -nel merito, annullare il provvedimento impugnato in quanto illegittimo ed infondato per le ragioni esposte, e per l'effetto dichiarare non dovuta la restituzione di € 5.917,99”
• -vittoria delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione.” CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv.
569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che avesse consapevolezza della necessità di un ricalcolo della prestazione e appare verosimile che non ne abbia avuta.
3 Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di € 5.917,99.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di € 5.917,99 e condanna CP_ l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 22/09/2025 Il Giudice
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