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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12229/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAMISA ADRIANO MARTINO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – giudizio di merito ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., in quanto il ricorrente si è limitato ad eccepire genericamente l'incompletezza dell'indagine medica effettuata dal CTU nominato in fase di ATP, deducendo che “Da un'accurata analisi della relazione tecnica del dr. P si Per_1 appalesa l'incompletezza dell'indagine medica effettuata: essa ha portato alla luce solo alcune delle patologie cui risulta, in realtà, essere affetta la sig.ra , le quali sono Parte_1 dettagliatamente documentate da referti medici specialistici”, senza specificare in alcun modo i motivi di contestazione e senza chiarire di quali patologie il CTU non avrebbe tenuto conto.
Si tratta di un vizio genetico dell'atto introduttivo, che preclude l'esame nel merito e che non può essere sanato dalla produzione di documentazione medica successiva.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 15/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
1
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 11/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12229/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CAMISA ADRIANO MARTINO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – giudizio di merito ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile a norma dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., in quanto il ricorrente si è limitato ad eccepire genericamente l'incompletezza dell'indagine medica effettuata dal CTU nominato in fase di ATP, deducendo che “Da un'accurata analisi della relazione tecnica del dr. P si Per_1 appalesa l'incompletezza dell'indagine medica effettuata: essa ha portato alla luce solo alcune delle patologie cui risulta, in realtà, essere affetta la sig.ra , le quali sono Parte_1 dettagliatamente documentate da referti medici specialistici”, senza specificare in alcun modo i motivi di contestazione e senza chiarire di quali patologie il CTU non avrebbe tenuto conto.
Si tratta di un vizio genetico dell'atto introduttivo, che preclude l'esame nel merito e che non può essere sanato dalla produzione di documentazione medica successiva.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 15/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 11/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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