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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY9IPPN00116 SANZIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti e sentita l';esposizione del Relatore
Enuncia in Fatto
La contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.TY91PPN00116/2023 per € 168.114,67, per l'anno di imposta 2015,limitatamente alle sanzioni, a seguito della sentenza di rigetto n. 93/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, relativa all'impugnato avviso di accertamento;
sentenza che è stata appellata avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, a tutt'oggi pendente, iscritta al n. RGA 4806/2023.
Sostiene il ricorrente, con motivo unico, che tale atto è in violazione dell'art. 68 D.lgs 546/92 in combinato disposto con l'art. 19 D.lgs 472/97 in quanto quest'ultimo pel pagamento delle sanzioni in corso di causa richiama la disciplina dell'art. 68 commi 1 e 2 in quanto il comma 3 dell'art. cit, che riguarda le sanzioni pecuniarie, è stato espressamente abrogato dall'art. 29 D.lgs 472/97.
Indi, il Presidente fissava l'udienza di trattazione della controversia e la Segreteria notificava rituale avviso.
L'Agenzia delle Entrate di Trapani, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, in uno con la condanna alle spese, poiché sostiene che l'art. 19, sulla esecuzione delle sanzioni, del D.lgs 472/97 dispone, nell'ipotesi della non prevista riscossione frazionata, che le stesse vengono disciplinate dall'art. 68, commi 1 e 2, D.lgs 576/92; cioè nella misura prevista per i singoli gradi del giudizio.
La Corte, previo il rigetto della richiesta di sospensiva con ordinanza del 22.4.2024, all'udienza del
3.11.2025, alla presenza e su richiesta di entrambi le parti, ha posto la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in Diritto
Il Collegio, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infatti, l'art. 19, sulla esecuzione delle sanzioni, del D.lgs 472/97 ha disposto, nell'ipotesi della non prevista riscossione frazionata, che le stesse vengono disciplinate dall'art. 68, commi 1 e 2, D.lgs 576/92, cioè nella misura prevista per i singoli gradi del giudizio.
Quindi, ai sensi dell'art. cit, comma I, lettera a), anche le sanzioni possono essere recuperate per i 2/3 del loro importo se in I°grado il ricorso è stato respinto;
ipotesi non contestata è oggetto della odierna fattispecie. V., in ultimo, S.C.C. ordinanza n. 26339 del 15.12.2014.
Dalla soccombenza consegue ex lege la condanna alla refusione delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla refusione delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate di Trapani che si liquidano in € 600,00, oltre gli accessori di legge.
Trapani, 3.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott. ER Giovanni
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY9IPPN00116 SANZIONI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti e sentita l';esposizione del Relatore
Enuncia in Fatto
La contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.TY91PPN00116/2023 per € 168.114,67, per l'anno di imposta 2015,limitatamente alle sanzioni, a seguito della sentenza di rigetto n. 93/2023 della
Corte di Giustizia Tributaria di Trapani, relativa all'impugnato avviso di accertamento;
sentenza che è stata appellata avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, a tutt'oggi pendente, iscritta al n. RGA 4806/2023.
Sostiene il ricorrente, con motivo unico, che tale atto è in violazione dell'art. 68 D.lgs 546/92 in combinato disposto con l'art. 19 D.lgs 472/97 in quanto quest'ultimo pel pagamento delle sanzioni in corso di causa richiama la disciplina dell'art. 68 commi 1 e 2 in quanto il comma 3 dell'art. cit, che riguarda le sanzioni pecuniarie, è stato espressamente abrogato dall'art. 29 D.lgs 472/97.
Indi, il Presidente fissava l'udienza di trattazione della controversia e la Segreteria notificava rituale avviso.
L'Agenzia delle Entrate di Trapani, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, in uno con la condanna alle spese, poiché sostiene che l'art. 19, sulla esecuzione delle sanzioni, del D.lgs 472/97 dispone, nell'ipotesi della non prevista riscossione frazionata, che le stesse vengono disciplinate dall'art. 68, commi 1 e 2, D.lgs 576/92; cioè nella misura prevista per i singoli gradi del giudizio.
La Corte, previo il rigetto della richiesta di sospensiva con ordinanza del 22.4.2024, all'udienza del
3.11.2025, alla presenza e su richiesta di entrambi le parti, ha posto la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in Diritto
Il Collegio, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Infatti, l'art. 19, sulla esecuzione delle sanzioni, del D.lgs 472/97 ha disposto, nell'ipotesi della non prevista riscossione frazionata, che le stesse vengono disciplinate dall'art. 68, commi 1 e 2, D.lgs 576/92, cioè nella misura prevista per i singoli gradi del giudizio.
Quindi, ai sensi dell'art. cit, comma I, lettera a), anche le sanzioni possono essere recuperate per i 2/3 del loro importo se in I°grado il ricorso è stato respinto;
ipotesi non contestata è oggetto della odierna fattispecie. V., in ultimo, S.C.C. ordinanza n. 26339 del 15.12.2014.
Dalla soccombenza consegue ex lege la condanna alla refusione delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla refusione delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate di Trapani che si liquidano in € 600,00, oltre gli accessori di legge.
Trapani, 3.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott. ER Giovanni