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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1950/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1950/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e di (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENASSI NICOLETTA, elettivamente domiciliati C.F._2 in VIA L. DA VINCI 23 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. BENASSI NICOLETTA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 luglio 2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(NA) il 12.11.1972, in data 21.07.2018, in Casalecchio di Reno, contraevano, in regime di separazione dei beni, matrimonio civile, come da atto del comune di CASALECCHIO DI RENO N. 36 P. 1 anno
2018; che dalla loro unione sono nati i figli, tuttora minorenni: a Bentivoglio Persona_1
(BO) il 08.11.2017 ( ); a Bologna il 18.09.2016 C.F._3 Controparte_1
( ); a Bologna il 19.07.2020 ( ). Venuta C.F._4 CP_2 C.F._5 meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedevano di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 confermavano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra nata in [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 21.07.2018, in
[...]
Casalecchio di Reno, in regime di separazione dei beni, come da atto del comune di CASALECCHIO
DI RENO N. 36 P. 1 anno 2018; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che la separazione fra le parti è regolata dalle seguenti condizioni:
- in pendenza che la SI.ra individui la nuova abitazione per sé e per i propri figli, Pt_1
l'appartamento sito in Casalecchio di Reno (BO), Via Fausto Coppi n. 4 è assegnato alla medesima che vi continuerà a risiedere con i figli minori sostenendo tutte le relative spese congiuntamente al SI.
sino a quando non avrà individuato una sistemazione alternativa a quella attuale. Pt_2
- Il SI. si impegna ad attivarsi per individuare al più presto una nuova sistemazione abitativa Pt_2 ove il medesimo trasferirà la propria residenza entro la data del 30.04.2025, lasciando in ogni caso l'attuale abitazione entro la stessa data per trasferirsi altrove.
- I figli e sono collocati presso la madre Persona_1 Controparte_1 CP_2 ed affidati congiuntamente ai genitori.
- Il padre vedrà i figli presso l'abitazione famigliare sino a quando non avrà individuato una nuova abitazione per sé e comunque non oltre la data del 30.04.2025.
pagina 2 di 4 - I figli vengono affidati ai genitori secondo la modalità c.d. paritetica e, comunque, il padre vedrà i medesimi almeno due giorni alla settimana, concordandoli di volta in volta con la SI.ra ; con Pt_1 le stesse modalità, il padre potrà vedere i figli a week-end alterni, prendendoli con sé il venerdì sera e sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
- Il SI. continuerà ad occuparsi degli spostamenti pomeridiani dei figli, anche per lo Pt_2 svolgimento delle loro attività sportive coordinandosi con la SI.ra . Pt_1
- Le parti potranno rivalutare nel tempo le suddette modalità di visita del padre nei confronti dei figli, ritenuto che il medesimo ha in programma di modificare la propria attività lavorativa e, di conseguenza, i propri orari lavorativi.
- In relazione ai periodi festivi, disporre il diritto-dovere di ciascun genitore di tenere con sé i figli almeno due o tre settimane durante le vacanze estive e per periodi equamente suddivisi durante le festività e le altre vacanze scolastiche infra-annuali.
- Fermo quanto sopra stabilito, siano fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti fra i genitori per singole occasioni, tenuto precipuamente conto dell'interesse dei minori.
- Disporre, inoltre, il diritto–dovere di ciascun genitore di comunicare con i figli mentre si trovano con l'altro genitore, liberi i figli di chiamare ogni volta che lo desiderano.
- Le parti si impegnano entrambe a tenere un comportamento rispettoso l'uno dell'altro, a rispettare il reciproco diritto alla riservatezza, anche in relazione alle distinte situazioni abitative, con espressa esclusione del libero accesso alle rispettive unità abitative, salvo diversi accordi scritti.
- Sino a quando i figli minori non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica, entrambi i genitori contribuiranno, in ragione delle proprie risorse e sostanze, al mantenimento dei medesimi provvedendo direttamente alle spese per i medesimi necessari, garantendogli sostentamento, cura ed assistenza quotidiane.
- i genitori contribuiranno ciascuno al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente in vigore e, in particolare:
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
pagina 3 di 4 spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà erogato ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
- I ricorrenti si danno reciprocamente atto che nelle modalità sopraindicate, e con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso ogni altro rapporto economico è stato tra loro definito.
Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di conSIlio del 31.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1950/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e di (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BENASSI NICOLETTA, elettivamente domiciliati C.F._2 in VIA L. DA VINCI 23 40033 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. BENASSI NICOLETTA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3 luglio 2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(NA) il 12.11.1972, in data 21.07.2018, in Casalecchio di Reno, contraevano, in regime di separazione dei beni, matrimonio civile, come da atto del comune di CASALECCHIO DI RENO N. 36 P. 1 anno
2018; che dalla loro unione sono nati i figli, tuttora minorenni: a Bentivoglio Persona_1
(BO) il 08.11.2017 ( ); a Bologna il 18.09.2016 C.F._3 Controparte_1
( ); a Bologna il 19.07.2020 ( ). Venuta C.F._4 CP_2 C.F._5 meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essi chiedevano di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025 confermavano di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e all'interesse dei figli minorenni. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1 – pronuncia la separazione fra nata in [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 21.07.2018, in
[...]
Casalecchio di Reno, in regime di separazione dei beni, come da atto del comune di CASALECCHIO
DI RENO N. 36 P. 1 anno 2018; manda all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che la separazione fra le parti è regolata dalle seguenti condizioni:
- in pendenza che la SI.ra individui la nuova abitazione per sé e per i propri figli, Pt_1
l'appartamento sito in Casalecchio di Reno (BO), Via Fausto Coppi n. 4 è assegnato alla medesima che vi continuerà a risiedere con i figli minori sostenendo tutte le relative spese congiuntamente al SI.
sino a quando non avrà individuato una sistemazione alternativa a quella attuale. Pt_2
- Il SI. si impegna ad attivarsi per individuare al più presto una nuova sistemazione abitativa Pt_2 ove il medesimo trasferirà la propria residenza entro la data del 30.04.2025, lasciando in ogni caso l'attuale abitazione entro la stessa data per trasferirsi altrove.
- I figli e sono collocati presso la madre Persona_1 Controparte_1 CP_2 ed affidati congiuntamente ai genitori.
- Il padre vedrà i figli presso l'abitazione famigliare sino a quando non avrà individuato una nuova abitazione per sé e comunque non oltre la data del 30.04.2025.
pagina 2 di 4 - I figli vengono affidati ai genitori secondo la modalità c.d. paritetica e, comunque, il padre vedrà i medesimi almeno due giorni alla settimana, concordandoli di volta in volta con la SI.ra ; con Pt_1 le stesse modalità, il padre potrà vedere i figli a week-end alterni, prendendoli con sé il venerdì sera e sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
- Il SI. continuerà ad occuparsi degli spostamenti pomeridiani dei figli, anche per lo Pt_2 svolgimento delle loro attività sportive coordinandosi con la SI.ra . Pt_1
- Le parti potranno rivalutare nel tempo le suddette modalità di visita del padre nei confronti dei figli, ritenuto che il medesimo ha in programma di modificare la propria attività lavorativa e, di conseguenza, i propri orari lavorativi.
- In relazione ai periodi festivi, disporre il diritto-dovere di ciascun genitore di tenere con sé i figli almeno due o tre settimane durante le vacanze estive e per periodi equamente suddivisi durante le festività e le altre vacanze scolastiche infra-annuali.
- Fermo quanto sopra stabilito, siano fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti fra i genitori per singole occasioni, tenuto precipuamente conto dell'interesse dei minori.
- Disporre, inoltre, il diritto–dovere di ciascun genitore di comunicare con i figli mentre si trovano con l'altro genitore, liberi i figli di chiamare ogni volta che lo desiderano.
- Le parti si impegnano entrambe a tenere un comportamento rispettoso l'uno dell'altro, a rispettare il reciproco diritto alla riservatezza, anche in relazione alle distinte situazioni abitative, con espressa esclusione del libero accesso alle rispettive unità abitative, salvo diversi accordi scritti.
- Sino a quando i figli minori non avranno raggiunto la piena autosufficienza economica, entrambi i genitori contribuiranno, in ragione delle proprie risorse e sostanze, al mantenimento dei medesimi provvedendo direttamente alle spese per i medesimi necessari, garantendogli sostentamento, cura ed assistenza quotidiane.
- i genitori contribuiranno ciascuno al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente in vigore e, in particolare:
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
pagina 3 di 4 spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso ed il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà erogato ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
- I ricorrenti si danno reciprocamente atto che nelle modalità sopraindicate, e con l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso ogni altro rapporto economico è stato tra loro definito.
Spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di conSIlio del 31.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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