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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marta Paganini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 729/25 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Motta, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco via Cattaneo n. 24;
RICORRENTE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 14.10.2025 e di seguito riportate.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito: condannare la società ad adempire al contratto del 10.04.2024 relativo alla Controparte_1 fornitura ed installazione della piscina seminterrata come nello stesso specificato, fissando a tale scopo un termine per l'adempimento e una penale per il ritardo.
pagina 1 di 3 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto la società per ottenere nei suoi confronti la condanna Parte_1 Controparte_1 all'adempimento del contratto del 10.04.2024 relativo alla fornitura ed installazione di una piscina seminterrata.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha allegato il contratto (doc. 1 fascicolo ricorrente), nonché l'avvenuto pagamento ad opera del ricorrente dell'intero importo pattuito pari ad € 14.640 (doc.
2,3,4 fascicolo ricorrente). Il ricorrente dichiarava poi che i lavori sarebbero dovuti iniziare il 1° luglio
2024, e che in seguito a comunicazione via mail di la data era stata posticipata al Controparte_1
10.7.2024 (doc. 5 fascicolo ricorrente), ma parte convenuta in tale data non si presentata e nemmeno successivamente, nonostante i solleciti e la diffida, limitandosi ad adempiere parzialmente al contratto mediante la consegna di parte del materiale.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della parte convenuta, quest'ultima non si è costituita né è comparsa, sicchè il giudizio è proseguito in sua contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 sulle conclusioni sopra riportate.
La domanda di parte ricorrente di adempimento del contratto è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c. nei contratti a prestazioni corrispettive è facoltà della parte non inadempiente chiedere l'adempimento del contratto in alternativa alla risoluzione, come avvenuto nel caso di specie.
È noto che in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, n. 14110/2021).
L'inadempimento contestato attiene alla mancata realizzazione della piscina oggetto del contratto di appalto tra il ricorrente e la convenuta, per inerzia di quest'ultima. Esso rappresenta dunque la prestazione principale del contratto, essendosi la parte convenuta limitata a consegnare parte del materiale e non risultando nel fascicolo alcuna giustificazione al riguardo.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata all'adempimento del contratto del 10.4.2024 (doc. 1 fascicolo ricorrente) entro un termine che si stima equo stabilire in 4 mesi decorrenti dalla presente sentenza.
Parimenti risulta fondata la domanda formulata da parte ricorrente di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al versamento in favore di di una somma di denaro per ogni Parte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto sopra, con decorrenza dalla scadenza del termine di 4 mesi. pagina 2 di 3 Tenuto conto della natura e del valore della controversia, si stima equo stabilire detto importo in €
50,00 per ogni giorno di ritardo.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/2002 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione del mancato svolgimento della fase istruttoria e della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assordita, così dispone:
1) condanna ad adempiere al contratto stipulato con in Controparte_1 Parte_1 data 10.04.2024 entro il termine di 4 mesi dalla presente sentenza;
2) condanna al pagamento in favore di , ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art 614 bis c.p.c., dell'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 1);
3) condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 145,50 per anticipazioni ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Lecco, 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Paganini
*Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Annalisa Ferrari, in tirocinio ai sensi dell'art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito dalla legge n. 98 del 2013.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marta Paganini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 729/25 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Motta, con Parte_1 C.F._1 elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco via Cattaneo n. 24;
RICORRENTE contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 14.10.2025 e di seguito riportate.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito: condannare la società ad adempire al contratto del 10.04.2024 relativo alla Controparte_1 fornitura ed installazione della piscina seminterrata come nello stesso specificato, fissando a tale scopo un termine per l'adempimento e una penale per il ritardo.
pagina 1 di 3 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto la società per ottenere nei suoi confronti la condanna Parte_1 Controparte_1 all'adempimento del contratto del 10.04.2024 relativo alla fornitura ed installazione di una piscina seminterrata.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha allegato il contratto (doc. 1 fascicolo ricorrente), nonché l'avvenuto pagamento ad opera del ricorrente dell'intero importo pattuito pari ad € 14.640 (doc.
2,3,4 fascicolo ricorrente). Il ricorrente dichiarava poi che i lavori sarebbero dovuti iniziare il 1° luglio
2024, e che in seguito a comunicazione via mail di la data era stata posticipata al Controparte_1
10.7.2024 (doc. 5 fascicolo ricorrente), ma parte convenuta in tale data non si presentata e nemmeno successivamente, nonostante i solleciti e la diffida, limitandosi ad adempiere parzialmente al contratto mediante la consegna di parte del materiale.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti della parte convenuta, quest'ultima non si è costituita né è comparsa, sicchè il giudizio è proseguito in sua contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025 sulle conclusioni sopra riportate.
La domanda di parte ricorrente di adempimento del contratto è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c. nei contratti a prestazioni corrispettive è facoltà della parte non inadempiente chiedere l'adempimento del contratto in alternativa alla risoluzione, come avvenuto nel caso di specie.
È noto che in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, n. 14110/2021).
L'inadempimento contestato attiene alla mancata realizzazione della piscina oggetto del contratto di appalto tra il ricorrente e la convenuta, per inerzia di quest'ultima. Esso rappresenta dunque la prestazione principale del contratto, essendosi la parte convenuta limitata a consegnare parte del materiale e non risultando nel fascicolo alcuna giustificazione al riguardo.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata all'adempimento del contratto del 10.4.2024 (doc. 1 fascicolo ricorrente) entro un termine che si stima equo stabilire in 4 mesi decorrenti dalla presente sentenza.
Parimenti risulta fondata la domanda formulata da parte ricorrente di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al versamento in favore di di una somma di denaro per ogni Parte_1 giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto sopra, con decorrenza dalla scadenza del termine di 4 mesi. pagina 2 di 3 Tenuto conto della natura e del valore della controversia, si stima equo stabilire detto importo in €
50,00 per ogni giorno di ritardo.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/2002 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione del mancato svolgimento della fase istruttoria e della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assordita, così dispone:
1) condanna ad adempiere al contratto stipulato con in Controparte_1 Parte_1 data 10.04.2024 entro il termine di 4 mesi dalla presente sentenza;
2) condanna al pagamento in favore di , ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art 614 bis c.p.c., dell'importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto 1);
3) condanna a rifondere a le spese di lite del giudizio, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 145,50 per anticipazioni ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Lecco, 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Paganini
*Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Annalisa Ferrari, in tirocinio ai sensi dell'art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito dalla legge n. 98 del 2013.
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