CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5623/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
IP Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20765 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente in [...],rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi in OS, Indirizzo_1, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento n. 20765 del 04.04.2023, notificato in data 08.05.2023, avente ad oggetto l'Imposta municipale propria (I.M.U.), oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di euro 20.009,00.
Ha convenuto in giudizio il Comune di OS , ente impositore , ed il CE IP SP .
Ha posto a motivi, l'illegittimità della pretesa sull'immobile censito al Fg. _Indirizzo, in quanto calcolata su una rendita catastale di € 10.700,00 mai notificata al contribuente, in luogo di quella proposta con procedura DOCFA (€ 3.384,00);
L'erronea tassazione dell'immobile sito al Fg. _Indirizzo), costituente abitazione principale ed esente da IMU.
L'inesistenza del presupposto impositivo per un'area fabbricabile (valore accertato € 82.633,10) mai posseduta dal ricorrente.
Il difetto di motivazione dell'atto.
Il Comune di OS, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione alla società concessionaria IP S.p.A., e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
IP S.p.A., anch'essa costituita , ha comunicato di aver accolto parzialmente il reclamo del contribuente in fase di mediazione, riconoscendo gli errori relativi all'abitazione principale e all'area fabbricabile, ed emettendo un avviso di accertamento rettificato per l'importo ridotto di € 17.906,00.
La società ha insistito tuttavia sulla legittimità della pretesa relativa all'immobile cat. D/08, sostenendo la validità della rendita catastale attribuita dall'Ufficio anche in assenza di notifica diretta.
Il ricorrente ha depositato nota di deposito allegando la sentenza n. 9058/2024 di questa Corte (Sez. 7), passata in giudicato, che accoglieva il ricorso tra le stesse parti per l'annualità 2018 sulle medesime questioni di diritto.
Il procedimento veniva trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto . Si dà atto che, in corso di causa, la società resistente ha annullato in autotutela i rilievi relativi all'abitazione principale (Fg. _Indirizzo) e all'area fabbricabile, come da atto di rettifica depositato.
Nel merito,pertanto , residua la controversia limitatamente alla pretesa IMU sull'immobile identificato al Fg. _Indirizzo.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta (visure storiche e istanze di accesso agli atti), emerge che il contribuente ha presentato in data 03/01/2017 una variazione DOCFA proponendo una rendita di
€ 3.384,00. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato tale rendita in € 10.700,00 (variazione del 07/11/2017). Tuttavia, come eccepito dal ricorrente e non provato contrariamente dalla resistente
IP S.p.A., tale atto di rettifica della rendita non è mai stato notificato al contribuente, in violazione dell'art. 74. Legge 21/11/2000, n. 342, secondo il quale “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita “ .
A conforto, conferma, ed in tal senso, giurisprudenza costante, ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
12/09/2024, n. 24532 : “Gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale sono efficaci soltanto a decorrere dalla notificazione nei confronti dell'intestatario della partita catastale. L'atto impugnato deve ritenersi nullo se fondato su una rendita non notificata all'intestatario catastale e, pertanto, improduttiva di effetti “.
Correlativamente , e per quanto nello specifico caso,“l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI”. Cass. Civ n. 419/2021 -Cass. civ., sent. n. 22789/2017, Cass., sent. n. 3039/2019.
Conclusivamente, in assenza di notifica, l'atto di accertamento che recepisce la nuova e maggiore rendita
è illegittimo, dovendosi applicare la rendita proposta dal contribuente.
Tale principio è stato peraltro già applicato da questa stessa Corte nella sentenza n. 9058/2024 (depositata dal ricorrente), che ha annullato l'accertamento IMU 2018 nei confronti del ricorrente per la medesima causale. Non essendovi prova della notifica della variazione catastale, la pretesa impositiva basata sulla rendita di € 10.700,00 è destituita di fondamento giuridico.
Pertanto, l'Avviso di accertamento impugnato va annullato .
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo e poste a carico di Municipa SP, soggetto che ha emesso l'Avviso impugnato ed ogni altro successivo emesso anche in sede di rettifica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto,annulla l'Avviso di Accertamento impugnato .Condanna IP
S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.027,00 , oltre rimborso forfettario al 15%, rimborso per C.U. , Cap ed Iva come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5623/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
IP Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20765 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente in [...],rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi in OS, Indirizzo_1, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento n. 20765 del 04.04.2023, notificato in data 08.05.2023, avente ad oggetto l'Imposta municipale propria (I.M.U.), oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di euro 20.009,00.
Ha convenuto in giudizio il Comune di OS , ente impositore , ed il CE IP SP .
Ha posto a motivi, l'illegittimità della pretesa sull'immobile censito al Fg. _Indirizzo, in quanto calcolata su una rendita catastale di € 10.700,00 mai notificata al contribuente, in luogo di quella proposta con procedura DOCFA (€ 3.384,00);
L'erronea tassazione dell'immobile sito al Fg. _Indirizzo), costituente abitazione principale ed esente da IMU.
L'inesistenza del presupposto impositivo per un'area fabbricabile (valore accertato € 82.633,10) mai posseduta dal ricorrente.
Il difetto di motivazione dell'atto.
Il Comune di OS, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione alla società concessionaria IP S.p.A., e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
IP S.p.A., anch'essa costituita , ha comunicato di aver accolto parzialmente il reclamo del contribuente in fase di mediazione, riconoscendo gli errori relativi all'abitazione principale e all'area fabbricabile, ed emettendo un avviso di accertamento rettificato per l'importo ridotto di € 17.906,00.
La società ha insistito tuttavia sulla legittimità della pretesa relativa all'immobile cat. D/08, sostenendo la validità della rendita catastale attribuita dall'Ufficio anche in assenza di notifica diretta.
Il ricorrente ha depositato nota di deposito allegando la sentenza n. 9058/2024 di questa Corte (Sez. 7), passata in giudicato, che accoglieva il ricorso tra le stesse parti per l'annualità 2018 sulle medesime questioni di diritto.
Il procedimento veniva trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto . Si dà atto che, in corso di causa, la società resistente ha annullato in autotutela i rilievi relativi all'abitazione principale (Fg. _Indirizzo) e all'area fabbricabile, come da atto di rettifica depositato.
Nel merito,pertanto , residua la controversia limitatamente alla pretesa IMU sull'immobile identificato al Fg. _Indirizzo.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta (visure storiche e istanze di accesso agli atti), emerge che il contribuente ha presentato in data 03/01/2017 una variazione DOCFA proponendo una rendita di
€ 3.384,00. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente modificato tale rendita in € 10.700,00 (variazione del 07/11/2017). Tuttavia, come eccepito dal ricorrente e non provato contrariamente dalla resistente
IP S.p.A., tale atto di rettifica della rendita non è mai stato notificato al contribuente, in violazione dell'art. 74. Legge 21/11/2000, n. 342, secondo il quale “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita “ .
A conforto, conferma, ed in tal senso, giurisprudenza costante, ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
12/09/2024, n. 24532 : “Gli atti attributivi e modificativi della rendita catastale sono efficaci soltanto a decorrere dalla notificazione nei confronti dell'intestatario della partita catastale. L'atto impugnato deve ritenersi nullo se fondato su una rendita non notificata all'intestatario catastale e, pertanto, improduttiva di effetti “.
Correlativamente , e per quanto nello specifico caso,“l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI”. Cass. Civ n. 419/2021 -Cass. civ., sent. n. 22789/2017, Cass., sent. n. 3039/2019.
Conclusivamente, in assenza di notifica, l'atto di accertamento che recepisce la nuova e maggiore rendita
è illegittimo, dovendosi applicare la rendita proposta dal contribuente.
Tale principio è stato peraltro già applicato da questa stessa Corte nella sentenza n. 9058/2024 (depositata dal ricorrente), che ha annullato l'accertamento IMU 2018 nei confronti del ricorrente per la medesima causale. Non essendovi prova della notifica della variazione catastale, la pretesa impositiva basata sulla rendita di € 10.700,00 è destituita di fondamento giuridico.
Pertanto, l'Avviso di accertamento impugnato va annullato .
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo e poste a carico di Municipa SP, soggetto che ha emesso l'Avviso impugnato ed ogni altro successivo emesso anche in sede di rettifica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto,annulla l'Avviso di Accertamento impugnato .Condanna IP
S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.027,00 , oltre rimborso forfettario al 15%, rimborso per C.U. , Cap ed Iva come per legge.