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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10285 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10028 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1809/2023 del 23/02/2023
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Umberto Rigillo ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomigliano d'Arco alla Via Abate Felice Toscano n.
227/229 – P.co RC
OPPONENTE
E
già - Controparte_1 Controparte_2
P. iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Crescenzo D'Alterio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Villaricca alla Via Della Libertà n.234
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'esito del deposito delle note autorizzate, all'udienza del 20/06/2025, tenuta con la modalità della trattazione scritta il GU tratteneva la causa per la decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1809/2023, emesso dall'intestato Tribunale di Napoli il 23/02/2023, veniva ingiunto alla di pagare in favore della ricorrente Parte_1 CP_1 [...] la somma complessiva di euro 140.000,00, oltre interessi al tasso legale Controparte_1
1 dalla domanda al saldo e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura pari ad euro 406,50 per esborsi ed euro 2.242,00 per compensi oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario al 15%.
L'ingiunzione di pagamento veniva emessa sulla scorta delle scritture private del 16/07/2017 e del
23/07/2018 con cui la concedeva a titolo di mutuo alla Controparte_1 la somma di euro 160.000,00 ed euro 50.000,00 che la mutuataria si Parte_1 impegnava a restituire a mezzo compensazione dei canoni dovuti dalla società opposta in virtù di locazione di n.2 immobili di proprietà della Parte_1
Avverso tale decreto, notificato in data 15/03/2023, proponeva opposizione la Parte_1
con atto notificato a mezzo pec in data 21/04/2023, con il quale eccepiva la mancata prova
[...] dell'erogazione delle somme mutuate nonché la simulazione dei presunti finanziamenti, l'estinzione dell'eventuale obbligazione restitutoria a mezzo di pagamento di canoni di locazione ed il difetto di legittimazione attiva dell'opposta che avrebbe ceduto il credito a terzi.
Chiesta la chiamata in causa manlevata dell'amministratore unico e legale rappresentante della ed amministratore della cui l'opponente ascriveva la Parte_1 CP_1 responsabilità per il riconoscimento di debiti inesistenti in danno della Parte_1 concludeva per la revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la quale eccepiva l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione, contestava puntualmente le deduzioni dell'opponente richiamando la documentazione del fascicolo monitorio e, chiesta preliminarmente l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto e condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. oltre vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 7 novembre 2023 il GU, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e l'istanza di chiamata in causa dell'amministratore delle società in causa, assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
All'udienza del 26/03/2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/01/25 ove concedeva ulteriore rinvio pendendo trattative di bonario componimento.
Il GU, constato il fallimento delle trattative tra le parti, all'udienza del 20/06/2025, tenutasi con la modalità dell'art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
In primis, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni (21/04/2023) dalla notifica del ricorso e del decreto (15/03/2023) e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (21/04/23).
Passando al merito della controversia, l'opposizione è fondata.
2 Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in oggetto giova ricordare che il prestito tra privati rappresenta una fattispecie del tutto lecita e sussumibile tecnicamente nello schema del contratto di mutuo, per la cui validità non è astrattamente prevista alcuna forma sacrale, e che il momento perfezionativo del contratto di mutuo, di cui all'art. 1813 c.c., coincide con la traditio, ovvero con la consegna del denaro o di altra cosa fungibile al mutuatario, risultando a tal fine sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario.
Considerato che “quello di cui all'articolo 1813 c.c. va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
pertanto la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere (ex articolo 2697 c.c.) ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione” (cfr. Cassazione 22/11/2021, n.35959) e che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo
l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
(cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010;
Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410)” (cfr. Cass. Ord., 08/10/2021, n. 27372), va rilevato che nella fattispecie la mutuante non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2967 c.c., non dando prova sia della dazione di denaro sia del fatto costitutivo della sua pretesa, peraltro, oggetto di espressa e specifica contestazione da parte della convenuta.
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge che parte opposta ha depositato, a sostegno della propria pretesa, le scritture private del 16/07/17 e del 23/07/18 sottoscritte dalle parti.
Con il primo atto (doc. 4 fascicolo monitorio) la poi Controparte_2 [...]
si impegnava a concedere a titolo di prestito alla la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 160.000,00, da corrispondersi nel corso dell'anno 2017, che l'opponente si impegnava a restituire a mezzo n.74 rate di euro 2.500,00 ognuna, con decorrenza dal 01/09/2017,
“sotto forma di canone di locazione” pattuito in virtù di contratto di locazione di un immobile sito in
Trezzano sul Naviglio (MI) di proprietà di (doc. 3 fascicolo monitorio). Parte_1
Con altra scrittura privata sottoscritta il 23/07/2018 (doc. 5 fascicolo monitorio) le parti convenivano ulteriore finanziamento di complessivi euro 50.000,00 da corrispondersi nell'arco temporale tra gli anni 2020 e 2021, che l'opponente si impegnava a restituire a mezzo n. 25 rate mensili di euro
2.000,00 ognuna, mediante compensazione con i canoni di locazione concordati per altro immobile di proprietà dell'opponente sempre in Trezzano sul Naviglio (MI) (doc. 8 fascicolo monitorio).
Orbene, tali scritture, che peraltro contengono solo un impegno a concedere prestiti, trovano solo in parte conferma nelle disposizioni di pagamento depositate dall'opposta.
3 Invero, dalle contabili di bonifico in atti emerge che la abbia effettuato a favore della CP_1
n. 6 bonifici del valore di 10.000,00 euro ognuno in data 31/07/2018. Pt_1
Pur essendo temporalmente compatibili con l'asserito mutuo azionato dall'opposta, i suddetti versamenti recando quale causale “delegazione di credito” non sono riconducibili al finanziamento di cui alla scrittura privata del 23/07/2018 (doc. 10 opposta).
Parimenti, la contabile del bonifico per euro 50.000,00 effettuato in data 26/07/2018 dall'opposta in favore dell'opponente, riporta quale causale la dicitura “delegazione di credito” escludendo, in tal modo, alcuna relazione con l'impegno assunto dalle parti con le surriferite scritture private (doc. 8 opposta).
Ciò in quanto “Nella specie, dal contratto non emerge l'effettiva dazione della somma mutuata, e la pattuizione secondo cui i mutuanti "prestano" e i mutuatari " accettano" una determinata somma, non implica di per sé alcuna espressa ammissione dell'effettiva consegna della somma e tale pattuizione non è da sola sufficiente e dimostrare l'effettivo perfezionamento del contratto mediante la consegna della cosa, in assenza di una quietanza o di altra documentazione contabile che avrebbe dovuto essere prodotta dai mutuanti ai sensi dell'art. 2697 c.c.” (in tal senso Cassazione civile sez.
II, 11/07/2025, n.19047).
Diversamente, in ordine alla somma complessiva di euro 160.000,00 mutuata a mezzo dell'accordo del 16/07/2017, dalla documentazione in atti emergono n.3 bonifici, di cui il primo di euro 80.000,00 effettuato il 17/07/2017, un secondo di euro 40.000,00 effettuato il 19/07/2017 ed un terzo di euro
40.000,00 effettuato il 20/07/2017 (doc. 6 opposta), tutti riportanti quali causali “finanziamento”.
Ne deriva, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, che l'unico finanziamento di cui la mutuante ha fornito prova e di cui può chiedere la restituzione è quello relativo alla somma di euro 160.000,00.
Tuttavia, come documentato per tabulas sin dal giudizio monitorio, le parti hanno stipulato in data
10/10/2017 (doc. 3 fascicolo monitorio) un contratto di locazione ad uso commerciale relativo ad un immobile sito in Trezzano sul Naviglio di proprietà dell' ove, convenuti i Parte_1 canoni di locazione mensili in euro 2.500,00, le parti stabilivano la restituzione del finanziamento concesso a mezzo compensazione dei canoni dovuti dall'opposta conduttrice.
Difatti, la clausola 6 del contratto di locazione, richiamando la scrittura privata del 16/07/2017 ed il relativo finanziamento di euro 160.000,00, stabiliva che “le parti di comune accordo stabiliscono di compensare tale credito nei primi 73 mesi di locazione e pertanto il canone mensile pattuito a far data dal 1 ottobre 2017 e per le successive 72 mensilità di euro 2.500,00 sarà interamente compensato con il credito vantato, fino al completo saldo”.
A tal riguardo parte opposta deduce l'avvenuta disdetta del citato contratto di locazione nel 2022.
4 Invero, dalla documentazione in atti non risulta alcun formale atto di recesso atteso che “il recesso sia atto unilaterale recettizio, come tale produttivo dei suoi effetti solo nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario;
l'onere probatorio sulla regolare formazione della fattispecie grava sulla parte che intende avvalersene e, nel caso in esame, la conduttrice” (in tal senso
Cassazione civile Ord., 16/06/2025, n.16172).
Pertanto, dovendo ritenersi valido il contratto di locazione fino alla naturale scadenza di anni 6 a far data da ottobre 2017, il finanziamento è stato estinto mediante compensazione con i canoni di locazione (64 mensilità di euro 2.500,00 ognuna a decorrere da ottobre 2017) ritenendo che, come confermato dalla stessa opponente, la sia stata adempiente dell'obbligo di pagamento dei CP_1 canoni gravante sulla stessa.
Né la società opposta ha dimostrato di aver corrisposto in altro modo i canoni di locazione cosicché
è evidente che per gli stessi abbia operato la pattuita compensazione e conseguente estinzione del mutuo intervenuto tra le parti.
Né vale a suffragare la richiesta di parte opposta quanto affermato nel contratto di locazione stipulato dalle parti il 24/10/22, ed avente ad oggetto il medesimo immobile locato nel 2017 (doc. 7 fascicolo monitorio), in ordine alla posizione debitoria esistente ancora in capo all'opponente.
Pur facendo applicazione del principio secondo cui “la ricognizione di debito "non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-
03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-01)” (Cassazione civile sez.
III - 10/12/2024, n. 31818), tale atto, a fronte dell'eccezioni e delle specifiche contestazioni di parte opponente ed in mancanza, altresì, di qualsivoglia documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito in capo all'opponente, non suffraga l'azione promossa dalla società opposta.
Dunque, in assenza di elementi in senso contrario al mancato pagamento dei canoni contrattuali
(appare inverosimile che esso si sia protratto in un arco temporale così prolungato, peraltro con a
5 monte un contratto di finanziamento non soddisfatto, senza un sollecito o una richiesta di pagamento), deve ritenersi che all'atto della presunta ricognizione il credito fosse stato già estinto con impossibilità di dare alla scrittura il valore richiesto dall'opposta.
Non si manchi poi di evidenziare come il recesso da quest'ultima pattuizione sia stato di pochissimo successivo alla sua stipula ( 30.11.22, ovvero solo 19 giorni dopo la registrazione del contratto), tanto da impedire di fornire alla scrittura un'effettiva volontà delle parti anche nella frazione relativa al riconoscimento del debito.
Riguardo poi la domanda di restituzione della somma di euro 150.000,00 prestata dall'odierna opposta alla opponente, la stessa non può rientrare nell'oggetto del presente giudizio in quanto elargita in un arco temporale ben al di fuori delle scritture in atti (28/02/14) e dagli accordi di compensazione con canoni di locazione contemplati nei contratti del 2017 e del 2020, tant'è che tale somma non risulta menzionata neanche nella documentazione contabile depositata in sede monitoria
(doc. 8 fascicolo monitorio, cd. “Mastrini di sottoconto”).
Alla luce di quanto detto l'opposizione è fondata con conseguente revoca del decreto opposto.
Inconferenti le doglianze di pare opponente in merito all'operato dell'amministratore delle società parti del presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, seguono la soccombenza effettiva.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1809/2023 del
23/02/2023;
2. Condanna in persona del legale p.t., al pagamento Controparte_1 in favore di delle spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per Parte_1 compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv. Umberto
Rigillo dichiaratosi antistatario.
Napoli, 10/11/25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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