Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Sentenza 27 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/10/2022, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 01630/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2021, proposto da
Associazione Polesana Coltivatori Diretti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Terrestri, Giovanni Cinà e Gianluca Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Marco Polo Solar 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
per l'annullamento
- del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico a terra localizzato in Comune di Loreo (RO) e in Comune di Adria (RO). Ditta “Marco Polo Solar 2” S.r.l., con sede legale in Rovigo, Via V. Veneto n. 137, adottato con Decreto del Direttore dell'area politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria n. 18 del 14.4.2021, pubblicato nel BUR n. 58 del 30.4.2021;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione del Veneto e di Marco Polo Solar 2 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’associazione ricorrente ha impugnato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato dalla Regione Veneto alla società Marco Polo Solar 2 s.r.l., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico a terra da realizzarsi nel territorio dei comuni di Loreo e Adria (RO).
Il ricorso è affidato a quattro motivi:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 44, 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 L. n. 241/1990; degli artt. 19, comma 4, 3-ter, 3-quater, 4, comma 3-4, lett. b), 24, comma 3, 25, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Veneto n. 4/2017. Eccesso di potere. Carenza e/o difetto di istruttoria. Erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente e/o incongrua.
II. Violazione di legge. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 44, 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 L. n. 241/1990; degli artt. 19, comma 4, 3-ter, 3-quater, 4, comma 3-4, lett. b), 24, comma 3, 25, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere. Carenza e/o difetto di istruttoria. Erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente e/o incongrua.
III. Violazione di legge. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 44, 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 L. n. 241/1990; degli artt. 19, comma 4, 3-ter, 3-quater, 4, comma 3-4, lett. b), 24, comma 3, 25, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione della L.R. Veneto n. 36/1997. Eccesso di potere. Carenza e/o difetto di istruttoria. Erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente e/o incongrua.
IV. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 44, 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 L. n. 241/1990, degli articoli 19, comma 4, 3-ter, 3-quater, 4, comma 3-4, lett. b), 24, comma 3, 25, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere. Carenza e/o difetto di istruttoria. Erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione. Motivazione insufficiente e/o incongrua.
Si sono costituiti la Regione Veneto e la controinteressata contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
La domanda cautelare formulata in via incidentale con il ricorso introduttivo è stata respinta con l’ordinanza n. 349/2021.
All’udienza del 14 luglio 2022 il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato la volontà dell’Associazione di rinunciare al ricorso. In merito alle spese di giudizio, il procuratore della Regione si è rimesso alla decisione del Collegio, mentre la difesa della controinteressata ha chiesto disporsene la compensazione.
Il Collegio deve rilevare che la rinuncia al ricorso è irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del c.p.a. e pertanto non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, infatti, il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dalla previsione normativa richiamata; non può invero qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem in calce al ricorso nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n.1846 del 2017; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2189 del 2015; Tar Veneto, n.800 e n.276 del 2018).
Nondimeno, detta “rinuncia irrituale” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990; T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto delle volontà espresse dai difensori delle parti nel corso dell’udienza di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO