Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00167/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2020, proposto da Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Vagnucci, Jacopo D'Auria, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Castro n. 8 del 6 aprile 2020, notificata via PEC in pari data, con cui, in asserita applicazione del principio di precauzione, è stato disposto il divieto a chiunque di installare e attivare impianti per la telefonia mobile in tecnologia 5G sul territorio comunale fino alla nuova classificazione della cancerogenesi da parte della AR ( International Agency for Research on Cancer );
di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castro, del Ministero dell’Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Telecom Italia S.p.a. ha impugnato l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Castro n. 8 del 6 aprile 2020, notificata via PEC in pari data, con cui, in asserita applicazione del principio di precauzione, è stato disposto il divieto a chiunque di installare e attivare impianti per la telefonia mobile in tecnologia 5G sul territorio comunale fino alla nuova classificazione della cancerogenesi da parte della AR (International Agency for Research on Cancer). La società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, deducendone l’illegittimità per plurimi profili.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con il patrocinio della difesa erariale, la quale ha evidenziato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Agcom sono stati solo notiziati del ricorso e non sono parti in senso sostanziale e che il Ministero dell’Interno è privo di legittimazione passiva, perché gli atti adottati dal Sindaco in qualità di ufficiale del Governo sono imputabili solo all’ente locale; ha chiesto quindi che le amministrazioni statali siano estromesse dal giudizio.
In data 25 dicembre 2025 il Comune di Castro ha segnalato che con ordinanza n. 32 del 19 settembre 2022 l’Amministrazione ha provveduto a revocare l’ordinanza qui impugnata, alla luce delle sopravvenienze normative e dell’orientamento interpretativo assunto in materia dal giudice amministrativo, nonché in riscontro ad una diffida presentata dalla società ricorrente a riesaminare la posizione dell’ente. L’amministrazione ha chiesto quindi una declaratoria di improcedibilità del giudizio a spese compensate.
Telecom Italia S.p.a. ha depositato note d’udienza per il passaggio in decisione della causa, nulla replicando in merito alla dedotta sopravvenienza né evidenziando profili di perdurante interesse al ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026 ove è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalle amministrazioni statali resistenti. Secondo prevalente giurisprudenza, infatti, “ l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non allo Stato, alla pari della conseguente responsabilità ”. (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 6 giugno 2024, n. 2129).
Ne consegue l’estromissione dal giudizio dei Ministeri e dell’Autorità.
Tanto premesso, considerato che in pendenza di giudizio è intervenuto l’annullamento – da parte della resistente amministrazione – del provvedimento qui impugnato e che parte ricorrente, a fronte dell’eccezione di conseguente improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune, nulla ha replicato, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile a termini dell’art. 35 comma 1, lett. c) del codice di rito per sopravvenuto difetto di interesse.
L’esito del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio delle Amministrazioni statali resistenti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
EN AR, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | NI SC |
IL SEGRETARIO