Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14393
CASS
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alla partecipazione all'associazione

    La Corte ha ritenuto che la doglianza non tiene conto dei limiti del giudizio di rinvio e del giudicato progressivo, poiché la responsabilità per il reato associativo era stata già rigettata dalla sentenza rescindente. Inoltre, si evidenzia che l'associazione non era dedita esclusivamente al traffico di cocaina, ma anche di hashish e marijuana, e che la partecipazione dell'imputato era fondata su elementi sintomatici di stabile inserzione nell'organizzazione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione alla pena base inflitta per il reato associativo

    La questione della pena base è coperta da giudicato, essendo stata espressamente esaminata e ritenuta immune da vizi dalla sentenza rescindente. La commisurazione della pena è stata ancorata a elementi strutturali e funzionali del sodalizio e al ruolo dell'imputato.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine alla tipologia di sostanza stupefacente

    La sentenza rescindente aveva annullato la decisione di appello limitatamente alla tipologia dello stupefacente, demandando al giudice di rinvio di colmare il deficit motivazionale. La sentenza impugnata ha fornito un'autonoma argomentazione sulla tipologia dello stupefacente, valorizzando il contesto della conversazione, le modalità di pronuncia del riferimento numerico '42' e il collegamento con altri passaggi dialogici indicativi di una trattativa concernente cocaina. Le contrarie deduzioni difensive si risolvono in una diversa possibile lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche non consegue automaticamente all'incensuratezza. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio, richiamando elementi concreti attinenti alla gravità del fatto e alla personalità del reo, quali il capitale investito, la quantità di stupefacente acquistata, il contegno tenuto e il tentativo di coinvolgere ulteriori soggetti.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per aver ritenuto provato l'acquisto di cocaina

    La sentenza rescindente non aveva cristallizzato l'insufficienza dell'indicazione numerica, ma aveva rilevato l'assenza di una motivazione puntuale. La sentenza impugnata ha sviluppato un'autonoma argomentazione sulla tipologia dello stupefacente, valorizzando il contesto della conversazione e le modalità di pronuncia del riferimento numerico '42', coerentemente interpretati come indicativi di una trattativa concernente cocaina. Le contrarie deduzioni difensive si risolvono in una diversa possibile lettura del compendio probatorio.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e riforma in peius

    Le ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche sono state adeguatamente indicate richiamando elementi concreti attinenti alla gravità del fatto e alla personalità del reo. Le censure relative alla misura della pena, nella parte in cui si lamenta un ingiustificato discostamento dal minimo edittale o una pretesa riforma in peius, sono infondate poiché la sentenza impugnata ha fornito una motivazione non apparente, ancorando la determinazione della sanzione a parametri concreti.

  • Inammissibile
    Insussistenza della causa di inammissibilità della richiesta di continuazione

    Nel giudizio a seguito di annullamento con rinvio, l'oggetto della cognizione è rigidamente delimitato dal decisum della sentenza rescindente. La richiesta di riconoscimento della continuazione, avanzata per la prima volta nel giudizio di rinvio e riferita anche a reati estranei all'originario giudizio di appello, costituisce una questione nuova, non consentita in quella sede. È preclusa la possibilità di presentare nuove domande, essendo il giudice vincolato alla trattazione delle sole censure già devolute e correlate alla parte di decisione caducata dall'annullamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La sentenza impugnata ha correttamente tenuto conto della natura tentata delle condotte, valorizzando la serietà del programma criminoso, il livello di offensività e il contributo causale dell'imputato. L'aumento di pena applicato non appare arbitrario ma espressione di un apprezzamento discrezionale ancorato ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

  • Rigettato
    Determinazione della pena base per il capo 21

    La questione della pena base è coperta da giudicato, essendo stata rigettata dalla sentenza rescindente. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato l'allontanamento dal minimo edittale valorizzando elementi attinenti alla gravità del fatto, alla struttura dell'azione criminosa e al ruolo ricoperto dall'imputato.

  • Rigettato
    Aumenti per la continuazione

    La sentenza impugnata ha motivato tali aumenti facendo rinvio alla posizione di CC EP, coimputato per fatti omogenei. Tale tecnica motivazionale è idonea a esprimere, seppur sinteticamente, le ragioni giustificative degli aumenti ex art. 81 cod. pen.

  • Accolto
    Erronea applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

    La Corte di merito ha applicato distinti aumenti di pena in ragione della ricorrenza di più aggravanti ad effetto speciale, procedendo ad un cumulo di aumenti che si risolve in un'applicazione non corretta del criterio legale. Non è stato applicato correttamente il criterio moderatore stabilito dall'art. 63, comma 4, cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14393
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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