Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 558
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti prodromici

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della tempestività dell'impugnazione, non essendo stata fornita prova della data di ricezione dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della tempestività dell'impugnazione, non essendo stata fornita prova della data di ricezione dell'atto impugnato, elemento essenziale anche per le eccezioni di prescrizione e decadenza.

  • Inammissibile
    Stralcio debiti fino a mille euro

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della tempestività dell'impugnazione, non essendo stata fornita prova della data di ricezione dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Richiesta spese e risarcimento

    Non essendo intervenuta nei termini di rito la costituzione degli intimati, non vi sono spese di lite da regolare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 558
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo