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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 752/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessia Giovannelli, con studio in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(AQ) il 03.03.1958 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Ubaldo Lopardi, con studio in L'Aquila (AQ), Via Garibaldi n. 67 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 22.05.2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune
[...] di Prata d'Ansidonia (AQ), in data 16.07.1983 e che dall'unione matrimoniale sono nati
1 i due figli, ad oggi maggiorenni, (in data 23.12.1983) e (in data Per_1 Per_2
18.03.1986), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio nel Comune di Prata
[...]
d'Ansidonia (AQ), in data 16.07.1983, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (al n.
5 - Parte II - Serie A - anno 1983) dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli, ad oggi maggiorenni, (in data 23.12.1983) e (in data Per_1 Per_2
18.03.1986), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Prata d'Ansidonia (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) stabilisce che l'abitazione coniugale sita in Prata d'Ansidonia (AQ), Via delle Aie
n. 13, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
3) prende atto che di concerto con la Sig.ra il Sig. nulla deve Pt_1 Parte_2
a titolo di mantenimento per la figlia stante la sua capacità lavorativa e Per_2
l'intenzione della stessa di trovare, a stretto giro, un'occupazione e che, in detto periodo, vi provvederà esclusivamente la madre dovendo il padre, disoccupato e con problemi di salute, sostenere anche i costi per una nuova abitazione lasciando la casa coniugale;
4) prende atto che la Sig.ra nulla chiede per sé a titolo di mantenimento;
Pt_1
5) prende atto che il Sig. nulla chiede per sé a titolo di mantenimento;
Parte_2
2 6) prende atto che i coniugi provvederanno, quindi, autonomamente al proprio mantenimento;
7) dispone che ogni cambio di residenza sarà tempestivamente comunicato all'altro;
8) prende atto che i coniugi si rilasciano il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
Le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in L'Aquila, lì 9 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 752/2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessia Giovannelli, con studio in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 3 ed ivi elettivamente domiciliata;
E
(C.F.: ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(AQ) il 03.03.1958 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Ubaldo Lopardi, con studio in L'Aquila (AQ), Via Garibaldi n. 67 ed ivi elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto iscritto in data 22.05.2025, e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune
[...] di Prata d'Ansidonia (AQ), in data 16.07.1983 e che dall'unione matrimoniale sono nati
1 i due figli, ad oggi maggiorenni, (in data 23.12.1983) e (in data Per_1 Per_2
18.03.1986), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 09.07.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio nel Comune di Prata
[...]
d'Ansidonia (AQ), in data 16.07.1983, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso
Comune (al n.
5 - Parte II - Serie A - anno 1983) dalla cui unione matrimoniale sono nati i due figli, ad oggi maggiorenni, (in data 23.12.1983) e (in data Per_1 Per_2
18.03.1986), alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Prata d'Ansidonia (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) stabilisce che l'abitazione coniugale sita in Prata d'Ansidonia (AQ), Via delle Aie
n. 13, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
3) prende atto che di concerto con la Sig.ra il Sig. nulla deve Pt_1 Parte_2
a titolo di mantenimento per la figlia stante la sua capacità lavorativa e Per_2
l'intenzione della stessa di trovare, a stretto giro, un'occupazione e che, in detto periodo, vi provvederà esclusivamente la madre dovendo il padre, disoccupato e con problemi di salute, sostenere anche i costi per una nuova abitazione lasciando la casa coniugale;
4) prende atto che la Sig.ra nulla chiede per sé a titolo di mantenimento;
Pt_1
5) prende atto che il Sig. nulla chiede per sé a titolo di mantenimento;
Parte_2
2 6) prende atto che i coniugi provvederanno, quindi, autonomamente al proprio mantenimento;
7) dispone che ogni cambio di residenza sarà tempestivamente comunicato all'altro;
8) prende atto che i coniugi si rilasciano il consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto.
Le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in L'Aquila, lì 9 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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