Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2002, n. 14385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14385 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1980 ee 74661 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 ATERIA IT NA16 /02 REPUBBLICA 1 IN N E DL OPOL TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA CIVILE SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.3663/01 Saccucci Dott. Bruno Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron. 33400 Dott. Vittorio Glauco Ebner Cons. Rel. Rep. Dott. Francesco Ruggiero Ud. 14-5-02 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74661 11 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12; - ricorrente
contro
PI AN, residente a [...], in via S. Santarosa 21; - intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.266/02/99 del 14-12-99. 5099 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n.266/02/99 del 14-12-99, emessa nella controversia instauratasi tra PI AN e l'Ufficio Imposte di Perugia, a seguito dell'appello dell'Ufficio, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva dichiarato in parte illegittima la cartella di pagamento per IRPEF-ILOR 1985, in quanto in sede di liquidazione non risultavano dedotte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984, a norma della L. n.363/84. Avverso tale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico violazione e falsa applicazione motivo la dell'art.28 L. 13-5-99, n. 133, dell'art.3 co.2°bis D.L. 30-12-85, n. 791, dell'art.13 co.1° L. 27-12- 2 97, n. 449, dell'art.10 L. 28-2-86, n. 46, dell'art.2 D.P.R. n.597/73 e del D.L. 29-5-89,n.202, convertito dalla L. n.263/89. Non veniva proposto controricorso. Motivi della decisione L'attento riesame della disciplina normativa della fattispecie offre argomenti esegetici per prospettata disattendere la tesi dall'Amministrazione Finanziaria. condividendolo, si deve Pertanto, pienamente confermare l'orientamento ormai costante di questa Corte in ordine al problema della corretta interpretazione della norma dell'art. 3, comma 2° bis D.L. n.791/85, come disposizione introduttiva di ulteriore agevolazione, consistenteuna nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (ex plurimis, cfr. Cass.Sez. Trib. 5-4-2001, n.8659; Cass.Sez. Trib. Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.1470; 22-11-2001,n. 14783). In conclusione, il ricorso va rigettato. spese, non Non deve provvedersi in ordine alle essendosi la controparte costituita. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 14-5-2002 Il Presidente Il Relatore Saccucci Dott. Bruno Dott. Francesco Ruggiero бишо (асчист pamur My;
рашно DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi .. 8.OTT 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio