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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003682508100 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003682508100 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6885/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio parte ricorrente agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2024
9006825081/000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della seguente cartella di pagamento per
"omesso pagamento tassa automobilistica": Cartella esattoriale n. 09420110026523035000 pari ad
€ 1.049,08, asseritamente notificata in data 28/11/2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2005 – 2006; dedue che la suddetta richiesta ammonta ad un totale pari ad
€ 1.049,08 inclusi interessi e sanzioni;
l'odierna ricorrente afrma che non ha mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento (cartelle di pagamento) e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza dell'ente impositore Regione Calabria.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento né gli avvisi di accertamento di competenza dell'ente impositore. Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica della cartella e quella dell'intimazione, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale di prescrizione decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto. Ha infine invocato l'applicazione del D.L.
124/2019, convertito in L. 157/2019, che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro per annualità dal
2000 al 2010, ritenendo che la cartella rientri nell'ambito di tale disposizione.
La ricorrente ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento per vizio procedurale e per prescrizione, nonché la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento per responsabilità aggravata.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Le ricevute di notifica delle relative PEC sono datate 25.01.2025 (AdER) e 27.01.2025 (Regione Calabria); il ricorso è depositato il 26 gennaio 2025, quindi oltre il trentesimo giorno dalla notifica del ricorso stesso ex art. 22 primo comma del d.lgs 546/1992 (la scadenza sarebbe stata 24/02/2025 -lunedi).
Inoltre, è indicata nella NIR la data di ricezione dell'intimazione nel 28 . 11. 2024 ma non v'è prova di tale data così che non è possibile neppure verificare la tempestività dell'impugnazione ex art. 21 d.l.gs. 546/1992.
Sul punto, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 17 settembre 2019, n. 23060),
l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 fissa per la proposizione del ricorso di fronte al giudice tributario un termine di decadenza (di sessanta giorni) che decorre "dalla notifica dell'atto impugnato". Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di azioni soggette a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, che va assolto con la produzione della documentazione dimostrativa della data di ricezione dell'atto che chiede di annullare, impugnandolo. Trattandosi di una condizione dell'azione, il suo difetto è rilevabile d'ufficio (anche in secondo grado).
Nel caso in esame, tale orientamento merita piena adesione perchè, a fondamento del gravame, parte ricorrente invoca la prescrizione della pretesa e la decadenza dalla pretesa impositiva: in questo caso, la data di ricezione dell'atto impugnato non è solo presupposto di rito (ai fini della tempestività del gravame), ma anche condizione dell'azione in senso sostanziale perchè essenziale ai fini delle due eccezioni dedotte.
Sul punto, giova rammentare il risalente, ma sempre valido insegnamento della giurisprudenza, secondo cui, a norma dell'art. 2697 c.c., chiunque chiede l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa (ed in difetto delle quali l'azione è inammissibile oltre che infondata per genericità).
Per queste ragioni, dunque, il ricorso va respinto, ritenendo il Collegio prevalente la motivazione di rito. Non essendo intervenuta nei termini di rito la costituzione degli intimati, non vi sono spese di lite da regolare.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1373/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003682508100 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249003682508100 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6885/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio parte ricorrente agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2024
9006825081/000 avente ad oggetto la richiesta di pagamento della seguente cartella di pagamento per
"omesso pagamento tassa automobilistica": Cartella esattoriale n. 09420110026523035000 pari ad
€ 1.049,08, asseritamente notificata in data 28/11/2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2005 – 2006; dedue che la suddetta richiesta ammonta ad un totale pari ad
€ 1.049,08 inclusi interessi e sanzioni;
l'odierna ricorrente afrma che non ha mai ricevuto la notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento (cartelle di pagamento) e nemmeno gli avvisi che precedono dette cartelle e che sono di competenza dell'ente impositore Regione Calabria.
La ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento né gli avvisi di accertamento di competenza dell'ente impositore. Ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, rilevando il notevole lasso di tempo intercorso tra la presunta notifica della cartella e quella dell'intimazione, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale di prescrizione decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto. Ha infine invocato l'applicazione del D.L.
124/2019, convertito in L. 157/2019, che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro per annualità dal
2000 al 2010, ritenendo che la cartella rientri nell'ambito di tale disposizione.
La ricorrente ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento per vizio procedurale e per prescrizione, nonché la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento per responsabilità aggravata.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Le ricevute di notifica delle relative PEC sono datate 25.01.2025 (AdER) e 27.01.2025 (Regione Calabria); il ricorso è depositato il 26 gennaio 2025, quindi oltre il trentesimo giorno dalla notifica del ricorso stesso ex art. 22 primo comma del d.lgs 546/1992 (la scadenza sarebbe stata 24/02/2025 -lunedi).
Inoltre, è indicata nella NIR la data di ricezione dell'intimazione nel 28 . 11. 2024 ma non v'è prova di tale data così che non è possibile neppure verificare la tempestività dell'impugnazione ex art. 21 d.l.gs. 546/1992.
Sul punto, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 17 settembre 2019, n. 23060),
l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 fissa per la proposizione del ricorso di fronte al giudice tributario un termine di decadenza (di sessanta giorni) che decorre "dalla notifica dell'atto impugnato". Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di azioni soggette a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, che va assolto con la produzione della documentazione dimostrativa della data di ricezione dell'atto che chiede di annullare, impugnandolo. Trattandosi di una condizione dell'azione, il suo difetto è rilevabile d'ufficio (anche in secondo grado).
Nel caso in esame, tale orientamento merita piena adesione perchè, a fondamento del gravame, parte ricorrente invoca la prescrizione della pretesa e la decadenza dalla pretesa impositiva: in questo caso, la data di ricezione dell'atto impugnato non è solo presupposto di rito (ai fini della tempestività del gravame), ma anche condizione dell'azione in senso sostanziale perchè essenziale ai fini delle due eccezioni dedotte.
Sul punto, giova rammentare il risalente, ma sempre valido insegnamento della giurisprudenza, secondo cui, a norma dell'art. 2697 c.c., chiunque chiede l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa (ed in difetto delle quali l'azione è inammissibile oltre che infondata per genericità).
Per queste ragioni, dunque, il ricorso va respinto, ritenendo il Collegio prevalente la motivazione di rito. Non essendo intervenuta nei termini di rito la costituzione degli intimati, non vi sono spese di lite da regolare.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese