CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 871/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
LEONARDO FILIPPO US, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4806/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 DOGANE-ALTRO 1997
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 REGISTRO 2019
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'atto di pignoramento esattoriale n.
09484202500007795001 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, notificato in data 12.06.2025, nella parte relativa alle pretese tributarie incorporate nelle seguenti cartelle:
09420020032283540000, asseritamente notificata il 30.06.2003, recante l'importo di € 558,10 preteso per sanzioni pecuniarie UTIF irrogate dalla Dogana di Reggio Calabria nell'anno 1997;
09420210013738581000, notificata il 19.01.2023, recante l'importo di € 227,29, preteso per imposta di registro anno 2019;
09420220008555333000, asseritamente notificata il 16.02.2023, recante l'importo di € 1.667,62 preteso per tassa automobilistica anni 2017 e 2018;
09420220015505867000, asseritamente notificata il 16.02.2023, recante l'importo di € 87,82 preteso per diritto annuale Camera di Commercio anno 2017;
0942022034523054000, asseritamente notificata il 25.05.2023, recante l'importo di € 87,91 preteso per diritto annuale Camera di Commercio anno 2018;
09420230013236953000, asseritamente notificata il 14.09.2023, recante l'importo di € 5.543,69 preteso per
Irpef anno 2017.
Ne contestava la legittimità per i seguenti motivi, tutti oggetto di specifica contestazione:
Eccepiva
1. NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCATA RITUALE NOTIFICA DELLE CARTELLE AD Società_1 SOTTESE;
2. NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INESISTENZA DEL DIRITTO DI PROCEDERE AD
ESECUZIONE FORZATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 240 DELLA L. 197/2022 (CARTELLE NN.
1 E 2);
3. NULLITA' DEL PIGNORAMENTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE
PRETESE. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
le cartelle di pagamento n. 09420020032283540000; n. 094202110013738581000; n. 09420220008555333000;
n. 09420220015505867000; n. 0942022034523054000 e n. 09420230013236953000, sono state correttamente notificate dall'Agente della Riscossione rispettivamente in data 30/06/2003; 19/01/2023;
16/02/2023; 25/05/2023; 14/09/2023. (doc. da 5 a 10).
Successivamente
le intimazioni di pagamento n. 09420249001736466000; n. 09420249002922523000; n.
09420249004727228000; n. 09420249013770969000; n. 09420259007284307000; richiesta di compensazione n. 09428202400000134000, rispettivamente notificate in data 31/01/2025 (le prime tre);
27/05/2025; e 31/01/2025 ( Doc. da 11 a 16).
Aggiungeva che, in virtù della disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del DL n. 18/2020, il termine prescrizionale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 era stato interrotto.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
TUTTE LE INTIMAZIONI che hanno preceduto il pignoramento per cui è causa sono state ritualmente impugnate e che nei relativi giudizi si è costituito regolarmente il detto ente (v. docc 2, 3, 8).
Le intimazioni depositate dal concessionario resistente sono le seguenti:
• 0942024900…466 (doc 11. resistente): la suddetta intimazione è stata impugnata con ricorso n.r.g. 1894/2025, pendente dinanzi alla sezione 1 di questa Corte (v. doc.
1. ricorrente);
• 0942024900…523 (doc.12 resistente): la suddetta intimazione, relativa alla cartella di pagamento sopra indicata con il n. 3, è stata impugnata con ricorso n.r.g. 1890/2025, già definito favorevolmente alla ricorrente con sentenza n. 6071/2025 che ne ha disposto l'integrale annullamento (doc.
3. ricorrente);
• 0942024900…228 (doc. 13 resistente): la suddetta intimazione afferente a cartelle relative a violazioni del CDS e, per quanto in questa sede interessa, alla cartella n. 0942022…054000, è stata impugnata in ordine alle prime dinanzi al competente giudice di pace, con ricorso non ancora definito recante il n.r.g. 1890/2025 (v. docc. 4 e 5 ricorrente), mentre la cartella sopra citata, considerata l'esiguità del relativo importo, è stata saldata (v. doc. 6 ricorrente);
• 0942024 …969 (doc. 14 resistente): LA SUDDETTA INTIMAZIONE NON E' STATA MAI
NOTIFICATA, come risulta anche dall'indicazione riportata nell'indice degli atti depositati dal resistente, che infatti non indica per essa il deposito di alcuna prova, né deposita alcun documento attestante il suddetto adempimento;
• 0942025…307 (doc. 15 resistente), la suddetta intimazione è stata impugnata con ricorso n.
r.g. 4420/2025, pendente dinanzi a questa Corte (v. docc. 7 e 8 ricorrente); In relazione alle cartelle evidenziava che:
la cartella in premessa indicata con il n. 5, è stata saldata dalla ricorrente (v. doc. 6 sopra citato) e pertanto si dichiara di rinunciare alle eccezioni in ordine ad essa sollevate.
Le cartelle nn. 1 e 2 sono oggetto di definizione agevolata, antecedente alla notifica del presente atto
La mancata rituale notifica della cartella n. 0942022 …333 (in premessa indicata con il n. 3) è stata già accertata e dichiarata da questa Corte, con sentenza n. n. 6071/2025
Quanto invece alla notifica delle cartelle 4 e 6, la documentazione prodotta da parte resistente (v. docc. 8 e
10 resistente) ha PIENAMENTE confermato la nullità del relativo procedimento, posto che risulta eseguito in violazione dell'art. 60, comma 1 lett. e) del DPR 600/1973, norma espressamente richiamata nell'art. 26 del DPR 602/1973 rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”. Invero per entrambe le sopra indicate cartelle è stato illegittimamente applicato il rito previsto per l'irreperibilità assoluta, a fronte della semplice irreperibilità relativa della destinataria.
Invero, la ricorrente al tempo della tentata notifica delle citate cartelle risiedeva nel Comune di Motta San NN (RC), all'indirizzo di Indirizzo_1- come risulta dal certificato storico di residenza rilasciato da detto ente e depositato in atti in data 02.01.2026 (v. doc. 11 ricorrente); al suddetto indirizzo la ricorrente è risultata incomprensibilmente sconosciuta.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti che seguono e rigettato per il resto.
Deve essere accolto in relazione alle cartelle indicate al ricorso al n. 1 e 2 (per adesione alla definizione agevolata, n. 3 (per annullamento giurisdizionale), n. 5 (per essere stata pagata).
Rispetto ad esse e alle cause diversamente estintive AdER nulla ha osservato e controdedotto.
Il ricorso deve essere rigettato viceversa in relazione alle cartelle nn. 4 e 6.
Sul punto la ricorrente ha eccepito la illegittimità della irreperibilità assoluta evidenziata nel tentativo di notifica, sottolineando che al tempo della tentata notifica la ricorrente risiedeva nel Comune di Motta San
NN (RC), all'indirizzo di Indirizzo_1 (come risulta dal certificato storico di residenza rilasciato da detto ente e depositato in atti in data 02.01.2026 v. doc. 11 ricorrente);
L'irreperibilità assoluta sarebbe dunque incomprensibile.
Invero la formale residenza non esclude l'irreperibilità assoluta, che anzi presuppone, proprio, che il destinatario risulti residente in un luogo dove in realtà non è reperibile.
Sarebbe stato onere del ricorrente, a fronte della attestazione dell' agente postale, dimostrare che egli era effettivamente presente/domiciliato nel luogo di residenza, in un separato procedimento per querela di falso p quantomeno portando degli elementi di prova in questo giudizio (dimostrando, per esempio, che altre comunicazioni, nello stesso periodo, erano state regolarmente ricevute in quello stesso indirizzo, dallo stesso ricorrente).
A fronte di una mancanza di prova sul punto e della non proposizione di querela di falso, deve ritenersi la relata prodotta perfettamente regolare e la notifica per irreperibilità assoluta perfezionatasi. Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente
BUCARELLI ENZO, LA
LEONARDO FILIPPO US, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4806/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D. Tripepi 92 89123 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 DOGANE-ALTRO 1997
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 IRPEF-ALTRO 2017
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 REGISTRO 2019
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PIGNORAMENTO ES n. 09484202500007795001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'atto di pignoramento esattoriale n.
09484202500007795001 emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria, notificato in data 12.06.2025, nella parte relativa alle pretese tributarie incorporate nelle seguenti cartelle:
09420020032283540000, asseritamente notificata il 30.06.2003, recante l'importo di € 558,10 preteso per sanzioni pecuniarie UTIF irrogate dalla Dogana di Reggio Calabria nell'anno 1997;
09420210013738581000, notificata il 19.01.2023, recante l'importo di € 227,29, preteso per imposta di registro anno 2019;
09420220008555333000, asseritamente notificata il 16.02.2023, recante l'importo di € 1.667,62 preteso per tassa automobilistica anni 2017 e 2018;
09420220015505867000, asseritamente notificata il 16.02.2023, recante l'importo di € 87,82 preteso per diritto annuale Camera di Commercio anno 2017;
0942022034523054000, asseritamente notificata il 25.05.2023, recante l'importo di € 87,91 preteso per diritto annuale Camera di Commercio anno 2018;
09420230013236953000, asseritamente notificata il 14.09.2023, recante l'importo di € 5.543,69 preteso per
Irpef anno 2017.
Ne contestava la legittimità per i seguenti motivi, tutti oggetto di specifica contestazione:
Eccepiva
1. NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER MANCATA RITUALE NOTIFICA DELLE CARTELLE AD Società_1 SOTTESE;
2. NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INESISTENZA DEL DIRITTO DI PROCEDERE AD
ESECUZIONE FORZATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 240 DELLA L. 197/2022 (CARTELLE NN.
1 E 2);
3. NULLITA' DEL PIGNORAMENTO IMPUGNATO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE
PRETESE. Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
le cartelle di pagamento n. 09420020032283540000; n. 094202110013738581000; n. 09420220008555333000;
n. 09420220015505867000; n. 0942022034523054000 e n. 09420230013236953000, sono state correttamente notificate dall'Agente della Riscossione rispettivamente in data 30/06/2003; 19/01/2023;
16/02/2023; 25/05/2023; 14/09/2023. (doc. da 5 a 10).
Successivamente
le intimazioni di pagamento n. 09420249001736466000; n. 09420249002922523000; n.
09420249004727228000; n. 09420249013770969000; n. 09420259007284307000; richiesta di compensazione n. 09428202400000134000, rispettivamente notificate in data 31/01/2025 (le prime tre);
27/05/2025; e 31/01/2025 ( Doc. da 11 a 16).
Aggiungeva che, in virtù della disciplina emergenziale dettata dall'art. 68 del DL n. 18/2020, il termine prescrizionale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 era stato interrotto.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
TUTTE LE INTIMAZIONI che hanno preceduto il pignoramento per cui è causa sono state ritualmente impugnate e che nei relativi giudizi si è costituito regolarmente il detto ente (v. docc 2, 3, 8).
Le intimazioni depositate dal concessionario resistente sono le seguenti:
• 0942024900…466 (doc 11. resistente): la suddetta intimazione è stata impugnata con ricorso n.r.g. 1894/2025, pendente dinanzi alla sezione 1 di questa Corte (v. doc.
1. ricorrente);
• 0942024900…523 (doc.12 resistente): la suddetta intimazione, relativa alla cartella di pagamento sopra indicata con il n. 3, è stata impugnata con ricorso n.r.g. 1890/2025, già definito favorevolmente alla ricorrente con sentenza n. 6071/2025 che ne ha disposto l'integrale annullamento (doc.
3. ricorrente);
• 0942024900…228 (doc. 13 resistente): la suddetta intimazione afferente a cartelle relative a violazioni del CDS e, per quanto in questa sede interessa, alla cartella n. 0942022…054000, è stata impugnata in ordine alle prime dinanzi al competente giudice di pace, con ricorso non ancora definito recante il n.r.g. 1890/2025 (v. docc. 4 e 5 ricorrente), mentre la cartella sopra citata, considerata l'esiguità del relativo importo, è stata saldata (v. doc. 6 ricorrente);
• 0942024 …969 (doc. 14 resistente): LA SUDDETTA INTIMAZIONE NON E' STATA MAI
NOTIFICATA, come risulta anche dall'indicazione riportata nell'indice degli atti depositati dal resistente, che infatti non indica per essa il deposito di alcuna prova, né deposita alcun documento attestante il suddetto adempimento;
• 0942025…307 (doc. 15 resistente), la suddetta intimazione è stata impugnata con ricorso n.
r.g. 4420/2025, pendente dinanzi a questa Corte (v. docc. 7 e 8 ricorrente); In relazione alle cartelle evidenziava che:
la cartella in premessa indicata con il n. 5, è stata saldata dalla ricorrente (v. doc. 6 sopra citato) e pertanto si dichiara di rinunciare alle eccezioni in ordine ad essa sollevate.
Le cartelle nn. 1 e 2 sono oggetto di definizione agevolata, antecedente alla notifica del presente atto
La mancata rituale notifica della cartella n. 0942022 …333 (in premessa indicata con il n. 3) è stata già accertata e dichiarata da questa Corte, con sentenza n. n. 6071/2025
Quanto invece alla notifica delle cartelle 4 e 6, la documentazione prodotta da parte resistente (v. docc. 8 e
10 resistente) ha PIENAMENTE confermato la nullità del relativo procedimento, posto che risulta eseguito in violazione dell'art. 60, comma 1 lett. e) del DPR 600/1973, norma espressamente richiamata nell'art. 26 del DPR 602/1973 rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”. Invero per entrambe le sopra indicate cartelle è stato illegittimamente applicato il rito previsto per l'irreperibilità assoluta, a fronte della semplice irreperibilità relativa della destinataria.
Invero, la ricorrente al tempo della tentata notifica delle citate cartelle risiedeva nel Comune di Motta San NN (RC), all'indirizzo di Indirizzo_1- come risulta dal certificato storico di residenza rilasciato da detto ente e depositato in atti in data 02.01.2026 (v. doc. 11 ricorrente); al suddetto indirizzo la ricorrente è risultata incomprensibilmente sconosciuta.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti che seguono e rigettato per il resto.
Deve essere accolto in relazione alle cartelle indicate al ricorso al n. 1 e 2 (per adesione alla definizione agevolata, n. 3 (per annullamento giurisdizionale), n. 5 (per essere stata pagata).
Rispetto ad esse e alle cause diversamente estintive AdER nulla ha osservato e controdedotto.
Il ricorso deve essere rigettato viceversa in relazione alle cartelle nn. 4 e 6.
Sul punto la ricorrente ha eccepito la illegittimità della irreperibilità assoluta evidenziata nel tentativo di notifica, sottolineando che al tempo della tentata notifica la ricorrente risiedeva nel Comune di Motta San
NN (RC), all'indirizzo di Indirizzo_1 (come risulta dal certificato storico di residenza rilasciato da detto ente e depositato in atti in data 02.01.2026 v. doc. 11 ricorrente);
L'irreperibilità assoluta sarebbe dunque incomprensibile.
Invero la formale residenza non esclude l'irreperibilità assoluta, che anzi presuppone, proprio, che il destinatario risulti residente in un luogo dove in realtà non è reperibile.
Sarebbe stato onere del ricorrente, a fronte della attestazione dell' agente postale, dimostrare che egli era effettivamente presente/domiciliato nel luogo di residenza, in un separato procedimento per querela di falso p quantomeno portando degli elementi di prova in questo giudizio (dimostrando, per esempio, che altre comunicazioni, nello stesso periodo, erano state regolarmente ricevute in quello stesso indirizzo, dallo stesso ricorrente).
A fronte di una mancanza di prova sul punto e della non proposizione di querela di falso, deve ritenersi la relata prodotta perfettamente regolare e la notifica per irreperibilità assoluta perfezionatasi. Le spese, attesa la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.