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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1662/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1662/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.LAGHI ROBERTO .
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il Controparte_1
09/06/1976 con il patrocinio dell'avv. LAGHI ROBERTO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: modifica alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/9/2025 e Parte_1 [...]
esponevano di voler richiedere la modifica delle Controparte_1
condizioni stabilite nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro emessa il 25.10.2022
in riferimento alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con le figlie nate dalla loro relazione alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto della volontà delle parti, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, èuò essere stabilità
la nuova regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità a quella indicata nel ricorso di seguito trascritta:
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dispone la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di nat oa ARGENTINA il 14/07/1974 e di Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] nei Controparte_1
confronti delle figlie minori in conformità a quella riportata in parte motiva che qui si intende interamente richiamata e trascritta.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO TO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1662/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.LAGHI ROBERTO .
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il Controparte_1
09/06/1976 con il patrocinio dell'avv. LAGHI ROBERTO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: modifica alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 15/9/2025 e Parte_1 [...]
esponevano di voler richiedere la modifica delle Controparte_1
condizioni stabilite nella sentenza della Corte di appello di Catanzaro emessa il 25.10.2022
in riferimento alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con le figlie nate dalla loro relazione alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto della volontà delle parti, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, èuò essere stabilità
la nuova regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità a quella indicata nel ricorso di seguito trascritta:
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dispone la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di nat oa ARGENTINA il 14/07/1974 e di Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] nei Controparte_1
confronti delle figlie minori in conformità a quella riportata in parte motiva che qui si intende interamente richiamata e trascritta.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO TO