Art. 37.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' stabilita per l'anno finanziario 1972 in lire 20 miliardi.
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' stabilita per l'anno finanziario 1972 in lire 20 miliardi.