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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14393 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PR EZ nato in [...] il [...] RI RC nato a [...] il [...] LA NO nato a [...] il [...] CC EP nato a [...] il [...] NO ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Reggio LA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ES Ranaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i seguenti difensori: avv. Domenico Mandalari del foro di Milano, in difesa di LA NO e anche in sostituzione dell’avv. Amedeo Rizza del foro di Milano, in difesa di NO ES, che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; avv. Dario Vannetiello del foro di Napoli, in difesa di LA NO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; avv. Massimiliano Santaiti del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Domenico Infantino del foro di Palmi, in difesa di CC EP, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l’avv. Santaiti, anche in sostituzione dell'avv. Gianfranco Giunta del foro di Reggio LA, in difesa di RI RC, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Dato atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dott.ssa Adele Pisaniello, praticante dell'ordine degli avvocati di Roma. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14393 Anno 2026 Presidente: ER OR Relatore: LD AL Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.9.2025, la Corte di appello di Reggio LA, in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato, per quanto qui rileva ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati di seguito indicati in relazione ai reati loro contestati in materia di stupefacenti e meglio descritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell’interesse di PR EZ (alias EZ RD) si deduce quanto segue. Vizio di motivazione in relazione alle richieste difensive di rivalutazione sia della partecipazione all’associazione di cui al capo 3) che della pena inflitta. Si espone che la Corte di cassazione aveva annullato la prima sentenza di appello nei confronti del ricorrente, in relazione ai capi 6, 7, 8, 9 e 11, limitatamente alla tipologia dello stupefacente. La sentenza impugnata, aderendo alle osservazioni della Suprema Corte, ha riqualificato i fatti nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, dichiarando l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. Si deduce che la Corte reggina non abbia in alcun modo motivato sulle richieste difensive in ordine alla possibilità di rivalutare la responsabilità del prevenuto anche in relazione alla sua posizione di partecipe nell’associazione in oggetto, trattandosi di soggetto che operava quale canale di smercio per la sostanza detenuta dalla compagine illecita, la quale aveva sempre compravenduto sostanza del tipo cocaina, mentre il ricorrente acquistò solo stupefacente non del tipo cocaina. Di conseguenza, il giudizio di partecipazione all’associazione dovrà necessariamente mutare sia in tema di responsabilità che di pena in concreto irrogata. Il narcotico comprato dall’imputato si riduce a poco più di 2 Kg. lordi di droga c.d. “leggera”, per cui non è possibile ritenere che l’imputato fosse canale di smercio imprescindibile dell’associazione e, per ciò solo, partecipe della stessa. Si aggiunge che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alla ulteriore richiesta difensiva di incidere sulla pena base del reato associativo di cui al capo 3, atteso che la prima sentenza di appello l’aveva determinata in anni 14 di reclusione anche in virtù della tipologia di narcotico acquistato dal ricorrente. 4. Nell’interesse di NO LA sono stati presentati due ricorsi. 4.1. Nel primo, redatto dall’avv. Mandalari, si deduce — in sintesi — quanto segue. 3 I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna intervenuta per il capo 14 e in ordine alla tipologia di sostanza stupefacente. Si denuncia che la Corte distrettuale abbia travisato il materiale probatorio in atti attribuendo in modo apodittico il valore di euro 42.000 al messaggio di testo in cui il ricorrente scriveva il numero 42, inviando un messaggio di testo al fratello LA RA SI. La Cassazione ha ritenuto tale messaggio elemento insufficiente al fine di dimostrare che l’imputato abbia acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sentenza impugnata introduce un ragionamento illogico nella interpretazione della conversazione intercorsa tra il ricorrente e il cugino SE RA, senza considerare le doglianze difensive con cui si osservava che per l’acquisto di un chilo di droga non si può fare riferimento al prezzo al grammo;
per il messaggio in cui si fa riferimento al “tmax” la somma di euro 42.000 è sproporzionata, mentre quella di euro 4.200 appare congrua per l’acquisto di un motociclo tmax usato. Da altra sentenza si evince che nel medesimo periodo il fratello del ricorrente, LA UA, vendeva 1 kg. di cocaina al prezzo di euro 34.000, sicché appare illogico affermare che il ricorrente abbia davvero acquistato 1 kg. di cocaina al prezzo di euro 42.000. La sentenza neanche ha valutato il contenuto di ulteriori conversazioni intercettate, in cui si fa continuo riferimento a “erba”, oltre alle numerose cessioni di marijuana intercorse tra l’imputato e SC EP. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante l’incensuratezza del ricorrente. 4.2. Nel secondo ricorso, redatto dall’avv. Vannetiello, si deduce — in sintesi — quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto provato l’acquisto di cocaina e non di altra sostanza stupefacente, in relazione al contenuto dell’intercettazione dell’8.4.2011. Si deduce la manifesta illogicità della motivazione, laddove afferma che il riferimento del conversante alla somma di 42 mila euro si ricava dal modo in cui il numero a due cifre viene pronunziato. Ponendosi in tal modo anche in contrasto con la sentenza di annullamento, la quale aveva stabilito l’insufficienza di quell’equivoco riferimento numerico, con conseguente violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Si censura il presupposto collegamento tra l’acquisto di cui al capo di imputazione in oggetto e l’acquisto di cui il ricorrente conversa il giorno dopo, dove si fa riferimento ad un probabile acquisto da concludere a 32 mila euro, motivato con “l’entusiasmo” del ricorrente circa “l’ottima qualità della sostanza appena acquistata”, entusiasmo che può accompagnarsi anche all’acquisto di droga 4 leggera di buona qualità. Si evidenzia anche che l’accusa mossa al ricorrente quale partecipa dell’associazione (da cui poi è stato assolto con la sentenza in questione) era quella di trattare per conto dell’associazione la droga leggera (v. imputazione art. 74 d.P.R. 309/90). II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen., riforma in peius e motivazione apparente rispetto al devoluto. Si censura la manifesta illogicità del diniego delle attenuanti generiche, nonché la riforma in peius della pena individuata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (anni 9 rispetto al minimo di anni 6 di reclusione), nonostante il primo giudice avesse irrogato per il reato di cui all’art. 74 cit. (per il quale l’imputato è stato poi assolto) il minimo edittale. Non è stato spiegato per quale motivo un ex associato meritasse un significativo allontanamento dal minimo per l’unico delitto di acquisto di droga. 5. Nell’interesse di EP CC si deduce l’insussistenza della causa di inammissibilità (rilevata col provvedimento impugnato) della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto dei capi 20, 21 e 22 e altri delitti per i quali il ricorrente è stato condannato in via definitiva e specificamente indicati nel ricorso. Si sostiene che la richiesta non intacca in alcun modo le statuizioni della sentenza di annullamento della cassazione, non oltrepassandosi i limiti fissati per il giudizio di rinvio dagli artt. 624, 627 cod. proc. pen., trattandosi di facoltà che rientra nella cognizione del giudice dell’appello. 6. Nell’interesse di ES NO si deduce quanto segue. I) Violazione di legge, con riferimento alla commisurazione della pena. Si evidenzia come la pena irrogata sia sproporzionata rispetto ai fatti ed in violazione dell’art. 81 cod. pen. La decisione è illogica in quanto non attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che i fatti contestati sono nella forma tentata (tentativo di importazione, incertezza su quantitativo e contenuto della sostanza stupefacente), per cui l’aumento di pena di anni due di reclusione è eccessivo. 7. Nell’interesse di RC RI si deduce quanto segue. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato. Si evidenzia che la pena base per il capo 21 nella misura di anni 12 di reclusione, allontanandosi di molto dal minimo, avrebbe imposto un onere di motivazione maggiore;
che l’aumento in continuazione con la pena base risulta immotivato, non potendo bastare il rinvio alla motivazione sottesa a CC 5 EP (fg. 30/31), cognato del ricorrente;
che è erroneo l’aumento applicato per tutte le aggravanti contestate, trattandosi di più aggravanti ad effetto speciale per le quali avrebbe potuto applicarsi un solo aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen., omettendo inoltre di motivare in ordine alla quantificazione della pena.; che gli aumenti di pena per i capi 20 e 21 sono sostanzialmente immotivati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’articolato motivo di ricorso dedotto nell’interesse di PR EZ è infondato. La doglianza assume che la Corte distrettuale in sede di rinvio avrebbe omesso di rivalutare la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto associativo di cui al capo 3), nonché di rimodulare la pena base irrogata per tale reato, alla luce della riqualificazione, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, di talune condotte di cessione, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 1.1. La censura non tiene conto dei limiti oggettivi del giudizio di rinvio e della intervenuta formazione del c.d. giudicato progressivo. Come risulta dalla sentenza rescindente di questa Corte, i motivi di ricorso concernenti la responsabilità dell’imputato per il reato associativo di cui al capo 3) erano stati espressamente rigettati. L’annullamento era stato invece disposto esclusivamente in relazione ai capi 6, 7, 8, 9 e 11, limitatamente alla qualificazione giuridica della tipologia di sostanza stupefacente oggetto delle singole cessioni. Ne consegue che sul delitto associativo e sulla relativa affermazione di responsabilità si era formato il giudicato, che precludeva qualsiasi ulteriore riesame di tali profili in sede di rinvio. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale si è attenuta al perimetro tracciato dalla decisione rescindente, procedendo alla riqualificazione delle condotte di spaccio ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e dichiarandone l’estinzione per prescrizione, senza estendere il proprio scrutinio a capi e punti della decisione ormai coperti da giudicato. La dedotta omessa motivazione appare, dunque, solo apparente, risolvendosi nella pretesa rivalutazione di un accertamento definitivo, in violazione del principio di intangibilità del giudicato e dei limiti funzionali del giudizio di rinvio. 1.2. Peraltro, anche a voler prescindere dal rilievo assorbente del giudicato progressivo, le doglianze difensive muovono da un presupposto fattuale non conforme al contenuto della sentenza impugnata. Non è vero, infatti, che l’associazione per delinquere contestata al capo 3) fosse dedita esclusivamente al traffico di cocaina. Dalla stessa imputazione – richiamata dalla Corte di appello – emerge che il sodalizio operava nel commercio di ingenti quantitativi di hashish, 6 marijuana e cocaina. In tale contesto, l’imputato è stato correttamente individuato quale stabile acquirente di sostanza stupefacente dal sodalizio, ed in particolare da LA RA SI, soggetto avente ruolo operativo nella cessione materiale della droga ad altri gruppi, tra cui quello facente capo allo stesso PR EZ. La partecipazione all’associazione è stata dunque fondata su elementi sintomatici della stabile inserzione del ricorrente nella struttura organizzata — continuità dei rapporti, sistematicità delle forniture, funzionalità del gruppo di riferimento nel circuito di distribuzione — del tutto indipendenti dalla specifica tipologia dello stupefacente oggetto delle singole cessioni. Si tratta di valutazioni di merito sorrette da motivazione logica e coerente, non suscettibili di essere rimesse in discussione in sede di legittimità. 1.3. Analoga conclusione impone il profilo concernente la pena base irrogata per il reato associativo. Anche tale questione risulta coperta da giudicato, essendo stata espressamente esaminata e ritenuta immune da vizi dalla sentenza rescindente, la quale ha giudicato incensurabile la valutazione di gravità del fatto posta a fondamento della determinazione sanzionatoria. La commisurazione della pena per il delitto di cui al capo 3) è stata ancorata ad elementi strutturali e funzionali del sodalizio criminoso e al ruolo rivestito dall’imputato, con particolare riguardo alla gravità del fatto, alla modalità delle condotte e all’intensità del dolo. 2. I due ricorsi proposti nell’interesse di NO LA possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione e devono essere rigettati perché complessivamente infondati. 2.1. Le doglianze con cui si contesta la ritenuta natura “pesante” della sostanza oggetto dell’acquisto di cui al capo 14 non colgono nel segno. Va rammentato che la precedente sentenza rescindente della Suprema Corte aveva annullato la decisione di appello limitatamente alla tipologia dello stupefacente riferibile a tale capo, rigettando il ricorso nel resto. Al giudice di rinvio era demandato unicamente di colmare il deficit motivazionale riscontrato sul punto, fornendo una rinnovata e adeguata valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della qualificazione della sostanza, senza che fosse stato in alcun modo precluso il riesame degli elementi indiziari già acquisiti. È dunque destituita di fondamento la dedotta violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché la sentenza rescindente non aveva affatto “cristallizzato” l’insufficienza dell’indicazione numerica contenuta nel messaggio intercettato, né aveva escluso che essa potesse assumere valenza dimostrativa, ma si era limitata a rilevare l’assenza di una motivazione puntuale sul punto, rimettendo al giudice del rinvio il compito di colmare tale lacuna. La sentenza qui impugnata si è attenuta 7 a tale perimetro, sviluppando un’autonoma argomentazione sulla tipologia dello stupefacente, senza eludere né contraddire il dictum rescindente. Nel merito, la Corte territoriale ha fornito una motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità, valorizzando il contesto complessivo della conversazione e, in particolare, le modalità di pronuncia e di utilizzo del riferimento numerico “42”, logicamente inteso come “quarantadue” e non come “quattro e due”, nonché il collegamento con altri passaggi dialogici in cui si fa riferimento al prezzo della sostanza su base unitaria (“meno di 45, a 50 tempo fa”, per dire che un chilo di sostanza era complessivamente costato meno di 45.000 euro, mentre in precedenza era venuto a costare almeno 50.000 euro), coerentemente interpretati come indicativi di una trattativa concernente cocaina. Tale percorso argomentativo, lungi dall’essere apodittico, si fonda su inferenze esplicitate e ancorate a dati testuali e contestuali. Le contrarie deduzioni difensive – che prospettano il valore simbolico di euro 4.200, il riferimento a un motociclo “tmax”, la comparazione con cessioni di droga leggera e con prezzi praticati da altri soggetti nello stesso periodo – si risolvono in una diversa possibile lettura del compendio probatorio, sollecitando, in larga parte, una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione esistente e logicamente strutturata. Anche i richiami a ulteriori conversazioni intercettate o a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, valorizzati per sostenere l’ipotesi alternativa della droga leggera, non sono idonei a evidenziare un vizio logico della motivazione, ma si collocano sul piano della mera contrapposizione valutativa. 2.2. Parimenti infondati sono i motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Quanto alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è principio consolidato che il loro riconoscimento non consegue automaticamente all’incensuratezza dell’imputato, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica. Nella specie, la Corte territoriale ha dato conto in modo adeguato delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio, richiamando elementi concreti attinenti alla gravità del fatto e alla personalità del reo, quali il capitale investito nell’operazione illecita, la quantità di stupefacente acquistata, il complessivo contegno tenuto dall’imputato prima e dopo l’episodio e il tentativo di coinvolgere ulteriori soggetti in successive operazioni di traffico. Si tratta di argomentazioni pienamente coerenti con i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e idonee a sorreggere il giudizio espresso. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative alla misura della pena, nella parte in cui si lamenta un ingiustificato discostamento dal minimo 8 edittale o una pretesa riforma in peius. Anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione non apparente, ancorando la determinazione della sanzione a parametri concreti e significativi, senza incorrere in contraddizioni logiche o giuridiche. Le doglianze difensive si risolvono, ancora una volta, nella prospettazione di un giudizio alternativo sulla congruità della pena, estraneo ai limiti del sindacato di legittimità. 3. Il motivo di ricorso proposto nell’interesse di EP CC è infondato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi 20, 21 e 22 e altri delitti per i quali egli è stato condannato con sentenze divenute definitive, sostenendo che tale richiesta non avrebbe inciso sul perimetro devoluto al giudice del rinvio e che, pertanto, sarebbe rientrata nella cognizione della Corte di appello. La doglianza non può essere accolta. 3.1. Va premesso che, nel giudizio a seguito di annullamento con rinvio, l’oggetto della cognizione del giudice è rigidamente delimitato dal decisum della sentenza rescindente. In forza del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., il giudice del rinvio è chiamato a decidere esclusivamente sui punti della decisione annullata e sui motivi di gravame già proposti che ad essi si riferiscono, restando preclusa ogni possibilità di integrazione del thema decidendum mediante la proposizione di questioni nuove o di motivi ulteriori non esaminati nel precedente giudizio di appello. 3.2. In tale prospettiva, deve ritenersi corretto l’assunto della sentenza impugnata secondo cui la richiesta di riconoscimento della continuazione, avanzata per la prima volta nel giudizio di rinvio e riferita anche a reati estranei all’originario giudizio di appello, costituisce una questione nuova, non consentita in quella sede. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti o nuove domande, essendo il giudice vincolato alla trattazione delle sole censure già devolute e correlate alla parte di decisione caducata dall’annullamento (Sez. 3, n. 16440 del 12/01/2024, Martinelli, Rv. 286172). Né vale invocare il fatto che la richiesta di continuazione non inciderebbe sulle statuizioni della sentenza rescindente. Invero, il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso comporta una rivalutazione complessiva della sequenza delittuosa e del trattamento sanzionatorio, che esula dall’ambito della cognizione del giudice del rinvio ove tale profilo non sia stato oggetto del precedente giudizio di appello né devoluto dalla sentenza di annullamento. È stato infatti ribadito che, nel giudizio di rinvio, non può essere chiesto il riconoscimento della continuazione 9 quando essa non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neppure nel caso in cui l’unicità del disegno criminoso sia invocata con riguardo a reati per i quali il giudicato si sia formato solo successivamente, salvo che la sentenza rescindente abbia espressamente devoluto al giudice del rinvio anche la rivalutazione dei punti concernenti la continuazione (Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701). 3.3. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di esaminare nel giudizio di rinvio la richiesta di continuazione, trattandosi di questione estranea all’oggetto dell’annullamento e non previamente devoluta, evidenziando implicitamente che l’eventuale riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili può essere fatto valere, nei casi consentiti, esclusivamente nella sede propria, ossia davanti al giudice dell’esecuzione. 4. L’unico motivo proposto nell’interesse di ES NO è infondato. Con esso si deduce violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena, assumendosi che l’aumento di anni due di reclusione sarebbe sproporzionato e contrario ai criteri di cui agli artt. 81 cod. pen., in quanto i fatti sarebbero stati contestati nella forma tentata, con incertezza sia sul quantitativo sia sul contenuto della sostanza stupefacente oggetto dell’operazione. La doglianza non merita accoglimento. 4.1. Va ricordato che la determinazione della pena, nonché la misura degli aumenti applicati a titolo di continuazione o per la pluralità di condotte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di violazione di legge o di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica. 4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere correttamente tenuto conto della natura tentata delle condotte, senza tuttavia attribuire a tale dato valenza automaticamente riduttiva della risposta sanzionatoria, avendo valorizzato, in una più ampia valutazione complessiva, la serietà del programma criminoso, il livello di offensività insito nel tentativo di importazione di sostanza stupefacente e il contributo causale concretamente apportato dall’imputato. In tale prospettiva, l’aumento di pena applicato non appare frutto di un criterio arbitrario, ma espressione di un apprezzamento discrezionale ancorato ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di RC RI è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati. 10 Con esso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente applicato, censurandosi, in particolare, la determinazione della pena base per il reato di cui al capo 21, gli aumenti per la continuazione, nonché il criterio seguito per l’applicazione delle aggravanti e per la quantificazione degli incrementi di pena. 5.1. Le censure non sono fondate nella parte in cui investono la determinazione della pena base per il capo 21 e gli aumenti applicati a titolo di continuazione. Quanto alla pena base, va rilevato che il motivo si pone in contrasto con quanto già definitivamente stabilito dalla sentenza rescindente di questa Corte, che aveva espressamente rigettato la doglianza sul punto, ritenendo immune da vizi la determinazione della pena base in anni dodici di reclusione. Su tale profilo si è dunque formato giudicato progressivo, che preclude qualsiasi ulteriore sindacato in questa sede. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato l’allontanamento dal minimo edittale valorizzando elementi attinenti alla gravità del fatto, alla struttura dell’azione criminosa e al ruolo ricoperto dall’imputato, con argomentazioni che non presentano profili di manifesta illogicità. Parimenti infondate sono le doglianze relative agli aumenti applicati per la continuazione. La sentenza impugnata ha infatti motivato tali aumenti facendo rinvio alla posizione di CC EP, coimputato per fatti omogenei e di analoga struttura criminosa. Tale tecnica motivazionale non è censurabile, in quanto il richiamo a valutazioni svolte in relazione a soggetti coinvolti nelle medesime vicende delittuose è idoneo a esprimere, seppur sinteticamente, le ragioni giustificative degli aumenti ex art. 81 cod. pen., senza che sia necessaria una pedissequa reiterazione delle stesse argomentazioni per ciascun imputato. 5.2. È invece fondata la censura attinente alla erronea applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, in relazione alla violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha applicato distinti aumenti di pena in ragione della ricorrenza di più aggravanti ad effetto speciale, segnatamente l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, l’aggravante della transnazionalità e la recidiva reiterata e specifica, procedendo ad un cumulo di aumenti che si risolve in un’applicazione non corretta del criterio legale. In tema di concorso di circostanze aggravanti, il criterio moderatore stabilito dall’art. 63, comma 4, cod. pen. impone che, nel caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si proceda al cumulo materiale degli aumenti, dovendosi invece applicare la pena prevista per la circostanza più grave, aumentata fino a un terzo, salvo che si tratti di aggravanti qualificabili come “indipendenti” 11 caratterizzate da un aumento non superiore a un terzo, nel qual caso l’operazione dosimetrica deve essere condotta secondo criteri differenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assimilazione delle aggravanti indipendenti a quelle ad effetto speciale è consentita solo quando esse comportino aumenti superiori a un terzo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art. 66 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800). Nel caso di specie, pur trattandosi di aggravanti ad effetto speciale, la Corte di merito ha proceduto ad un nuovo e autonomo aumento per ciascuna aggravante, senza applicare correttamente il criterio moderatore e senza esplicitare un percorso conforme alla disciplina legale, determinando così un trattamento sanzionatorio viziato per violazione di legge. L’errore risulta decisivo, poiché ha inciso in modo diretto sulla quantificazione della pena complessiva. 6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di RI RC limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato in ragione del concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello competente, che procederà a nuova determinazione della pena attenendosi ai criteri stabiliti dagli artt. 63 e 66 cod. pen., fermo restando quanto definitivamente accertato in ordine alla responsabilità e alla pena base. Per il resto, il ricorso di RI va rigettato. Vanno integralmente rigettati i ricorsi proposti da LA NO, PR EZ, CC EP e NO ES, i quali vanno condannati per legge al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI RC limitatamente all’applicazione degli aumenti per le ritenute circostanze aggravanti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio LA per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso di RI RC nel resto. Rigetta i ricorsi di LA NO, PR EZ, CC EP e NO ES e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL LD OR ER
udita la relazione svolta dal Consigliere ES Ranaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Piccirillo che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi i seguenti difensori: avv. Domenico Mandalari del foro di Milano, in difesa di LA NO e anche in sostituzione dell’avv. Amedeo Rizza del foro di Milano, in difesa di NO ES, che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; avv. Dario Vannetiello del foro di Napoli, in difesa di LA NO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; avv. Massimiliano Santaiti del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. Domenico Infantino del foro di Palmi, in difesa di CC EP, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l’avv. Santaiti, anche in sostituzione dell'avv. Gianfranco Giunta del foro di Reggio LA, in difesa di RI RC, si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Dato atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dott.ssa Adele Pisaniello, praticante dell'ordine degli avvocati di Roma. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14393 Anno 2026 Presidente: ER OR Relatore: LD AL Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10.9.2025, la Corte di appello di Reggio LA, in sede di rinvio, in riforma della sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato, per quanto qui rileva ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati di seguito indicati in relazione ai reati loro contestati in materia di stupefacenti e meglio descritti in rubrica. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Nell’interesse di PR EZ (alias EZ RD) si deduce quanto segue. Vizio di motivazione in relazione alle richieste difensive di rivalutazione sia della partecipazione all’associazione di cui al capo 3) che della pena inflitta. Si espone che la Corte di cassazione aveva annullato la prima sentenza di appello nei confronti del ricorrente, in relazione ai capi 6, 7, 8, 9 e 11, limitatamente alla tipologia dello stupefacente. La sentenza impugnata, aderendo alle osservazioni della Suprema Corte, ha riqualificato i fatti nell’ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, dichiarando l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione. Si deduce che la Corte reggina non abbia in alcun modo motivato sulle richieste difensive in ordine alla possibilità di rivalutare la responsabilità del prevenuto anche in relazione alla sua posizione di partecipe nell’associazione in oggetto, trattandosi di soggetto che operava quale canale di smercio per la sostanza detenuta dalla compagine illecita, la quale aveva sempre compravenduto sostanza del tipo cocaina, mentre il ricorrente acquistò solo stupefacente non del tipo cocaina. Di conseguenza, il giudizio di partecipazione all’associazione dovrà necessariamente mutare sia in tema di responsabilità che di pena in concreto irrogata. Il narcotico comprato dall’imputato si riduce a poco più di 2 Kg. lordi di droga c.d. “leggera”, per cui non è possibile ritenere che l’imputato fosse canale di smercio imprescindibile dell’associazione e, per ciò solo, partecipe della stessa. Si aggiunge che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alla ulteriore richiesta difensiva di incidere sulla pena base del reato associativo di cui al capo 3, atteso che la prima sentenza di appello l’aveva determinata in anni 14 di reclusione anche in virtù della tipologia di narcotico acquistato dal ricorrente. 4. Nell’interesse di NO LA sono stati presentati due ricorsi. 4.1. Nel primo, redatto dall’avv. Mandalari, si deduce — in sintesi — quanto segue. 3 I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condanna intervenuta per il capo 14 e in ordine alla tipologia di sostanza stupefacente. Si denuncia che la Corte distrettuale abbia travisato il materiale probatorio in atti attribuendo in modo apodittico il valore di euro 42.000 al messaggio di testo in cui il ricorrente scriveva il numero 42, inviando un messaggio di testo al fratello LA RA SI. La Cassazione ha ritenuto tale messaggio elemento insufficiente al fine di dimostrare che l’imputato abbia acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sentenza impugnata introduce un ragionamento illogico nella interpretazione della conversazione intercorsa tra il ricorrente e il cugino SE RA, senza considerare le doglianze difensive con cui si osservava che per l’acquisto di un chilo di droga non si può fare riferimento al prezzo al grammo;
per il messaggio in cui si fa riferimento al “tmax” la somma di euro 42.000 è sproporzionata, mentre quella di euro 4.200 appare congrua per l’acquisto di un motociclo tmax usato. Da altra sentenza si evince che nel medesimo periodo il fratello del ricorrente, LA UA, vendeva 1 kg. di cocaina al prezzo di euro 34.000, sicché appare illogico affermare che il ricorrente abbia davvero acquistato 1 kg. di cocaina al prezzo di euro 42.000. La sentenza neanche ha valutato il contenuto di ulteriori conversazioni intercettate, in cui si fa continuo riferimento a “erba”, oltre alle numerose cessioni di marijuana intercorse tra l’imputato e SC EP. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante l’incensuratezza del ricorrente. 4.2. Nel secondo ricorso, redatto dall’avv. Vannetiello, si deduce — in sintesi — quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto provato l’acquisto di cocaina e non di altra sostanza stupefacente, in relazione al contenuto dell’intercettazione dell’8.4.2011. Si deduce la manifesta illogicità della motivazione, laddove afferma che il riferimento del conversante alla somma di 42 mila euro si ricava dal modo in cui il numero a due cifre viene pronunziato. Ponendosi in tal modo anche in contrasto con la sentenza di annullamento, la quale aveva stabilito l’insufficienza di quell’equivoco riferimento numerico, con conseguente violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Si censura il presupposto collegamento tra l’acquisto di cui al capo di imputazione in oggetto e l’acquisto di cui il ricorrente conversa il giorno dopo, dove si fa riferimento ad un probabile acquisto da concludere a 32 mila euro, motivato con “l’entusiasmo” del ricorrente circa “l’ottima qualità della sostanza appena acquistata”, entusiasmo che può accompagnarsi anche all’acquisto di droga 4 leggera di buona qualità. Si evidenzia anche che l’accusa mossa al ricorrente quale partecipa dell’associazione (da cui poi è stato assolto con la sentenza in questione) era quella di trattare per conto dell’associazione la droga leggera (v. imputazione art. 74 d.P.R. 309/90). II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen., riforma in peius e motivazione apparente rispetto al devoluto. Si censura la manifesta illogicità del diniego delle attenuanti generiche, nonché la riforma in peius della pena individuata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (anni 9 rispetto al minimo di anni 6 di reclusione), nonostante il primo giudice avesse irrogato per il reato di cui all’art. 74 cit. (per il quale l’imputato è stato poi assolto) il minimo edittale. Non è stato spiegato per quale motivo un ex associato meritasse un significativo allontanamento dal minimo per l’unico delitto di acquisto di droga. 5. Nell’interesse di EP CC si deduce l’insussistenza della causa di inammissibilità (rilevata col provvedimento impugnato) della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto dei capi 20, 21 e 22 e altri delitti per i quali il ricorrente è stato condannato in via definitiva e specificamente indicati nel ricorso. Si sostiene che la richiesta non intacca in alcun modo le statuizioni della sentenza di annullamento della cassazione, non oltrepassandosi i limiti fissati per il giudizio di rinvio dagli artt. 624, 627 cod. proc. pen., trattandosi di facoltà che rientra nella cognizione del giudice dell’appello. 6. Nell’interesse di ES NO si deduce quanto segue. I) Violazione di legge, con riferimento alla commisurazione della pena. Si evidenzia come la pena irrogata sia sproporzionata rispetto ai fatti ed in violazione dell’art. 81 cod. pen. La decisione è illogica in quanto non attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che i fatti contestati sono nella forma tentata (tentativo di importazione, incertezza su quantitativo e contenuto della sostanza stupefacente), per cui l’aumento di pena di anni due di reclusione è eccessivo. 7. Nell’interesse di RC RI si deduce quanto segue. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato. Si evidenzia che la pena base per il capo 21 nella misura di anni 12 di reclusione, allontanandosi di molto dal minimo, avrebbe imposto un onere di motivazione maggiore;
che l’aumento in continuazione con la pena base risulta immotivato, non potendo bastare il rinvio alla motivazione sottesa a CC 5 EP (fg. 30/31), cognato del ricorrente;
che è erroneo l’aumento applicato per tutte le aggravanti contestate, trattandosi di più aggravanti ad effetto speciale per le quali avrebbe potuto applicarsi un solo aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen., omettendo inoltre di motivare in ordine alla quantificazione della pena.; che gli aumenti di pena per i capi 20 e 21 sono sostanzialmente immotivati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’articolato motivo di ricorso dedotto nell’interesse di PR EZ è infondato. La doglianza assume che la Corte distrettuale in sede di rinvio avrebbe omesso di rivalutare la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto associativo di cui al capo 3), nonché di rimodulare la pena base irrogata per tale reato, alla luce della riqualificazione, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, di talune condotte di cessione, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. 1.1. La censura non tiene conto dei limiti oggettivi del giudizio di rinvio e della intervenuta formazione del c.d. giudicato progressivo. Come risulta dalla sentenza rescindente di questa Corte, i motivi di ricorso concernenti la responsabilità dell’imputato per il reato associativo di cui al capo 3) erano stati espressamente rigettati. L’annullamento era stato invece disposto esclusivamente in relazione ai capi 6, 7, 8, 9 e 11, limitatamente alla qualificazione giuridica della tipologia di sostanza stupefacente oggetto delle singole cessioni. Ne consegue che sul delitto associativo e sulla relativa affermazione di responsabilità si era formato il giudicato, che precludeva qualsiasi ulteriore riesame di tali profili in sede di rinvio. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale si è attenuta al perimetro tracciato dalla decisione rescindente, procedendo alla riqualificazione delle condotte di spaccio ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e dichiarandone l’estinzione per prescrizione, senza estendere il proprio scrutinio a capi e punti della decisione ormai coperti da giudicato. La dedotta omessa motivazione appare, dunque, solo apparente, risolvendosi nella pretesa rivalutazione di un accertamento definitivo, in violazione del principio di intangibilità del giudicato e dei limiti funzionali del giudizio di rinvio. 1.2. Peraltro, anche a voler prescindere dal rilievo assorbente del giudicato progressivo, le doglianze difensive muovono da un presupposto fattuale non conforme al contenuto della sentenza impugnata. Non è vero, infatti, che l’associazione per delinquere contestata al capo 3) fosse dedita esclusivamente al traffico di cocaina. Dalla stessa imputazione – richiamata dalla Corte di appello – emerge che il sodalizio operava nel commercio di ingenti quantitativi di hashish, 6 marijuana e cocaina. In tale contesto, l’imputato è stato correttamente individuato quale stabile acquirente di sostanza stupefacente dal sodalizio, ed in particolare da LA RA SI, soggetto avente ruolo operativo nella cessione materiale della droga ad altri gruppi, tra cui quello facente capo allo stesso PR EZ. La partecipazione all’associazione è stata dunque fondata su elementi sintomatici della stabile inserzione del ricorrente nella struttura organizzata — continuità dei rapporti, sistematicità delle forniture, funzionalità del gruppo di riferimento nel circuito di distribuzione — del tutto indipendenti dalla specifica tipologia dello stupefacente oggetto delle singole cessioni. Si tratta di valutazioni di merito sorrette da motivazione logica e coerente, non suscettibili di essere rimesse in discussione in sede di legittimità. 1.3. Analoga conclusione impone il profilo concernente la pena base irrogata per il reato associativo. Anche tale questione risulta coperta da giudicato, essendo stata espressamente esaminata e ritenuta immune da vizi dalla sentenza rescindente, la quale ha giudicato incensurabile la valutazione di gravità del fatto posta a fondamento della determinazione sanzionatoria. La commisurazione della pena per il delitto di cui al capo 3) è stata ancorata ad elementi strutturali e funzionali del sodalizio criminoso e al ruolo rivestito dall’imputato, con particolare riguardo alla gravità del fatto, alla modalità delle condotte e all’intensità del dolo. 2. I due ricorsi proposti nell’interesse di NO LA possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione e devono essere rigettati perché complessivamente infondati. 2.1. Le doglianze con cui si contesta la ritenuta natura “pesante” della sostanza oggetto dell’acquisto di cui al capo 14 non colgono nel segno. Va rammentato che la precedente sentenza rescindente della Suprema Corte aveva annullato la decisione di appello limitatamente alla tipologia dello stupefacente riferibile a tale capo, rigettando il ricorso nel resto. Al giudice di rinvio era demandato unicamente di colmare il deficit motivazionale riscontrato sul punto, fornendo una rinnovata e adeguata valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della qualificazione della sostanza, senza che fosse stato in alcun modo precluso il riesame degli elementi indiziari già acquisiti. È dunque destituita di fondamento la dedotta violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., poiché la sentenza rescindente non aveva affatto “cristallizzato” l’insufficienza dell’indicazione numerica contenuta nel messaggio intercettato, né aveva escluso che essa potesse assumere valenza dimostrativa, ma si era limitata a rilevare l’assenza di una motivazione puntuale sul punto, rimettendo al giudice del rinvio il compito di colmare tale lacuna. La sentenza qui impugnata si è attenuta 7 a tale perimetro, sviluppando un’autonoma argomentazione sulla tipologia dello stupefacente, senza eludere né contraddire il dictum rescindente. Nel merito, la Corte territoriale ha fornito una motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità, valorizzando il contesto complessivo della conversazione e, in particolare, le modalità di pronuncia e di utilizzo del riferimento numerico “42”, logicamente inteso come “quarantadue” e non come “quattro e due”, nonché il collegamento con altri passaggi dialogici in cui si fa riferimento al prezzo della sostanza su base unitaria (“meno di 45, a 50 tempo fa”, per dire che un chilo di sostanza era complessivamente costato meno di 45.000 euro, mentre in precedenza era venuto a costare almeno 50.000 euro), coerentemente interpretati come indicativi di una trattativa concernente cocaina. Tale percorso argomentativo, lungi dall’essere apodittico, si fonda su inferenze esplicitate e ancorate a dati testuali e contestuali. Le contrarie deduzioni difensive – che prospettano il valore simbolico di euro 4.200, il riferimento a un motociclo “tmax”, la comparazione con cessioni di droga leggera e con prezzi praticati da altri soggetti nello stesso periodo – si risolvono in una diversa possibile lettura del compendio probatorio, sollecitando, in larga parte, una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione esistente e logicamente strutturata. Anche i richiami a ulteriori conversazioni intercettate o a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, valorizzati per sostenere l’ipotesi alternativa della droga leggera, non sono idonei a evidenziare un vizio logico della motivazione, ma si collocano sul piano della mera contrapposizione valutativa. 2.2. Parimenti infondati sono i motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Quanto alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è principio consolidato che il loro riconoscimento non consegue automaticamente all’incensuratezza dell’imputato, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica. Nella specie, la Corte territoriale ha dato conto in modo adeguato delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio, richiamando elementi concreti attinenti alla gravità del fatto e alla personalità del reo, quali il capitale investito nell’operazione illecita, la quantità di stupefacente acquistata, il complessivo contegno tenuto dall’imputato prima e dopo l’episodio e il tentativo di coinvolgere ulteriori soggetti in successive operazioni di traffico. Si tratta di argomentazioni pienamente coerenti con i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e idonee a sorreggere il giudizio espresso. Analoghe considerazioni valgono per le censure relative alla misura della pena, nella parte in cui si lamenta un ingiustificato discostamento dal minimo 8 edittale o una pretesa riforma in peius. Anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata ha fornito una motivazione non apparente, ancorando la determinazione della sanzione a parametri concreti e significativi, senza incorrere in contraddizioni logiche o giuridiche. Le doglianze difensive si risolvono, ancora una volta, nella prospettazione di un giudizio alternativo sulla congruità della pena, estraneo ai limiti del sindacato di legittimità. 3. Il motivo di ricorso proposto nell’interesse di EP CC è infondato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai capi 20, 21 e 22 e altri delitti per i quali egli è stato condannato con sentenze divenute definitive, sostenendo che tale richiesta non avrebbe inciso sul perimetro devoluto al giudice del rinvio e che, pertanto, sarebbe rientrata nella cognizione della Corte di appello. La doglianza non può essere accolta. 3.1. Va premesso che, nel giudizio a seguito di annullamento con rinvio, l’oggetto della cognizione del giudice è rigidamente delimitato dal decisum della sentenza rescindente. In forza del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., il giudice del rinvio è chiamato a decidere esclusivamente sui punti della decisione annullata e sui motivi di gravame già proposti che ad essi si riferiscono, restando preclusa ogni possibilità di integrazione del thema decidendum mediante la proposizione di questioni nuove o di motivi ulteriori non esaminati nel precedente giudizio di appello. 3.2. In tale prospettiva, deve ritenersi corretto l’assunto della sentenza impugnata secondo cui la richiesta di riconoscimento della continuazione, avanzata per la prima volta nel giudizio di rinvio e riferita anche a reati estranei all’originario giudizio di appello, costituisce una questione nuova, non consentita in quella sede. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti o nuove domande, essendo il giudice vincolato alla trattazione delle sole censure già devolute e correlate alla parte di decisione caducata dall’annullamento (Sez. 3, n. 16440 del 12/01/2024, Martinelli, Rv. 286172). Né vale invocare il fatto che la richiesta di continuazione non inciderebbe sulle statuizioni della sentenza rescindente. Invero, il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso comporta una rivalutazione complessiva della sequenza delittuosa e del trattamento sanzionatorio, che esula dall’ambito della cognizione del giudice del rinvio ove tale profilo non sia stato oggetto del precedente giudizio di appello né devoluto dalla sentenza di annullamento. È stato infatti ribadito che, nel giudizio di rinvio, non può essere chiesto il riconoscimento della continuazione 9 quando essa non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neppure nel caso in cui l’unicità del disegno criminoso sia invocata con riguardo a reati per i quali il giudicato si sia formato solo successivamente, salvo che la sentenza rescindente abbia espressamente devoluto al giudice del rinvio anche la rivalutazione dei punti concernenti la continuazione (Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701). 3.3. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di esaminare nel giudizio di rinvio la richiesta di continuazione, trattandosi di questione estranea all’oggetto dell’annullamento e non previamente devoluta, evidenziando implicitamente che l’eventuale riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili può essere fatto valere, nei casi consentiti, esclusivamente nella sede propria, ossia davanti al giudice dell’esecuzione. 4. L’unico motivo proposto nell’interesse di ES NO è infondato. Con esso si deduce violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena, assumendosi che l’aumento di anni due di reclusione sarebbe sproporzionato e contrario ai criteri di cui agli artt. 81 cod. pen., in quanto i fatti sarebbero stati contestati nella forma tentata, con incertezza sia sul quantitativo sia sul contenuto della sostanza stupefacente oggetto dell’operazione. La doglianza non merita accoglimento. 4.1. Va ricordato che la determinazione della pena, nonché la misura degli aumenti applicati a titolo di continuazione o per la pluralità di condotte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di violazione di legge o di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica. 4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere correttamente tenuto conto della natura tentata delle condotte, senza tuttavia attribuire a tale dato valenza automaticamente riduttiva della risposta sanzionatoria, avendo valorizzato, in una più ampia valutazione complessiva, la serietà del programma criminoso, il livello di offensività insito nel tentativo di importazione di sostanza stupefacente e il contributo causale concretamente apportato dall’imputato. In tale prospettiva, l’aumento di pena applicato non appare frutto di un criterio arbitrario, ma espressione di un apprezzamento discrezionale ancorato ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. 5. Il ricorso proposto nell’interesse di RC RI è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati. 10 Con esso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente applicato, censurandosi, in particolare, la determinazione della pena base per il reato di cui al capo 21, gli aumenti per la continuazione, nonché il criterio seguito per l’applicazione delle aggravanti e per la quantificazione degli incrementi di pena. 5.1. Le censure non sono fondate nella parte in cui investono la determinazione della pena base per il capo 21 e gli aumenti applicati a titolo di continuazione. Quanto alla pena base, va rilevato che il motivo si pone in contrasto con quanto già definitivamente stabilito dalla sentenza rescindente di questa Corte, che aveva espressamente rigettato la doglianza sul punto, ritenendo immune da vizi la determinazione della pena base in anni dodici di reclusione. Su tale profilo si è dunque formato giudicato progressivo, che preclude qualsiasi ulteriore sindacato in questa sede. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato l’allontanamento dal minimo edittale valorizzando elementi attinenti alla gravità del fatto, alla struttura dell’azione criminosa e al ruolo ricoperto dall’imputato, con argomentazioni che non presentano profili di manifesta illogicità. Parimenti infondate sono le doglianze relative agli aumenti applicati per la continuazione. La sentenza impugnata ha infatti motivato tali aumenti facendo rinvio alla posizione di CC EP, coimputato per fatti omogenei e di analoga struttura criminosa. Tale tecnica motivazionale non è censurabile, in quanto il richiamo a valutazioni svolte in relazione a soggetti coinvolti nelle medesime vicende delittuose è idoneo a esprimere, seppur sinteticamente, le ragioni giustificative degli aumenti ex art. 81 cod. pen., senza che sia necessaria una pedissequa reiterazione delle stesse argomentazioni per ciascun imputato. 5.2. È invece fondata la censura attinente alla erronea applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, in relazione alla violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha applicato distinti aumenti di pena in ragione della ricorrenza di più aggravanti ad effetto speciale, segnatamente l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, l’aggravante della transnazionalità e la recidiva reiterata e specifica, procedendo ad un cumulo di aumenti che si risolve in un’applicazione non corretta del criterio legale. In tema di concorso di circostanze aggravanti, il criterio moderatore stabilito dall’art. 63, comma 4, cod. pen. impone che, nel caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si proceda al cumulo materiale degli aumenti, dovendosi invece applicare la pena prevista per la circostanza più grave, aumentata fino a un terzo, salvo che si tratti di aggravanti qualificabili come “indipendenti” 11 caratterizzate da un aumento non superiore a un terzo, nel qual caso l’operazione dosimetrica deve essere condotta secondo criteri differenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assimilazione delle aggravanti indipendenti a quelle ad effetto speciale è consentita solo quando esse comportino aumenti superiori a un terzo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art. 66 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800). Nel caso di specie, pur trattandosi di aggravanti ad effetto speciale, la Corte di merito ha proceduto ad un nuovo e autonomo aumento per ciascuna aggravante, senza applicare correttamente il criterio moderatore e senza esplicitare un percorso conforme alla disciplina legale, determinando così un trattamento sanzionatorio viziato per violazione di legge. L’errore risulta decisivo, poiché ha inciso in modo diretto sulla quantificazione della pena complessiva. 6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di RI RC limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato in ragione del concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello competente, che procederà a nuova determinazione della pena attenendosi ai criteri stabiliti dagli artt. 63 e 66 cod. pen., fermo restando quanto definitivamente accertato in ordine alla responsabilità e alla pena base. Per il resto, il ricorso di RI va rigettato. Vanno integralmente rigettati i ricorsi proposti da LA NO, PR EZ, CC EP e NO ES, i quali vanno condannati per legge al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI RC limitatamente all’applicazione degli aumenti per le ritenute circostanze aggravanti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio LA per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso di RI RC nel resto. Rigetta i ricorsi di LA NO, PR EZ, CC EP e NO ES e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL LD OR ER